CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 37163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3179/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 214, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 94/2021 della Corte d’Appello di Campobasso, depositata il 29.7.2021, NRG 289/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Campobasso, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, aveva chiesto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Molise (di seguito ASREM) la riqualificazione in termini di subordinazione dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 d. lgs. n. 165/2001 per reiterazione abusiva di rapporti a termine, nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione di fatto ed alle differenze retributive, ai sensi dell’art. 2126 c.c.; 2. ASREM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo adduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione inerente al fatto che il ricorrente non avrebbe allegato la misura dell’orario di lavoro osservato; 2. il richiamo all’art. 112 c.p.c. è mal posto, in quanto l’orario di lavoro è fatto costitutivo della domanda e quindi non si può affermare l’omessa pronuncia su di un’eccezione; 3. pertanto, l’accoglimento della domanda integra in sé pronuncia su quel fatto costitutivo, sicché un’eventuale censura avrebbe dovuto essere sollevata in ragione di quanto in proposito motivato o non motivato in punto di fatto e di diritto (profilo quest’ultimo in effetti affrontato con il secondo motivo ed ivi se ne dirà) e non con il richiamo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato o comunque all’art. 112 c.p.c., che non può dirsi violato; 4. il secondo motivo afferma la violazione, falsa o erronea applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2126 e 2099 c.c., dell’art. 36 Cost., dell’art. 16, co. 2, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 14 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], facendo rilevare come la stessa Corte territoriale avesse implicitamente ammesso che non vi era stata osservanza dell’orario minimo previsto dalla contrattazione collettiva e che l’accoglimento della domanda, anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. avrebbe avuto come presupposto l’allegazione in ordine alle ore di lavoro concretamente svolte; 5. anche tale motivo non può trovare accoglimento, in parte perché infondato ed in parte perché inficiato da profili di inammissibilità ed insufficiente specificazione; 6. è pacifico che si discuta di compensi per lo svolgimento di fatto di un incarico dirigenziale; 7. rispetto ad una tale figura, stante la flessibilità oraria, l’essersi svolta la prestazione con modalità t emporali non del tutto coincidenti con quelle di un veterinario assunto con regolare contratto di lavoro subordinato non può essere preclusivo al riconoscimento almeno del trattamento fondamentale, che è conseguenza della corrispondenza dell’incarico a quello appunto dirigenziale; 8. d’altra parte, il motivo non è neppure chiaro nel riferire quali emolumenti siano stati attribuiti e non dovessero esserlo, sicché, fermo l’ineluttabile riconoscimento del trattamento fondamentale, non vi sono elementi nel ricorso per cassazione per affermare che la condanna abbia riguardato voci accessorie, che, ricollegandosi a particolari connotazioni della prestazione o dei risultati di essa, non avrebbero potuto essere attribuite; 9. alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del