CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 16872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 maggio 2025,confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato diriciclaggio; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 violazione dell’art. 417 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: si ribadiscel’eccezione di nullità del capo di imputazione, in quanto nello stesso non vi è unospecifico riferimento al delitto presupposto del reato di riciclaggio, essendo citatesolo delle non meglio precisate “evasioni fiscali”, neppure temporalmentecircostanziate;1.2 violazione dell’art. 648-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione: difettanola prova del reato presupposto, non enunciato nei suoi tratti essenziali e l’elementooggettivo del reato, visto che non si comprende come la mera apertura di un contocorrente o la mera intestazione di deleghe (peraltro mai utilizzate) ad operare suconti correnti altrui potessero integrare operazioni atte ad ostacolarel’identificazione di beni provento di attività criminose nemmeno individuate;inoltre, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad aprire un conto corrente, ma non aveva maieffettuato alcuna operazione di trasferimento/prelievo di denaro dallo stesso;mancava anche l’elemento soggettivo, non essendovi la prova neppure che Francofosse effettivamente a conoscenza dei movimenti sul conto corrente o che potesseanche solo immaginare la provenienza illecita del denaro; l’impianto accusatorio,fatto pedissequamente proprio dalla Corte di appello, si era basato su una serie disupposizioni del tutto generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è infondato.1.1 Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delittopresupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (così, in materia di ricettazioneSez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 – 02; Sez.2, n. 6584 del15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 – 01); nel caso in esame, come evidenziatodalla Corte di appello, nel capo di imputazione è indicata la provenienza del denaroda reati di evasione fiscale commessi nell’interesse di due società indicate inmaniera specifica, elementi sufficienti per l’individuazione del reato presupposto(si veda la motivazione contenuta a pag.21 della sentenza impugnata); pertanto,non si può dire che vi sia stata violazione del diritto di difesa, posto chenella contestazione, considerata nella sua interezza, erano contenuti gli elementidel fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso siareiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte di appello harisposto con la motivazione contenuta nelle pagine da 21 a 23 della sentenzaimpugnata; a tale proposito, si deve ribadire che secondo il consolidato econdivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano statiaccolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzituttoe indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con leargomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione,Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).Inoltre, si deve ribadire che “integra il delitto di riciclaggio la condotta di coluiche, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giria terzi (In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilitàdell'operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed ilsuccessivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolarel'individuazione del provento delittuoso (Sez.2 n. 46319 del 21/09/2016, Rv.268316); nel caso in esame, dalla sentenza di primo grado risulta che [OSCURATO:PERSONA],dopo aver aperto il conto corrente su cui venivano accreditate somme provenientidalla ditta Jonny e Sonny provento di evasione fiscale, le prelevava mediante unacarta di credito a lui intestata (pag.6 sentenza primo grado), così compiendo unauna tipica operazione di riciclaggio perché in tal modo ostacolava il reperimento diquelle somme frutto del delitto presupposto; sul punto, il motivo di ricorso proponeuna inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha propostodeve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]