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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39654/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PA lt Avverso la sentenza del 209/2019 della [OSCURATO:PERSONA]) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi:

2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 in relazione all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen.e correlato vizio della motivazione, difettando la sentenza del necessario vaglio critico delle doglianze dell'appellante, cosicchè la motivazione risulta solo apparente.

2.2. Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. , essendo mancato, nella specie, il requisito della violenza o della minaccia.3.

Il ricorso è inammissibile.

Esso omette completamente il dovuto confronto con gli argomenti spesi dal Giudice di appello, che ha fornito puntuale replica alle analoghe doglianze difensive, attraverso un rigoroso ed esauriente scrutinio della attendibilità della persona offesa e del teste Spanò, illustrando con argomenti logicamente supportati le ragioni della decisione.

La Corte distrettuale ha ben spiegato perché non ha ritenuto condivisile la diversa versione dei fatti resa in dibattimento dalla persona offesa ( lavoratore dipendente dell'imputato), cosicchè risulta dei tutto infondata la critica difensiva che denuncia una motivazione apparente.

Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, mentre le doglianze difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

3.1. Del tutto generico e astratto il terzo motivo di ricorso, con cui la Difesa si duole della erronea qualificazione del fatto, senza, tuttavia, tenere conto della ricostruzione proveniente dai giudici di merito che, dando credito alla dinamica dei fatti denunciata, ab initio, dalla vittima, hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulla condotta violenta dell'imputato, accreditata dalla testimonianza dello Spanò.

3.2. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore atia [OSCURATO:PERSONA] n e21-0_,UU Il Presidente _DEPOS,TATA Stefa [OSCURATO:PERSONA]!: L' L L E A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PA lt Avverso la sentenza del 209/2019 della [OSCURATO:PERSONA]) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi: 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 in relazione all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen.e correlato vizio della motivazione, difettando la sentenza del necessario vaglio critico delle doglianze dell'appellante, cosicchè la motivazione risulta solo apparente. 2.2. Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. , essendo mancato, nella specie, il requisito della violenza o della minaccia.3. Il ricorso è inammissibile. Esso omette completamente il dovuto confronto con gli argomenti spesi dal Giudice di appello, che ha fornito puntuale replica alle analoghe doglianze difensive, attraverso un rigoroso ed esauriente scrutinio della attendibilità della persona offesa e del teste Spanò, illustrando con argomenti logicamente supportati le ragioni della decisione. La Corte distrettuale ha ben spiegato perché non ha ritenuto condivisile la diversa versione dei fatti resa in dibattimento dalla persona offesa ( lavoratore dipendente dell'imputato), cosicchè risulta dei tutto infondata la critica difensiva che denuncia una motivazione apparente. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, mentre le doglianze difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 3.1. Del tutto generico e astratto il terzo motivo di ricorso, con cui la Difesa si duole della erronea qualificazione del fatto, senza, tuttavia, tenere conto della ricostruzione proveniente dai giudici di merito che, dando credito alla dinamica dei fatti denunciata, ab initio, dalla vittima, hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulla condotta violenta dell'imputato, accreditata dalla testimonianza dello Spanò. 3.2. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore atia [OSCURATO:PERSONA] n e21-0_,UU Il Presidente _DEPOS,TATA Stefa [OSCURATO:PERSONA]!: L' L L E A
Sentenza Cassazione n. 39654/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris