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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15979/2026

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Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1947 avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, dichiarandosi incompetente a decidere in ordine alla decisione circa il riconoscimento della liberazione anticipata a fronte dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva della pena inflitta con sentenza n. 1336 del 14 settembre 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, invero, con ordinanza n. 2437 del 20 luglio 2025, dichiarando la propria incompetenza a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata ex art. 54 legge 354/75 (d'ora innanzi arhe 0.p.) in relazione ai lavori di pubblica utilità applicati in relazione alla citata sentenza n. 1336 del 14 settembre 2023,aveva indicato il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, quale Giudice competente a decidere.

2.1. Quanto al primo profilo, evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto nel sistema codicistico quale pena sostitutiva della pena detentiva non superiore a tre anni dal d.lgs. 150/2022 che ha riformato anche la

I. 689/1981 introducendo una autonoma disciplina per il lavoro di pubblica utilità distinta dalla normativa dedicata alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare sostitutive.

Il lavoro di pubblica utilità si esplica sotto la supervisione del Giudice che l'ha irrogato (art. 63 e art. 64, art. 66 e art. 70 della

I. 689/1981); per la semilibertà e la detenzione domiciliare competente a decidere è, invece, il Tribunale di Sorveglianza.

Le ragioni di tale ripartizione si rintracciano nelle differenze strutturali tra i due sottosistemi e nelle analogie tra il LPUS e la sospensione del procedimento penale con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen.

Evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza che la Procura della Repubblica è competente ad emettere l'ordine di esecuzione relativo alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare sostitutiva, mentre il lavoro di pubblica utilità è soggetto all'intervento esclusivo del Giudice dell'Esecuzione.

Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che "il richiamo operato dall'art. 76 all'art. 47 co. 12 bis 0.P., secondo cui "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale (...) può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54", va inteso come un rinvio formale all'istituto della liberazione anticipata - applicabile, secondo la tesi fatta propria dalla Cassazione, anche a forme di esecuzione penale non detentive- ma non può comportare un'automatica estensione, per ciò solo, della competenza in materia in capo al magistrato di sorveglianza e della disciplina procedurale appositamente detta dalla legge (di cui l'art. 69 bis 0.p.) con riferimento agli istituti che a quest'ultimo competono e alla cui concreta esecuzione egli presiede.

Ecco perché il legislatore ha menzionato nell'art. 76 1.689/1981 solo l'art. 47, comma 12 bis 0.p. e non l'art. 69 bis 0.p. che disciplina gli aspetti procedurali del riconoscimento della liberazione anticipata allorquando tale valutazione è compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza con riguardo agli istituti della concreta gestione esecutiva.

Dal dato letterale dell'art. 69 bis 0.p. non è possibile evincere un'estensione della competenza di tale autorità giudiziaria all'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sottoposto all'integrale gestione del Giudice dell'Esecuzione.

2.2. Quanto al secondo profilo, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che la competenza a decidere in merito alla liberazione anticipata in 2relazione a periodi di lavoro di pubblica utilità sostitutivo espletati spetti al Giudice che ha concesso la pena sostitutiva in questione e non al [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza.

Conosce il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna le decisioni della Corte di cassazione in seguito a ricorso della Procura Generale (la n. 116/2025 emessa il 10.01.2025 depositata il 13.03.2025 con cui la Sezione Prima ha affermato il principio secondo il quale, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76

I. 689/1981, 47 comma 12 bis e 54 0.p., l'istituto della liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e la competenza a decidere sulla concessione di detto beneficio spetta al [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 bis 0.p. e non al giudice che ha concesso la pena sostitutiva in questione; la n. 18955 del 20.03.2025 depositata il 21.05.2025 che reitera lo stesso principio).

Evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza che la motivazione che dà la Corte di cassazione è sul dato normativo: "ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv.

L. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69 -bis cit., comma 4: "Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"), che decide con ordinanza reclarnabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69 -bis cit., comma 5)".

