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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05527/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28010/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché contesta, in termini del tutto generici, la decisione impugnata emessa sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche prospettate dal ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28010/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché contesta, in termini del tutto generici, la decisione impugnata emessa sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche prospettate dal ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris