CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla disposizione di cui all'articolo 497-bis nonché vizio di motivazione. All'esito del giudizio di primo grado veniva affermata la responsabilità penale dell'imputato per avere lo stesso detenuto una carta di identità valida per l'espatrio risultata falsa, riportante le generalità di [OSCURATO:PERSONA] sulla quale era posta la fotografia dell'imputato. Nell'atto di appello si era evidenziato come non si fosse reso necessario alcun accertamento in merito alla falsità del documento stante l'impossibilità di indurre chiunque in errore in ordine alla sua genuinità. A fronte di tale censura la Corte di appello se è limitata ad affermare che la circostanza che il documento recasse la foto dell'imputato rende evidente che egli abbia quantomeno concorso nella formazione dello stesso. Si era inoltre censurata la motivazione nella sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che il documento in argomento era stato utilizzato per il perfezionamento del passaggio di proprietà dell'autovettura in uso all'imputato evidenziando come tale passaggio di proprietà si sarebbe potuto perfezionare anche solo esibendo una fotocopia del documento di identità, ma la Corte territoriale ha fornito una motivazione del tutto apparente limitandosi ad affermare che le censure rivolte dalla difesa fossero irrilevanti alla luce della giurisprudenza di legittimità. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale per essersi esclusa l'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto nonché vizio di motivazione al riguardo. Con il secondo motivo dell'atto di appello si era dedotta la mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalità della condotta che non poteva ritenersi grave anche alla luce del comportamento dell'imputato che aveva ammesso di detenere un documento falso sia al momento del controllo degli operanti prima ancora che il documento fossero rinvenuto dagli stessi, sia in sede di interrogatorio di garanzia. La motivazione della Corte di appello sul punto si esaurisce in un laconico richiamo alla gravità dei precedenti iscritti a carico dell'imputato laddove il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione nella forma dell'apparenza in ordine alle doglianze difensive in punto di esclusione della contestata recidiva. Nell'atto di appello si era stigmatizzato il fatto che il primo giudice aveva ritenuto sussistente tale aggravante senza argomentare compiutamente le ragioni che l'avevano indotto a non escluderla. La Corte territoriale ha ritenuto comunque di non escludere la recidiva e per respingere le doglianze difensive ha offerto una motivazione assolutamente carente. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 4.11 ricorso è infondato. 4.1.1.11 primo motivo è del tutto generico. Dalla sentenza d'appello risulta che l'appellante aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, assumendo il difetto di prova sufficiente in ordine all'uso del documento contraffatto. La Corte di appello, dinanzi a tale motivo d'appello, pur rilevando che il fatto che sul documento d'identità fosse stata rinvenuta la foto dell'imputato avrebbe potuto per altro verso dimostrare il concorso dello stesso nella formazione dell'atto, ha comunque correttamente precisato che ai fini dell'integrazione del reato non rileva l'uso del documento falso essendo sufficiente il possesso. Il motivo è anche manifestamente infondato essendo esauriente la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha sottolineato la irrilevanza delle ulteriori circostanze indicate dall'appellante e che sono state col ricorso in scrutinio nuovamente inutilmente rappresentate (si pesi appunto alla circostanza dell'utilizzo del documento per il passaggio di proprietà dell'autovettura). 4.2.Quanto al secondo motivo che lamenta il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità e correlato vizio di motivazione, si osserva che la Corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, non si è limitata ad evidenziare la pluralità e la speciale gravità dei precedenti iscritti a carico dell'imputato, ma ha desunto dagli stessi e dal fatto che egli al momento del fatto fosse destinatario di un ordine di esecuzione della pena di ben sette anni di reclusione, che la detenzione di un documento contraffatto non potesse in alcun modo qualificarsi come un mero episodio e di lieve entità. In tema di particolare tenuità del fatto, del resto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420 - 01) ed in ogni caso non necessità ai fini dell'esclusione della sua ricorrenza - a differenza di quanto assume il ricorrente - che siano pesi in considerazione tutti i criteri indicata dalla disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. Sicchè il motivo è nel suo complesso infondato non sussistendo i vizi denunciati. 4.3.Parinnenti infondato è il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello, con adeguata motivazione, confermato la valutazione circa la sussistenza della recidiva evidenziando come a carico dell'imputato risulti un'ininterrotta serie di condanne per reati gravi che connota come di particolare gravità il nuovo illecito penale accertato. D'altra parte, è lo stesso ricorso a riportare i passaggi argomentativi resi al riguardo dalla Corte di appello, che danno plasticamente conto della esistenza di una più che adeguata motivazione - anche - sul punto relativo alla aggravante in argomento. La Corte infatti ha tra l'altro affermato che la caratura criminale dell'imputato, in quanto caratterizzata da un'ininterrotta serie di condanne per gravi reati anche per l'art. 74 D.P.R. 309/90, commessi in tutto il territorio italiano - [OSCURATO:PERSONA] - , non consente di accogliere la richiesta di esclusione della recidiva, sottolineando come il reato oggetto del presente procedimento si ponga anzi in straordinaria continuità col percorso delinquenziale dell'imputato posto che la falsa identità garantitagli dal documento contraffatto trovato in suo possesso era strumentale al suo disegno di sfuggire ad un ordine di esecuzione. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co