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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 34267/2026

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erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

I Carabinieri della Stazione di Pietraperzia, a seguito dellasegnalazione di una tentata rapina, in data 08/04/2026, fermavano l’autovetturacondotta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che fosse statautilizzata per commettere il reato.

Il pubblico ministero convalidava laperquisizione ed il sequestro eseguiti nell’occasione; avverso il decreto di convalidadi perquisizione e sequestro proponeva riesame il difensore dell'indagato, cheveniva rigettato dal Tribunale di Enna con ordinanza del 30 aprile 2026.2.

Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e114 disp. att. cod. proc. pen., nullità della perquisizione e del sequestro eseguitisenza l'avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, motivazioneillogica ed apparente per travisamento della prova.

Invero, l'avviso era stato datoall'indagato solo alle 17:42 del 08/04/2026 presso la Stazione dei Carabinierimentre nessun avviso era stato fornito prima di procedere alla perquisizione delle13:50, né successivamente prima di procedere al sequestro effettuato alle 15:30(sempre del 08/04/2026); vi era stato travisamento da parte del Tribunale, cheaveva valorizzato il verbale di perquisizione personale che atteneva al solo Di ForteGiovanni; né poteva condividersi la fuorviante argomentazione del Tribunale che,all'evidente fine di sanare la nullità assoluta affermava, in palese contrasto con laprova documentale, che all'indagato sarebbe stata comunque garantita talefacoltà, poi meglio formalizzata in caserma dopo le 17 di quello stesso giorno;2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 Cost, 192 e 352 cod.proc. pen,, essendo stati la perquisizione ed il sequestro eseguiti in assenza deipresupposti ed in violazione di legge; motivazione carente ed in partemanifestamente illogica per errata valutazione della prova: l'unica ipotesi checonsente l'intervento eccezionale delle Forze dell'Ordine è quella della flagranza direato, esclusa dagli stessi agenti di polizia giudiziaria; il Tribunale ha richiamato ilprincipio di diritto secondo cui l'illegittimità della perquisizione non invalida ilconseguente sequestro, omettendo però di confrontarsi con l'ulteriore motivo dellaillegittimità del sequestro per mancanza di presupposti e con l'eccepito caratteremeramente esplorativo dello stesso, considerato che nessuno degli indumentisequestrati aveva attinenza con quelli indossati dai rapinatori; né il Tribunaleaveva considerato che l'autovettura non poteva essere cosa pertinente al reato,visto il rapporto meramente occasionale con la commissione dell'eventuale rapina;il Tribunale, inoltre, non si era confrontato neppure con il dato documentale che sievinceva dal verbale di sequestro, nel quale si dava atto che l'identificazionedell'autovettura e il sequestro degli indumenti sarebbe avvenuto sulla scorta delleimmagini di videosorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] acquisite per precedente denuncia,immagini che non erano neppure state depositate in sede di riesame; le esigenzecautelari ben avrebbero potuto essere assicurate dalle riprese video e fotografiche,mentre il permanere della misura cautelare arrecava un gravissimo danno alricorrente, che deteneva l'autovettura sequestrata in forza di contratto di noleggioscadente il 10 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta daldifensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima delsequestro eseguito a carico del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 18.17, allo stesso erano stati datigli avvisi di rito alle ore

17.42. Peraltro, il sequestro delle ore 15.30 non era statoeseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ma solo nei confronti del coindagato Di ForteGiovanni) e l’autovettura non era di proprietà dello stesso, visto che la avevasemplicemente noleggiata, per cui non si vede quale interesse concreto ed attualeavesse il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del bene.

E’ vero infatti che “la personasottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghiun interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozionedel sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario perl'ammissibilità di ogni impugnazione” (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026,Calvarese, Rv. 289319-01, ove, in motivazione, la Corte ha evidenziato chel'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti delprovvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante perl'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativoa situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando nonimplicanti il diritto alla restituzione del bene), ma è altrettanto vero che l’interessemanifestato in ricorso era semplicemente quello di non incorrere in uninadempimento contrattuale per la mancata restituzione del bene (interesse, noncertamente tutelabile in questa sede), inadempimento che non poteva certo essereaddossato al ricorrente, visto il provvedimento di sequestro intervenuto.1.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale illegittimità dellaperquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisitecose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che ilpotere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, nondipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionatounicamente all'acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatoriespliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641-01; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis,Rv. 269856-01).1.3.

Si deve infine rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo perviolazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite(Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01), è statoulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel2008 (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), esuccessivamente ribadito in numerose pronunce a sezioni semplici (tra le altre,Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01).1.4.

Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazionedi legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato che l’autovetturapresentava diversi segni dai quali evincere che era la stessa utilizzata per unaprecedente tentata rapina presso il medesimo ufficio postale (pag. 3 ordinanzaimpugnata), oltre al fatto che gli occupanti della vettura avevano tentato di darsialla fuga; peraltro, i motivi relativi alla sussistenza del periculum e sulla mancanzadi motivazione relativamente agli indumenti in sequestro non erano stati propostiin sede di riesame, con conseguente inammissibilità degli stessi; quanto, inparticolare, all’autovettura, ai fini del sequestro occorre che la res - ove lasciatanella disponibilità del condannato, potrebbe - in relazione sia al ruoloeffettivamente rivestito nel compimento del reato sia alle modalità di realizzazionedell'illecito medesimo - costituire per quest'ultimo un incentivo a commettereulteriori reati (vedi sul punto Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna,Rv. 280991-01).Il Tribunale, infine, ha evidenziato che l’autovettura era uguale a quella chegià in precedenza aveva tentato di rapinare il medesimo ufficio postale, cosìevidenziando un nesso strumentale rivelatore della possibilità futura del ripetersidi un'attività punibile.2.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/09/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I Carabinieri della Stazione di Pietraperzia, a seguito dellasegnalazione di una tentata rapina, in data 08/04/2026, fermavano l’autovetturacondotta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che fosse statautilizzata per commettere il reato. Il pubblico ministero convalidava laperquisizione ed il sequestro eseguiti nell’occasione; avverso il decreto di convalidadi perquisizione e sequestro proponeva riesame il difensore dell'indagato, cheveniva rigettato dal Tribunale di Enna con ordinanza del 30 aprile 2026.2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e114 disp. att. cod. proc. pen., nullità della perquisizione e del sequestro eseguitisenza l'avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, motivazioneillogica ed apparente per travisamento della prova. Invero, l'avviso era stato datoall'indagato solo alle 17:42 del 08/04/2026 presso la Stazione dei Carabinierimentre nessun avviso era stato fornito prima di procedere alla perquisizione delle13:50, né successivamente prima di procedere al sequestro effettuato alle 15:30(sempre del 08/04/2026); vi era stato travisamento da parte del Tribunale, cheaveva valorizzato il verbale di perquisizione personale che atteneva al solo Di ForteGiovanni; né poteva condividersi la fuorviante argomentazione del Tribunale che,all'evidente fine di sanare la nullità assoluta affermava, in palese contrasto con laprova documentale, che all'indagato sarebbe stata comunque garantita talefacoltà, poi meglio formalizzata in caserma dopo le 17 di quello stesso giorno;2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 Cost, 192 e 352 cod.proc. pen,, essendo stati la perquisizione ed il sequestro eseguiti in assenza deipresupposti ed in violazione di legge; motivazione carente ed in partemanifestamente illogica per errata valutazione della prova: l'unica ipotesi checonsente l'intervento eccezionale delle Forze dell'Ordine è quella della flagranza direato, esclusa dagli stessi agenti di polizia giudiziaria; il Tribunale ha richiamato ilprincipio di diritto secondo cui l'illegittimità della perquisizione non invalida ilconseguente sequestro, omettendo però di confrontarsi con l'ulteriore motivo dellaillegittimità del sequestro per mancanza di presupposti e con l'eccepito caratteremeramente esplorativo dello stesso, considerato che nessuno degli indumentisequestrati aveva attinenza con quelli indossati dai rapinatori; né il Tribunaleaveva considerato che l'autovettura non poteva essere cosa pertinente al reato,visto il rapporto meramente occasionale con la commissione dell'eventuale rapina;il Tribunale, inoltre, non si era confrontato neppure con il dato documentale che sievinceva dal verbale di sequestro, nel quale si dava atto che l'identificazionedell'autovettura e il sequestro degli indumenti sarebbe avvenuto sulla scorta delleimmagini di videosorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] acquisite per precedente denuncia,immagini che non erano neppure state depositate in sede di riesame; le esigenzecautelari ben avrebbero potuto essere assicurate dalle riprese video e fotografiche,mentre il permanere della misura cautelare arrecava un gravissimo danno alricorrente, che deteneva l'autovettura sequestrata in forza di contratto di noleggioscadente il 10 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta daldifensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima delsequestro eseguito a carico del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 18.17, allo stesso erano stati datigli avvisi di rito alle ore 17.42. Peraltro, il sequestro delle ore 15.30 non era statoeseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ma solo nei confronti del coindagato Di ForteGiovanni) e l’autovettura non era di proprietà dello stesso, visto che la avevasemplicemente noleggiata, per cui non si vede quale interesse concreto ed attualeavesse il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del bene. E’ vero infatti che “la personasottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghiun interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozionedel sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario perl'ammissibilità di ogni impugnazione” (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026,Calvarese, Rv. 289319-01, ove, in motivazione, la Corte ha evidenziato chel'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti delprovvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante perl'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativoa situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando nonimplicanti il diritto alla restituzione del bene), ma è altrettanto vero che l’interessemanifestato in ricorso era semplicemente quello di non incorrere in uninadempimento contrattuale per la mancata restituzione del bene (interesse, noncertamente tutelabile in questa sede), inadempimento che non poteva certo essereaddossato al ricorrente, visto il provvedimento di sequestro intervenuto.1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale illegittimità dellaperquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisitecose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che ilpotere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, nondipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionatounicamente all'acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatoriespliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641-01; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis,Rv. 269856-01).1.3. Si deve infine rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo perviolazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01), è statoulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), esuccessivamente ribadito in numerose pronunce a sezioni semplici (tra le altre,Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01).1.4. Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazionedi legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato che l’autovetturapresentava diversi segni dai quali evincere che era la stessa utilizzata per unaprecedente tentata rapina presso il medesimo ufficio postale (pag. 3 ordinanzaimpugnata), oltre al fatto che gli occupanti della vettura avevano tentato di darsialla fuga; peraltro, i motivi relativi alla sussistenza del periculum e sulla mancanzadi motivazione relativamente agli indumenti in sequestro non erano stati propostiin sede di riesame, con conseguente inammissibilità degli stessi; quanto, inparticolare, all’autovettura, ai fini del sequestro occorre che la res - ove lasciatanella disponibilità del condannato, potrebbe - in relazione sia al ruoloeffettivamente rivestito nel compimento del reato sia alle modalità di realizzazionedell'illecito medesimo - costituire per quest'ultimo un incentivo a commettereulteriori reati (vedi sul punto Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna,Rv. 280991-01).Il Tribunale, infine, ha evidenziato che l’autovettura era uguale a quella chegià in precedenza aveva tentato di rapinare il medesimo ufficio postale, cosìevidenziando un nesso strumentale rivelatore della possibilità futura del ripetersidi un'attività punibile.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/09/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris