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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1963

Cassazione n. 14255/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1981 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 12 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA]Anastasia 1'11 gennaio 2015).

2. I ricorsi presentati nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sono manifestamente infondati limitatamente al secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., in relazione alla sospensione o meno del termine di prescrizione del reato in ipotesi di rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie, trattandosi di questione controversa (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 285032; contra Sez. 6, n. 37688 del 20/11/2020, Rv. 280292); tanto comporta il rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione del reato di rissa quale reato a concorso necessario, maturata in data 3 luglio 2023.

Trattandosi di motivo che attiene alla stessa esistenza del reato contestato, la sua efficacia si estende a tutti gli imputati.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione.

Così deciso il 31 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1981 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 12 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA]Anastasia 1'11 gennaio 2015). 2. I ricorsi presentati nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sono manifestamente infondati limitatamente al secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., in relazione alla sospensione o meno del termine di prescrizione del reato in ipotesi di rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie, trattandosi di questione controversa (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 285032; contra Sez. 6, n. 37688 del 20/11/2020, Rv. 280292); tanto comporta il rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione del reato di rissa quale reato a concorso necessario, maturata in data 3 luglio 2023. Trattandosi di motivo che attiene alla stessa esistenza del reato contestato, la sua efficacia si estende a tutti gli imputati. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 g
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