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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 33289/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, decidendo a seguito di richiesta ex artt. 444 ss. e 555, comma 2, del codice di rito, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione in continuazione con la pena applicata con sentenza del Tribunale di Pavia del 2.04.2020, per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del su difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 143 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale disposto la traduzione dell'impugnato provvedimento nella lingua madre (albanese) dell'imputato, così violando il diritto di difesa dello :stesso, come riconosciuto da molteplici fonti del diritto, sia interne sia internazionali, senza peraltro motivare le ragioni di tale omissione.

La difesa insiste, in particolare, sul vulnus apportato al diritto dell'odierno ricorrente all'impugnazione.

A supporto dell'eccezione, la difesa illustra molteplici orientamenti giurisprudenziali, tesi a enfatizzare la portata delle norme sull'irvocato diritto di difesa, segnatamente nei casi in cui non sia abbia certezza che il cittadino straniero-imputato sia in grado di comprendere esaustivamente la lingua italiana e, quindi, gli elementi a proprio carico.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

In ogni caso, si tratta di censure manifestamente infondate, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2D19, Molla, Rv. 277111 - 02).

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, decidendo a seguito di richiesta ex artt. 444 ss. e 555, comma 2, del codice di rito, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione in continuazione con la pena applicata con sentenza del Tribunale di Pavia del 2.04.2020, per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del su difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 143 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale disposto la traduzione dell'impugnato provvedimento nella lingua madre (albanese) dell'imputato, così violando il diritto di difesa dello :stesso, come riconosciuto da molteplici fonti del diritto, sia interne sia internazionali, senza peraltro motivare le ragioni di tale omissione. La difesa insiste, in particolare, sul vulnus apportato al diritto dell'odierno ricorrente all'impugnazione. A supporto dell'eccezione, la difesa illustra molteplici orientamenti giurisprudenziali, tesi a enfatizzare la portata delle norme sull'irvocato diritto di difesa, segnatamente nei casi in cui non sia abbia certezza che il cittadino straniero-imputato sia in grado di comprendere esaustivamente la lingua italiana e, quindi, gli elementi a proprio carico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. In ogni caso, si tratta di censure manifestamente infondate, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2D19, Molla, Rv. 277111 - 02). 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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