CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento e con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e danneggiamento commessi asportando da un terreno 450 meloni, azione commessa danneggiando le relative piante. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenul:a configurabilità del reato di danneggiamento, da ritenersi invece assorbito in quello di furto essendo quest'ultimo aggravato dalla violenza sulle COSe. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose sottratte alla pubblica fede. In proposito il ricorrente evidenzia come la stessa non sia configurabile nel caso in cui l'esposizione derivi dalla natura originaria della cosa e non già dalla decisione dell'uomo. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In realtà è manifestamente infondato il secondo motivo. E' sì vero che Sez. 2, Sentenza n. 35956 del 08/06/2012, Schettino, Rv. 253894, ha ripreso un risalente indirizzo per cui l'aggravante di cui all'art. 625 n,. 7) c.p. non sarebbe configurabile nel caso in cui l'esposizione della cosa dipenda dalla sua natura originaria e non sia frutto di una scelta del suo proprietario. Ma tale pronunzia è rimasta nel recente passato sostanzialmente isolata nella giurisprudenza di legittimità, non potendosi iscrivere nel perimetro interpretativo tracciato dalla medesima anche Sez. 5, Sentenza n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885, che si è limitata a prendere atto del principio in essa affermato, senza necessariamente condividerlo, escludendone l'applicabilità alla fattispecie decisa nel quale era comunque pacifica la volontarietà dell'esposizione della cosa sottratta. In realtà l'orientamento della Corte è stato scandito dalle pronunzie successive e deve ritenersi oramai consolidato nel senso opposto (risultando dunque non più attuale il contrasto segnalato e dunque superflua la remissione della questione alle Sezioni Unite sollecitata dal ricorrente), ossia della non rilevanza del fatto per cui l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto dal suo proprietario (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3550 del 25/09/2014, dep. 2015, Caligiuri, Rv. 262843; Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 278798). Deve dunque ritenersi corretto il riconoscimento da parte della Corte territoriale della menzionata aggravante in relazione alla sottrazione dei frutti di una pianta presente in un terreno agricolo destinato alla sua coltivazione. Peraltro nel caso di specie, anche accedendo all'orientamento promesso dal ricorrente, l'aggravante dovrebbe comunque ritenersi integrata, posto che il furto ha riguardato la sottrazione dei frutti di piante all'evidenza oggetto di coltivazione e dunque esposte alla pubblica fede per scelta del loro titolare. 3. Coglie invece nel segno il secondo motivo. Per il consolidato insegnamento di questa Corte il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto (ex muli-1S Sez. 5, Sentenza n. 25953 del 28/02/2022, Pellicane, Rv. 283530). E la violenza deve ritenersi funzionale non solo quando senza ricorrere alla medesima non sarebbe possibile procedere alla sottrazione della cosa - come sembra implicitamente ritenere la sentenza impugnata - ma anche quando l'agente vi sia ricorso per mera comodità, ovvero sia conseguenza di negligenza o imperizia nell'esecuzione del reato. Una volta accertato, dunque, che per sottrarre i meloni l'imputato ha sostanzialmente reso inservibili le relative piante è inevitabile ritenere come il danneggiamento sia stato funzionale al furto, rimanendo assorbito ai sensi dell'art. 84 comma 1 c.p., nella contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in riferimento al reato di danneggiamento di cui al capo b), da ritenersi assorbito nell'aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione a quello di furto aggravato di cui al capo a) e conseguentemente deve essere eliminata la pena comminata in relazione al suddetto reato quale aumento per la continuazione e pari a giorni venti di reclusione ed euro 35 di multa al netto, calcolata al netto della diminuente processuale collegata al rito alternativo con il quale è stato celebrato il giudizio di merito. Nel resto il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) dell'imputazione assorbito nell'aggravante della violenza sulle cose di cui al capo a) ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro 35 di multa. Ina