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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 33633/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 31/1/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 31/1/2023 con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 22.9.2022 appellata dalla ricorrente, la Radulescu è stata dichiarata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e revocata la sospensione condizionale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata.

Infatti, a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 20/3/2023, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma , 9/6/2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 31/1/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 31/1/2023 con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 22.9.2022 appellata dalla ricorrente, la Radulescu è stata dichiarata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e revocata la sospensione condizionale. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata. Infatti, a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 20/3/2023, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 9/6/2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente,
Sentenza Cassazione n. 33633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris