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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 26392/2026

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ro Fantappiè - di fiduciaavverso la sentenza in data 22/1/2026 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alla mancata traduzione della stessa inlingua nota all’imputato con rinvio, ai soli fini della traduzione, della sentenzadocumento, alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22 gennaio 2026 la Corte di Appello di Venezia haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 30 marzo2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo con la qualeera stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diconcorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 3 nn. 1, 2, 3-bis e

4. Cod.pen.) commesso in data 24 luglio 2018.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 143 cod. proc. pen. peromessa traduzione all’imputato alloglotta della sentenza di appello.2.2.

Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e 69 cod. pen.con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ecircostanze aggravanti ex art. 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen.2.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen.e 235 cod. pen. con riguardo alla disposta espulsione dell’imputato dal territoriodello Stato a pena espiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.2.

Occorre, innanzitutto, dare conto della più recente giurisprudenza diquesta Corte di legittimità secondo la quale «L'omessa traduzione della sentenzadi appello in lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la linguaitaliana, integra una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., che, se tempestivamente eccepita con il ricorso percassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al giudice di appello per la sua traduzione» (Sez. 4, n. 4195 del22/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289477-01).Al riguardo deve essere ricordato che la mancata traduzione del decreto dicitazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza-documento diprimo e secondo grado riguardano questioni recentemente rimesse alle SezioniUnite, decise con sentenza del 29/5/2025, dalle cui motivazioni, depositate indata 26/11/2025, sono state tratte due massime (Sez.

U, n. 38306 del29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01 ed Rv.288798-02).Uno dei quesiti proposti innanzi alle Sez.

U era il seguente: “Se lamancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che nonconosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovverodetermini il solo differimento per l’imputato della decorrenza del termine perl’impugnazione".La soluzione adottata con riferimento al quesito riguardante la mancatatraduzione della sentenza di primo grado è condensata nella seguente massima:«L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto chenon comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, oveeccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione dellatraduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod.proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non èancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità dellanullità della sentenza)».Le Sezioni Unite, dopo ampia ed articolata disamina degli orientamentisottesi alle questioni sollevate, hanno dunque stabilito che la sentenzadocumento debba essere tradotta ove il giudice accerti la mancata conoscenzadella lingua italiana e che la mancata traduzione, ove tempestivamente eccepita,comporta l’annullamento della sentenza documento, imponendo la trasmissionedegli atti al giudice perché provveda alla sua traduzione.Nel corpo motivazionale la medesima soluzione è stata estesa allatraduzione della sentenza di appello [cfr. paragrafo

5.6. della sentenza citata,pag. 38, in cui si legge:” L’obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche lesentenze di appello.

L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che ildiritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dalmomento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti diuno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino allaconclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva chestabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione dellapena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delleprocedure d'impugnazione», cfr.

Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; equindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr.

Cortegiustizia, 01/08/2022, TL, § 54”).3.

Non risulta dagli atti che l’imputato conosce la lingua italiana, né risultache la Corte di appello abbia disposto la traduzione della propria sentenza inlingua nota all’imputato.Nel caso in esame, risulta infatti dagli atti (accessibili a questa Corte dilegittimità trattandosi di questione di natura processuale) la mancata conoscenzadella lingua italiana da parte dell’imputato, essendo ciò evincibile dal fatto chel’imputato nel corso delle precedenti fasi procedimentali (cfr. al riguardo verbaledi interrogatorio in data 13 dicembre 2019) è stato assistito da un interprete enon emerge da alcun altro elemento la conoscenza da parte dello stesso di unalingua diversa dal cinese, tanto è vero che risulta che allo stesso sono tatitradotti in quest’ultima lingua l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonché gligrado.4.

Ne consegue l’annullamento della sentenza documento impugnata contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti dalla presente decisione.

P.Q.MAnnulla la sentenza documento impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro Fantappiè - di fiduciaavverso la sentenza in data 22/1/2026 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alla mancata traduzione della stessa inlingua nota all’imputato con rinvio, ai soli fini della traduzione, della sentenzadocumento, alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22 gennaio 2026 la Corte di Appello di Venezia haconfermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 30 marzo2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo con la qualeera stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato diconcorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 3 nn. 1, 2, 3-bis e 4. Cod.pen.) commesso in data 24 luglio 2018.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 143 cod. proc. pen. peromessa traduzione all’imputato alloglotta della sentenza di appello.2.2. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e 69 cod. pen.con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ecircostanze aggravanti ex art. 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen.e 235 cod. pen. con riguardo alla disposta espulsione dell’imputato dal territoriodello Stato a pena espiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.2. Occorre, innanzitutto, dare conto della più recente giurisprudenza diquesta Corte di legittimità secondo la quale «L'omessa traduzione della sentenzadi appello in lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la linguaitaliana, integra una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., che, se tempestivamente eccepita con il ricorso percassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al giudice di appello per la sua traduzione» (Sez. 4, n. 4195 del22/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289477-01).Al riguardo deve essere ricordato che la mancata traduzione del decreto dicitazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza-documento diprimo e secondo grado riguardano questioni recentemente rimesse alle SezioniUnite, decise con sentenza del 29/5/2025, dalle cui motivazioni, depositate indata 26/11/2025, sono state tratte due massime (Sez. U, n. 38306 del29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01 ed Rv.288798-02).Uno dei quesiti proposti innanzi alle Sez. U era il seguente: “Se lamancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che nonconosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovverodetermini il solo differimento per l’imputato della decorrenza del termine perl’impugnazione".La soluzione adottata con riferimento al quesito riguardante la mancatatraduzione della sentenza di primo grado è condensata nella seguente massima:«L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto chenon comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, oveeccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione dellatraduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod.proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non èancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità dellanullità della sentenza)».Le Sezioni Unite, dopo ampia ed articolata disamina degli orientamentisottesi alle questioni sollevate, hanno dunque stabilito che la sentenzadocumento debba essere tradotta ove il giudice accerti la mancata conoscenzadella lingua italiana e che la mancata traduzione, ove tempestivamente eccepita,comporta l’annullamento della sentenza documento, imponendo la trasmissionedegli atti al giudice perché provveda alla sua traduzione.Nel corpo motivazionale la medesima soluzione è stata estesa allatraduzione della sentenza di appello [cfr. paragrafo 5.6. della sentenza citata,pag. 38, in cui si legge:” L’obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche lesentenze di appello. L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che ildiritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dalmomento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti diuno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino allaconclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva chestabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione dellapena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delleprocedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; equindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Cortegiustizia, 01/08/2022, TL, § 54”).3. Non risulta dagli atti che l’imputato conosce la lingua italiana, né risultache la Corte di appello abbia disposto la traduzione della propria sentenza inlingua nota all’imputato.Nel caso in esame, risulta infatti dagli atti (accessibili a questa Corte dilegittimità trattandosi di questione di natura processuale) la mancata conoscenzadella lingua italiana da parte dell’imputato, essendo ciò evincibile dal fatto chel’imputato nel corso delle precedenti fasi procedimentali (cfr. al riguardo verbaledi interrogatorio in data 13 dicembre 2019) è stato assistito da un interprete enon emerge da alcun altro elemento la conoscenza da parte dello stesso di unalingua diversa dal cinese, tanto è vero che risulta che allo stesso sono tatitradotti in quest’ultima lingua l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonché gligrado.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza documento impugnata contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti dalla presente decisione. P.Q.MAnnulla la sentenza documento impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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