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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 30390/2025

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[OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA del 05/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata indicazione della rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in favore dell'Erario anziché della parte civile stessa.

Letta la memoria conclusionale depositata dal difensore dell'imputato il 13 giugno 2025. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 5 novembre 2024, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara in data 15 settembre 2023, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di M.D. per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di M.F. oltre statuizioni accessorie.

Dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila risulta come - respinto il motivo di gravame svolto sul capo della responsabilità - il Collegio abbia aderito alla prospettazione difensiva riguardo la necessità di correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui, dopo le parole "condanna M.D. alla re fusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile M.F.

", dovessero intendersi scritte le parole "e per essa allo Stato", vertendosi in ipotesi di contestuale ammissione dell'imputato e della parte civile al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 110, comma 3, d.P.R. 115 del 2002 e correlato vizio della motivazione.

Premette, al riguardo, che tanto l'imputato che la parte civile sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario, segnalando come, nel corpo della motivazione, la Corte aquilana avesse condiviso il rilievo difensivo, teso a censurare la decisione di primo grado sul punto relativo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese alla parte civile, disponendo in conformità che le stesse spese fossero corrisposte in favore dell'Erario, mentre il dispositivo, confermando le statuizioni rese in primo grado, avesse invece avallato l'orientamento del Tribunale che, aderendo alla giurisprudenza di legittimità minoritaria, aveva disposto la rifusione delle medesime spese in favore della parte civile.

Evidenzia, in particolare, i diversi orientamenti di questa Corte che si sono venuti a delineare sulla questione del beneficiario della condanna alla rifusione delle spese di parte civile, quando questa e l'imputato siano entrambi ammessi al beneficio.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza sul punto.

23. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto e la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'impugnazione di legittimità è stata, in primis, proposta fuori dei casi previsti.

Come dedotto dal ricorrente, e come emerge dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha aderito in toto alla prospettazione difensiva riguardo la questione posta con l'appello; e, quindi, il dispositivo della sentenza impugnata, che ha omesso, per mero lapsus calami, di riportare la relativa statuizione potrà essere emendato dalla Corte territoriale su istanza dell'interessato.

Il ricorso di legittimità non devolve, pertanto, la questione di diritto relativckal destinatario della condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dell'erario, quando anche l'imputato goda dello stesso regime di esenzione, poiché già risolta nella sentenza impugnata.

2. Il ricorso è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.

2.1. Va, in linea generale rilevato che l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all'impugnazione, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare.

All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte che, in adesione ad una nozione "utilitaristica', hanno affermato come la facoltà di attivare i procedimenti impugnatori non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. 3La legge processuale non ammette, dunque, l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento.

Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 171394; Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc.

Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc.

Guerra, Rv. 240815 39; Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108 40; Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002).

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

2.2. Nel quadro così delineato, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta dall'imputato, ammesso al patrocinio a spese dell'Erario, sul punto della sentenza relativo alla condanna, pronunciata a suo carico, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, anch'ella ammessa al medesimo beneficio, in favore dell'Erario o della parte civile stessa, non miri a rimuovere alcun effettivo pregiudizio; pregiudizio che, peraltro, lo stesso ricorrente non prospetta.

2.2.1. Ed invero non è dato rilevare, neppure in astratto, alcun vantaggio, per l'imputato ammesso al c.d. gratuito patrocinio, a dover eseguire la condanna alla rifusione delle spese di parte civile in favore dell'Erario piuttosto che della parte civile stessa.

In entrambi i casi, difatti, l'imputato condannato resta esposto all'intimazione di pagamento delle spese di costituzione e assistenza della parte civile.

L'interpretazione dell'art. 107, comma 1, lett. f) del d.P.R. 115 del 2002 è nel senso che l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato, dal momento che ai sensi della richiamata disposizione, l'Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, non potendo essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, spese che sono conseguenza della soccombenza di 4questrultimo (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro in proc.

Pagano, Rv. 276457; Sez. 2, n. 18187 del 4/03/2025, Natalizio, non mass.).

In altri termini, riferimento alla posizione dell'imputato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere, in luogo dello stesso, solo le spese che sono connesse alla sua difesa e non anche le spese che sono conseguenza della sua soccombenza e, pertanto, l'art. 110, connma 3, del d.P.R. 115 del 2002 detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casi analoghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deve ritenere essere quello della contestuale ammissione di entrambe le parti - imputato e parte civile - al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò in quanto, per come si è detto, l'ammissione dell'imputato a tale beneficio non incide sull'esistenza del suo obbligo di rimborsare le spese legali della parte civile (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 - 02; Sez. 6, n. 20555 del 9/04/2024, Muri, non mass.; Sez. 2, n. 18187 del 4/03/2025, Natalizio, non mass., che convengono sul carattere non dirimente dell'esame testuale della legge speciale, che abilita ad entrambe le interpretazioni e dunque la necessità di dare prevalenza al principio della soccombenza di cui all'art. 541 cod.proc.pen.).

2.2.2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, il difensore della parte civile può ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice individuato ai sensi dell'art. 83, comnna 2, d.P.R. 115 del 2002; in tal modo, viene garantita la piena operatività dei principi sanciti nell'art. 74 del d.P.R. 115 del 2002, il cui primo comma prevede che "è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".

In tale quadro interpretativo, la condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile espone il condannato, ancorché ammesso al beneficio, all'ingiunzione erariale, allo stesso modo del precetto che - sul titolo esecutivo costituito dal capo della sentenza - il difensore della parte civile potrebbe spiccare nei suoi confronti.

Non è dato, pertanto, rinvenire quale vantaggio potrebbe derivare all'imputato dall'accoglimento della questione proposta con il ricorso che è, pertanto, anche sotto questo profilo, inammissibile.

53. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

PQM Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] ssichelli [OSCURATO:PERSONA]-AZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA del 05/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata indicazione della rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in favore dell'Erario anziché della parte civile stessa. Letta la memoria conclusionale depositata dal difensore dell'imputato il 13 giugno 2025. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 5 novembre 2024, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara in data 15 settembre 2023, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di M.D. per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di M.F. oltre statuizioni accessorie. Dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila risulta come - respinto il motivo di gravame svolto sul capo della responsabilità - il Collegio abbia aderito alla prospettazione difensiva riguardo la necessità di correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui, dopo le parole "condanna M.D. alla re fusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile M.F. ", dovessero intendersi scritte le parole "e per essa allo Stato", vertendosi in ipotesi di contestuale ammissione dell'imputato e della parte civile al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 110, comma 3, d.P.R. 115 del 2002 e correlato vizio della motivazione. Premette, al riguardo, che tanto l'imputato che la parte civile sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario, segnalando come, nel corpo della motivazione, la Corte aquilana avesse condiviso il rilievo difensivo, teso a censurare la decisione di primo grado sul punto relativo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese alla parte civile, disponendo in conformità che le stesse spese fossero corrisposte in favore dell'Erario, mentre il dispositivo, confermando le statuizioni rese in primo grado, avesse invece avallato l'orientamento del Tribunale che, aderendo alla giurisprudenza di legittimità minoritaria, aveva disposto la rifusione delle medesime spese in favore della parte civile. Evidenzia, in particolare, i diversi orientamenti di questa Corte che si sono venuti a delineare sulla questione del beneficiario della condanna alla rifusione delle spese di parte civile, quando questa e l'imputato siano entrambi ammessi al beneficio. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza sul punto. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto e la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'impugnazione di legittimità è stata, in primis, proposta fuori dei casi previsti. Come dedotto dal ricorrente, e come emerge dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha aderito in toto alla prospettazione difensiva riguardo la questione posta con l'appello; e, quindi, il dispositivo della sentenza impugnata, che ha omesso, per mero lapsus calami, di riportare la relativa statuizione potrà essere emendato dalla Corte territoriale su istanza dell'interessato. Il ricorso di legittimità non devolve, pertanto, la questione di diritto relativckal destinatario della condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dell'erario, quando anche l'imputato goda dello stesso regime di esenzione, poiché già risolta nella sentenza impugnata. 2. Il ricorso è, comunque, inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Va, in linea generale rilevato che l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all'impugnazione, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare. All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte che, in adesione ad una nozione "utilitaristica', hanno affermato come la facoltà di attivare i procedimenti impugnatori non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. 3La legge processuale non ammette, dunque, l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 2.2. Nel quadro così delineato, ritiene il Collegio che l'impugnazione proposta dall'imputato, ammesso al patrocinio a spese dell'Erario, sul punto della sentenza relativo alla condanna, pronunciata a suo carico, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, anch'ella ammessa al medesimo beneficio, in favore dell'Erario o della parte civile stessa, non miri a rimuovere alcun effettivo pregiudizio; pregiudizio che, peraltro, lo stesso ricorrente non prospetta. 2.2.1. Ed invero non è dato rilevare, neppure in astratto, alcun vantaggio, per l'imputato ammesso al c.d. gratuito patrocinio, a dover eseguire la condanna alla rifusione delle spese di parte civile in favore dell'Erario piuttosto che della parte civile stessa. In entrambi i casi, difatti, l'imputato condannato resta esposto all'intimazione di pagamento delle spese di costituzione e assistenza della parte civile. L'interpretazione dell'art. 107, comma 1, lett. f) del d.P.R. 115 del 2002 è nel senso che l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato, dal momento che ai sensi della richiamata disposizione, l'Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, non potendo essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, spese che sono conseguenza della soccombenza di 4questrultimo (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro in proc. Pagano, Rv. 276457; Sez. 2, n. 18187 del 4/03/2025, Natalizio, non mass.). In altri termini, riferimento alla posizione dell'imputato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere, in luogo dello stesso, solo le spese che sono connesse alla sua difesa e non anche le spese che sono conseguenza della sua soccombenza e, pertanto, l'art. 110, connma 3, del d.P.R. 115 del 2002 detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casi analoghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deve ritenere essere quello della contestuale ammissione di entrambe le parti - imputato e parte civile - al patrocinio a spese dello Stato. Ciò in quanto, per come si è detto, l'ammissione dell'imputato a tale beneficio non incide sull'esistenza del suo obbligo di rimborsare le spese legali della parte civile (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 - 02; Sez. 6, n. 20555 del 9/04/2024, Muri, non mass.; Sez. 2, n. 18187 del 4/03/2025, Natalizio, non mass., che convengono sul carattere non dirimente dell'esame testuale della legge speciale, che abilita ad entrambe le interpretazioni e dunque la necessità di dare prevalenza al principio della soccombenza di cui all'art. 541 cod.proc.pen.). 2.2.2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, il difensore della parte civile può ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice individuato ai sensi dell'art. 83, comnna 2, d.P.R. 115 del 2002; in tal modo, viene garantita la piena operatività dei principi sanciti nell'art. 74 del d.P.R. 115 del 2002, il cui primo comma prevede che "è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria". In tale quadro interpretativo, la condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile espone il condannato, ancorché ammesso al beneficio, all'ingiunzione erariale, allo stesso modo del precetto che - sul titolo esecutivo costituito dal capo della sentenza - il difensore della parte civile potrebbe spiccare nei suoi confronti. Non è dato, pertanto, rinvenire quale vantaggio potrebbe derivare all'imputato dall'accoglimento della questione proposta con il ricorso che è, pertanto, anche sotto questo profilo, inammissibile. 53. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. PQM Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] ssichelli [OSCURATO:PERSONA]-AZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 6
Sentenza Cassazione n. 30390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris