CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 99. R.G. 34768 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'aumento per la recidiva ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici. Sul punto va levidenziato che detti motivi sono comunque manifestamente infondati, atteso che la determinazione della pena - che include anche il riconoscimento di circostanze attenuanti e l'aumento per la recidiva - implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 2-4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il ricorrente risulta gravato, che sono sintomatici di una più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità sociale del ricorrente e che - unitamente all'assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta - impediscono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il