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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33777/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12695-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]—rell-ii - Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1, n.1, 219 co.1 e 2, n.1 e 223 co.1 e 2, n.2 Legge Fallimentare.

Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dai difensori del ricorrente in data 3 giugno 2026, in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha offerto due diverse rationes decidendi. 1) La prima, processualmente ineccepibile, ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello aggiunto perché - al di là del tentativo del ricorrente di evidenziare un collegamento - l'appello principale non riguardava il punto della decisione (per la cui definizione si rimanda agli insegnamenti di Sezioni Unite Tuzzolino) concernente il giudizio di comparazione, il che ne determina l'inammissibilità.

Va ricordata, a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono inammissibili i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione se non hanno ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli , Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aqui, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti).

Occorre altresì considerare, a questo riguardo, che il riferimento alla norma di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen. è improprio, in quanto il giudizio di comparazione che viene in gioco in quel caso è solo quello che discende dall'applicazione di una nuova circostanza attenuante da parte del giudice di appello che determini la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione.

A questo riguardo, si ricorda l'insegnamento secondo cui, in tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre".

Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti. (Sez.

U, n. 7346 del 16/03/1994, P.m. in proc. magotti ed altro, Rv. 197700 - 01) 22) In ogni caso, che la Corte territoriale, con la seconda ratio decidendi, ha offerto motivazione più che adeguata a giustificare la conferma del giudizio di equivalenza, con argomentazioni della cui logicità il ricorso non offre argomenti per dubitare.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto tale era l'appello sul punto, che non conteneva alcuna critica specifica su questo punto del capo della decisione di primo grado concernente la bancarotta fraudolenta documentale, in spregio agli insegnamenti di Sezioni Unite Galtelli oggi recepiti dall'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.

Si precisa, a questo riguardo, che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12695-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]—rell-ii - Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1, n.1, 219 co.1 e 2, n.1 e 223 co.1 e 2, n.2 Legge Fallimentare. Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dai difensori del ricorrente in data 3 giugno 2026, in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha offerto due diverse rationes decidendi. 1) La prima, processualmente ineccepibile, ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello aggiunto perché - al di là del tentativo del ricorrente di evidenziare un collegamento - l'appello principale non riguardava il punto della decisione (per la cui definizione si rimanda agli insegnamenti di Sezioni Unite Tuzzolino) concernente il giudizio di comparazione, il che ne determina l'inammissibilità. Va ricordata, a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono inammissibili i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione se non hanno ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli , Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aqui, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti). Occorre altresì considerare, a questo riguardo, che il riferimento alla norma di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen. è improprio, in quanto il giudizio di comparazione che viene in gioco in quel caso è solo quello che discende dall'applicazione di una nuova circostanza attenuante da parte del giudice di appello che determini la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione. A questo riguardo, si ricorda l'insegnamento secondo cui, in tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre". Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti. (Sez. U, n. 7346 del 16/03/1994, P.m. in proc. magotti ed altro, Rv. 197700 - 01) 22) In ogni caso, che la Corte territoriale, con la seconda ratio decidendi, ha offerto motivazione più che adeguata a giustificare la conferma del giudizio di equivalenza, con argomentazioni della cui logicità il ricorso non offre argomenti per dubitare. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto tale era l'appello sul punto, che non conteneva alcuna critica specifica su questo punto del capo della decisione di primo grado concernente la bancarotta fraudolenta documentale, in spregio agli insegnamenti di Sezioni Unite Galtelli oggi recepiti dall'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. Si precisa, a questo riguardo, che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M
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