La stessa Corte, pur rilevando che "eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione", sostiene che, tuttavia, tali esigenze "non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa". [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna non è convinto di questo ragionamento scaturito dall'art. 69 -bis 0.p. a fronte della ricostruzione sistematica dell'istituto e della sua ratio.

Fuorviante, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, è il richiamo che la Corte di cassazione fa al decreto-legge c.d.

Nordio, 4 luglio 2024, n. 92 che modifica l'art. 69 bis 0.p. prevedendo che "il provvedimento che nega o concede la liberazione anticipata è pronunciato dal M.D.S.".

Invero, la riforma è intervenuta in epoca successiva alla riforma Cartabia, in quanto la portata innovativa del d.l.

Nordio non sta nell'indicazione del giudice competente a decidere sulla liberazione anticipata (da sempre il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza con riguardo alle pene alla cui esecuzione concreta egli provvede), ma nell'aver individuato dei limiti alla possibilità di svolgere il giudizio ex art. 54 0.p., laddove questo non sia 3strumentale all'accesso a benefici penitenziari o all'integrale espiazione della pena, salvo specifico interesse di parte. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna identifica ulteriori indici che depongono per la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione: - il dato letterale dell'art. 69 bis comma 2 0.p.; - l'alterazione dell'unitarietà del rapporto esecutivo derivante dall'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza; - la circostanza che la competenza del Giudice dell'Esecuzione è la naturale declinazione in materia di liberazione anticipata della competenza già attribuita, in via generale, a tale Autorità ex art. 63 e seguenti

I. 689/1981; - la circostanza che la competenza del Giudice dell'Esecuzione in relazione al lavoro di pubblica utilità sostitutivo è in conformità con il dato normativo e con la clausola di compatibilità di cui all'art. 76

I. 689/1981; - il richiamo che l'art. 54 comma secondo 0.p. contiene all'art. 47, comma 12 bis 0.p. secondo cui "la concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione ", previsione, questa, che non appare compatibile con la disciplina in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in cui l'intervento del PM è di fatto pretermesso; la competenza del Giudice dell'Esecuzione derivante dal rinvio all'art. 51 bis 0.P.; il pericolo di duplicazione di attribuzioni giurisprudenziali; la circostanza che il giudizio ex art. 54 0.p. è strettamente correlato a quello dell'esito dell'andamento complessivo dei lavori che forma oggetto di successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva da parte del Giudice dell'esecuzione; se i giudizi fossero scissi ci sarebbero ricadute anche nella eventuale rideterminazione della pena residua, considerando anche il mancato coinvolgimento della Procura nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

3. Con l'ordinanza di proposizione di conflitto negativo di competenza il Tribunale di Ravenna condivide la giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalla sentenza 20637 del 4/6/2025, dalla n. 22662 del 17/06/2025 e dalla n. 18955 del 20/3/2025, evidenziando il dettato normativo di cui all'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, non potendosi ritenere preminenti le eventuali esigenze sistematiche.

4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la 4competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna e disponga trasmettersi gli atti a tale Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto.

1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.

1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale Ordinario di Ravenna in composizione collegiale in funzione di Giudice dell'Esecuzione ed il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento penale.

2. Nel merito va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, "secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518)".

2.1. Le ragioni sistematiche evidenziate dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, invero, non superano il tenore letterale della disposizione che individua la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza (art. 69, comma 8, Ord. pen.) e non consentono letture alternative, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Sent. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687, che conclude "Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa").

2.2. Insuperabile, dunque, è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell'art. 69-bis della

I. 26 luglio 2975, n. 354, come sostituito, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 52024, n. 112, che "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza" (Sent. 1, n. 30637 del 04/06/2025; Sent. 1, n. 18955/25 del 20/03/2025; Sent. 1, n. 831 del 07/03/2025; Sent. 1, n. 116 del 10/01/2025).

3. Per tali ragioni il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna deve ritenersi funzionalmente competente a decidere.

P.Q.M0! CASSAWNE ..

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1947 avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, dichiarandosi incompetente a decidere in ordine alla decisione circa il riconoscimento della liberazione anticipata a fronte dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva della pena inflitta con sentenza n. 1336 del 14 settembre 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, invero, con ordinanza n. 2437 del 20 luglio 2025, dichiarando la propria incompetenza a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata ex art. 54 legge 354/75 (d'ora innanzi arhe 0.p.) in relazione ai lavori di pubblica utilità applicati in relazione alla citata sentenza n. 1336 del 14 settembre 2023,aveva indicato il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, quale Giudice competente a decidere. 2.1. Quanto al primo profilo, evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto nel sistema codicistico quale pena sostitutiva della pena detentiva non superiore a tre anni dal d.lgs. 150/2022 che ha riformato anche la I. 689/1981 introducendo una autonoma disciplina per il lavoro di pubblica utilità distinta dalla normativa dedicata alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare sostitutive. Il lavoro di pubblica utilità si esplica sotto la supervisione del Giudice che l'ha irrogato (art. 63 e art. 64, art. 66 e art. 70 della I. 689/1981); per la semilibertà e la detenzione domiciliare competente a decidere è, invece, il Tribunale di Sorveglianza. Le ragioni di tale ripartizione si rintracciano nelle differenze strutturali tra i due sottosistemi e nelle analogie tra il LPUS e la sospensione del procedimento penale con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. Evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza che la Procura della Repubblica è competente ad emettere l'ordine di esecuzione relativo alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare sostitutiva, mentre il lavoro di pubblica utilità è soggetto all'intervento esclusivo del Giudice dell'Esecuzione. Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che "il richiamo operato dall'art. 76 all'art. 47 co. 12 bis 0.P., secondo cui "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale (...) può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54", va inteso come un rinvio formale all'istituto della liberazione anticipata - applicabile, secondo la tesi fatta propria dalla Cassazione, anche a forme di esecuzione penale non detentive- ma non può comportare un'automatica estensione, per ciò solo, della competenza in materia in capo al magistrato di sorveglianza e della disciplina procedurale appositamente detta dalla legge (di cui l'art. 69 bis 0.p.) con riferimento agli istituti che a quest'ultimo competono e alla cui concreta esecuzione egli presiede. Ecco perché il legislatore ha menzionato nell'art. 76 1.689/1981 solo l'art. 47, comma 12 bis 0.p. e non l'art. 69 bis 0.p. che disciplina gli aspetti procedurali del riconoscimento della liberazione anticipata allorquando tale valutazione è compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza con riguardo agli istituti della concreta gestione esecutiva. Dal dato letterale dell'art. 69 bis 0.p. non è possibile evincere un'estensione della competenza di tale autorità giudiziaria all'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sottoposto all'integrale gestione del Giudice dell'Esecuzione. 2.2. Quanto al secondo profilo, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna che la competenza a decidere in merito alla liberazione anticipata in 2relazione a periodi di lavoro di pubblica utilità sostitutivo espletati spetti al Giudice che ha concesso la pena sostitutiva in questione e non al [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza. Conosce il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna le decisioni della Corte di cassazione in seguito a ricorso della Procura Generale (la n. 116/2025 emessa il 10.01.2025 depositata il 13.03.2025 con cui la Sezione Prima ha affermato il principio secondo il quale, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 I. 689/1981, 47 comma 12 bis e 54 0.p., l'istituto della liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e la competenza a decidere sulla concessione di detto beneficio spetta al [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 bis 0.p. e non al giudice che ha concesso la pena sostitutiva in questione; la n. 18955 del 20.03.2025 depositata il 21.05.2025 che reitera lo stesso principio). Evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza che la motivazione che dà la Corte di cassazione è sul dato normativo: "ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. L. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69 -bis cit., comma 4: "Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"), che decide con ordinanza reclarnabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69 -bis cit., comma 5)". La stessa Corte, pur rilevando che "eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione", sostiene che, tuttavia, tali esigenze "non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa". [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna non è convinto di questo ragionamento scaturito dall'art. 69 -bis 0.p. a fronte della ricostruzione sistematica dell'istituto e della sua ratio. Fuorviante, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, è il richiamo che la Corte di cassazione fa al decreto-legge c.d. Nordio, 4 luglio 2024, n. 92 che modifica l'art. 69 bis 0.p. prevedendo che "il provvedimento che nega o concede la liberazione anticipata è pronunciato dal M.D.S.". Invero, la riforma è intervenuta in epoca successiva alla riforma Cartabia, in quanto la portata innovativa del d.l. Nordio non sta nell'indicazione del giudice competente a decidere sulla liberazione anticipata (da sempre il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza con riguardo alle pene alla cui esecuzione concreta egli provvede), ma nell'aver individuato dei limiti alla possibilità di svolgere il giudizio ex art. 54 0.p., laddove questo non sia 3strumentale all'accesso a benefici penitenziari o all'integrale espiazione della pena, salvo specifico interesse di parte. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna identifica ulteriori indici che depongono per la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione: - il dato letterale dell'art. 69 bis comma 2 0.p.; - l'alterazione dell'unitarietà del rapporto esecutivo derivante dall'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza; - la circostanza che la competenza del Giudice dell'Esecuzione è la naturale declinazione in materia di liberazione anticipata della competenza già attribuita, in via generale, a tale Autorità ex art. 63 e seguenti I. 689/1981; - la circostanza che la competenza del Giudice dell'Esecuzione in relazione al lavoro di pubblica utilità sostitutivo è in conformità con il dato normativo e con la clausola di compatibilità di cui all'art. 76 I. 689/1981; - il richiamo che l'art. 54 comma secondo 0.p. contiene all'art. 47, comma 12 bis 0.p. secondo cui "la concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione ", previsione, questa, che non appare compatibile con la disciplina in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in cui l'intervento del PM è di fatto pretermesso; la competenza del Giudice dell'Esecuzione derivante dal rinvio all'art. 51 bis 0.P.; il pericolo di duplicazione di attribuzioni giurisprudenziali; la circostanza che il giudizio ex art. 54 0.p. è strettamente correlato a quello dell'esito dell'andamento complessivo dei lavori che forma oggetto di successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva da parte del Giudice dell'esecuzione; se i giudizi fossero scissi ci sarebbero ricadute anche nella eventuale rideterminazione della pena residua, considerando anche il mancato coinvolgimento della Procura nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 3. Con l'ordinanza di proposizione di conflitto negativo di competenza il Tribunale di Ravenna condivide la giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalla sentenza 20637 del 4/6/2025, dalla n. 22662 del 17/06/2025 e dalla n. 18955 del 20/3/2025, evidenziando il dettato normativo di cui all'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, non potendosi ritenere preminenti le eventuali esigenze sistematiche. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la 4competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna e disponga trasmettersi gli atti a tale Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In rito va dichiarata l'ammissibilità del conflitto. 1.1. Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. 1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Tribunale Ordinario di Ravenna in composizione collegiale in funzione di Giudice dell'Esecuzione ed il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento penale. 2. Nel merito va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, "secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518)". 2.1. Le ragioni sistematiche evidenziate dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna, invero, non superano il tenore letterale della disposizione che individua la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza (art. 69, comma 8, Ord. pen.) e non consentono letture alternative, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Sent. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687, che conclude "Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa"). 2.2. Insuperabile, dunque, è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell'art. 69-bis della I. 26 luglio 2975, n. 354, come sostituito, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 52024, n. 112, che "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza" (Sent. 1, n. 30637 del 04/06/2025; Sent. 1, n. 18955/25 del 20/03/2025; Sent. 1, n. 831 del 07/03/2025; Sent. 1, n. 116 del 10/01/2025). 3. Per tali ragioni il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna deve ritenersi funzionalmente competente a decidere. P.Q.M0! CASSAWNE .. DE-tpc);:;+::_ caCdpec:[OSCURATO:PERSONA], O k A, 4r.IL FUNIZIONARiEJ cd.)::);21-tRid3 6
Sentenza Cassazione n. 15979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris