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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22731/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di Torinosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusoper il rigetto del ricorso;udita altresì l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri per Sebastiano [OSCURATO:PERSONA], la quale si èriportata ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diSebastiano [OSCURATO:PERSONA] – imputato, già condannato per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 – inteso a far valere la decorrenza dei termini di fase a seguito dell’intervenutoannullamento della sentenza di appello, limitatamente alla qualifica apicale contestatagli.Nella specie, il Tribunale ha ritenuto operativa la regola di cui all’art. 303 comma 4, cod.proc. pen., a mente della quale, in caso di conferma in appello della sentenza di condanna,essendo più elevata la probabilità di addivenire a una definitiva affermazione di responsabilità,il legislatore giustificherebbe una minor tutela del favor libertatis, mediante la previsione di piùlunghi termini di fase, rispetto alla regola generale di cui al comma 1, lett. d) dello stessoarticolo.

Tale principio, secondo il Tribunale, troverebbe applicazione anche nell’ipotesi, comequella all’esame, nella quale la sentenza d’appello sia stata annullata solo limitatamente alruolo dell’imputato (apicale), confermata l’esistenza dell’associazione e la partecipazione a essadel [OSCURATO:PERSONA], versandosi addirittura, non in ipotesi di doppia sentenza conforme di condanna,ma di formazione di un vero e proprio giudicato progressivo, essendo incontrovertibilel’affermazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla detta associazione.

Il Tribunale harichiamato a sostegno una decisione di questa stessa Sezione Quarta penale (n. 15088/2025)che ha ritenuto del tutto allineata a principi già formulati in precedenza e alla ratio della derogadi cui si tratta, ritenendo di contro non pertinente il rilievo difensivo secondo cui, non essendostata stabilita la pena, la condanna non sarebbe eseguibile, tale eccezione prevedendo perl’appunto l’ineseguibilità della pena e, dunque, il protrarsi dello stato cautelare.

Inoltre, haritenuto che, diversamente opinando, verrebbe a delinearsi una incoerenza del sistema ove siprevedesse l’applicazione dei soli termini massimi di cui al citato comma 4 in un caso di doppiaconforme di condanna e l’applicazione dei più brevi termini doppi di fase in quello di unapronuncia definitiva sulla responsabilità e non sul quantum di pena.

A giudizio del Tribunale sitratterebbe dell’unica lettura normativa coerente con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3della Costituzione, nel rispetto del parametro dell’art. 5 CEDU, invocati a difesa.2.

I difensori del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due separati ricorsi.2.1.

Con il ricorso datato 29 novembre 2025, la difesa ha formulato un motivo unico,deducendo violazione dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen.: il dubbio interpretativoprospettato al Tribunale del riesame ineriva al sistema dei termini cautelari, regolati conmodalità incomunicabili e il giudice adito, pur soffermandosi sulla ritenuta insussistenza diviolazioni dei parametri costituzionali e convenzionali, con riferimento a un caso diverso, nullaavrebbe detto quanto alla fattispecie in esame.

In ogni caso, ha contestato la sequenzainterpretativa del Tribunale, rilevando che qualsiasi approccio ermeneutico debba rispettareuna gerarchia di principi, primi fra tutti quelli fondamentali, ai quali devono conformarsi quelliinerenti ai sistemi particolari o ai complessi di norme disciplinanti una materia, richiamando leSezioni Unite Gialluisi del 2020 e altra giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Ha, infine,richiamato la Corte costituzionale del 2005, per rimarcare il valore unitario e indivisibile dellalibertà personale, ritenendo che i principi ivi espressi valgano nel caso all’esame, per l’evidenteragione che essi prospettano la necessità di rispettare criteri di proporzionalità e adeguatezza,con conseguente violazione di essi nel caso in cui, riconosciuto il valore dell’annullamento inpunto responsabilità, esso venga poi svilito dall’applicazione dell’art. 303, comma 1, lett. d),cod. proc. pen.2.2.

Con l’atto datato 4 dicembre 2025, si è formulato un motivo unico, deducendosi errataapplicazione della legge processuale penale con riguardo all’art. 303, comma 1 lett. d) ecomma 4, cod. proc. pen.: la difesa non ha condiviso le argomentazioni a sostegno del rigettodel gravame cautelare, ritenendo che, nella specie, non si versi in un caso di doppia conforme,essendo intervenuto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello in relazione al suppostoruolo apicale dell’imputato; né le cose muterebbero evocando il concetto della formazioneprogressiva del giudicato, non potendo intravedersi una doppia conforme per il semplice fattoche la sentenza appellata e le statuizioni superstiti di quella annullata non possono sovrapporsitra di loro.

La difesa ha osservato che l’art. 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309configura un’autonoma fattispecie di reato e non una semplice fattispecie aggravata di quellaprevista dal comma 2 della stessa disposizione, il che escluderebbe l’ipotesi evocata dalTribunale, essendo diversi i titoli di reato oggetto del provvedimento restrittivo, laddove solo laconferma dello stesso titolo consentirebbe di ritenere operante la trasformazione del titolocautelare in esecuzione pena.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, richiesta ribadita in udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

La difesa ha impostato i ricorsi attorno al tema della non riconducibilità del caso all’esamea una ipotesi di doppia sentenza di condanna sulla responsabilità, presupposto fattuale al qualeè collegato il diverso regime dei termini cautelari previsti nelle plurime disposizioni contenutenell’art. 303, cod. proc. pen.

Nel far ciò ha, da un lato, valorizzato la diversità delle fattispeciedi reato ancora sub iudice, vale a dire quelle previste rispettivamente dall’art. 74, comma 1 ecomma 2, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cosicché, secondo la prospettazione difensiva, nellaspecie non potrebbe evocarsi la figura della “doppia sentenza conforme di condanna”;dall’altro, la non eseguibilità della pena, nonostante l’annullamento sia circoscritto alla solaqualifica apicale.

Ciò ha fatto muovendo dall’assunto che una sentenza può dirsi conforme aun’altra, integrando il presupposto per l’operatività del combinato disposto di cui ai commi 1,lett. d) e 4, dell’art. 303, cod. proc. pen., solo ove i giudici abbiano utilizzato gli stessiparametri valutativi e concordato sull’analisi degli elementi fattuali, inferendone altresì la nonipotizzabilità, nella specie, della formazione progressiva del giudicato, limitatamenteall’esistenza del sodalizio e alla partecipazione dell’imputato.2.1.

Il ragionamento è complessivamente errato in diritto.La fattispecie, a parere di questa Corte, deve essere esaminata unicamente alla stregua delfondamento giuridico della deroga al favor libertatis sottesa alla previsione normativa incommento e alla ravvisabilità di una sentenza di condanna in appello.Il caso all’esame è già stato esaminato da questa Corte di legittimità con decisioni ancherecenti che hanno, per l’appunto, focalizzato l’attenzione sulla ratio della previsione che risultadal combinato disposto dei commi 1, lett. d) e 4 dell’art. 303, cod. proc. pen. e questa Corteintende muoversi lungo la stessa direttrice, posto che è proprio alla luce della ratio legis che sigiustifica il maggior sacrificio di un bene fondamentale come la libertà personale.

La previsionerinviene il suo fondamento nel fatto che, in presenza di due pronunzie di condanna, vi è unaelevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità, il chegiustifica la minor tutela accordata al favor libertatis (Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008,Alviano, Rv. 239609 – 01, in motivazione).Tale ratio, secondo la giurisprudenza di legittimità, è specificamente «[…] quella di spostareil punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela della libertà individuale afavore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza sia attenuato in esito ad unaduplice pronuncia di condanna, in due successivi gradi di giudizio, sul fatto costituente oggettodel medesimo titolo custodiale.» (in motivazione, Sez. 4, n. 13172 del 05/02/2008, DeLorenzis, Rv. 239599 – 01, in cui si è affermato il principio di diritto, secondo cui, in tema didurata massima della custodia cautelare, con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezionealla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultimaparte, cod. proc. pen., mediante il richiamo al termine di durata complessiva, per l'ipotesi dic.d.

"doppia conforme", postula che la "doppia conformità" riguardi unicamente i reati oggettodi cautela, non anche le eventuali ulteriori imputazioni; principio successivamente ripresoanche in Sez. 6, n. 27175 del 21/06/2011, Mangion, Rv. 250737 – 01 e Sez. 4, n. 27747 del14/05/2014, Cisaria, Rv. 259775 – 01).2.2.

Risulta, pertanto, decisivo stabilire se si sia o meno in presenza di una pronunzia dicondanna in appello, nonostante l'annullamento con rinvio.Proprio in ipotesi di fattispecie associativa dello stesso tipo di quella in esame, si è giàritenuto correttamente applicato il termine massimo di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod.proc. pen. con riferimento allo stato cautelare di un imputato, per il quale era intervenutoannullamento unicamente sulla qualifica apicale, esattamente come nel caso all’esame, fermarestando la sua riconosciuta appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 9112 del 04/12/2013, dep.2014, Barchetta, n.m.) e il principio è stato ripreso da questa stessa Sezione più di recente inun caso, ancora una volta, sovrapponibile a quello all’esame (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025,Corrao, Rv. 287974 – 01), precedente quest’ultimo, correttamente richiamato nello stessoprovvedimento impugnato.

In tali arresti, si è operato un rinvio alla ratio della fattispecie,evocandosi altresì il principio della formazione progressiva del giudicato: in relazione allosviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione nonsimultanea, ma progressiva, sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibilidi autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito a un solosoggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante dipiù decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione (sitratta, invero, di un principio già da tempo enunciato dal diritto vivente sin da Sezioni U, n. 1del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01).

L’art. 624 cod. proc. pen., infatti, fa riferimentoa qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alledecisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, maanche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non piùsuscettibili di riesame.

Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché nonancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativocontenuto.

Pertanto, quando l'annullamento non riguarda l'affermazione di responsabilità, talestatuizione assume autorità di cosa giudicata, non potendo dubitarsi che, in tal caso, si sia inpresenza di una pronunzia d'appello irrevocabile nel suo nucleo centrale che riguardal'imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica (Sez. 4, n. 17037 del 2008, Alviano,cit., in motivazione).Pertanto, data la ratio della disposizione, come sopra richiamata, la stessa non può nonoperare a maggior ragione nel caso in cui non solo vi sia stata una doppia affermazione diresponsabilità, ma l’accertamento sia divenuto irrevocabile per effetto di una pronunzia dilegittimità che si sia limitata ad annullare la sentenza d'appello limitatamente al punto inerentealla determinazione della pena (o, come nei precedenti sopra riportati, alla qualifica apicale inipotesi di reato associativo del tipo di quello all’esame).3.

In questa sede, deve ulteriormente precisarsi che né la lettera né la ratio dell’art. 303comma 1, lett. d) cod. proc. pen. prescrivono che «[…] la cd.

"doppia conforme" debba averead oggetto ognuna delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado […], atteso chela previsione ha lo scopo di valorizzare la presunzione di maggiore credibilità della condanna(Sez. 4, n. n. 13172/2008, cit., in motivazione).

E, nella specie, non è revocabile in dubbio chevi sia stata una condanna, posto che la sussistenza del sodalizio e l’intraneità a esso delGIORGI sono statuizioni insuscettibili di riesame da parte del giudice del rinvio.Questa Corte ritiene che, tenuto conto della ratio della norma, il caso all’esame non possanon esservi ricondotto, poiché, nella specie, non si tratta soltanto di un titolo cautelare chevedrà avvalorata la prognosi di futura trasformazione in titolo definitivo di esecuzione dellapena, così da giustificare il passaggio alla più severa disciplina di durata della custodiacautelare prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 303, comma 1, lett. d) e 303, comma4, cod. proc. pen., ma addirittura di una statuizione di condanna (quella di partecipazione aun’associazione prevista dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) non più suscettibile di essererimossa per effetto della preclusione processuale che impedisce al giudice del rinvio qualunqueriesame dei punti della decisione non oggetto di annullamento.Ogni diversa interpretazione risulterebbe, invero, inaccettabile sul piano logico-giuridico,oltre che incoerente con il principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 dellaCostituzione, avuto riguardo a tutti quei casi nei quali pacificamente la giurisprudenza dilegittimità ha ritenuto applicabili i soli termini massimi (ex multis, Sez. 6, n. 2324 del19/12/2013, Lahmar, Rv. 258251 – 01, in ipotesi di annullamento inerente alla soladeterminazione della pena; Sez. 1, n. 43824 del 12/04/2018, Milito, Rv. 274639 – 01; Sez. 6,n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769 – 02, in ipotesi di annullamento inerente auna circostanza aggravante), casi rispetto ai quali la prognosi di futura trasformazione deltitolo cautelare in titolo definitivo di esecuzione pena è, con ogni evidenza, meno pregnanterispetto a quello in esame.4.

Per completezza, occorre aggiungere che l’argomento della non eseguibilità della penanon è rilevante, così come il richiamo al diritto vivente operato dalla difesa: il supremo organodella nomofilachia ha sì chiarito che, in caso di annullamento parziale della sentenza dicondanna ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell'esecuzionel'accertamento relativo a eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazionedella pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attintidall'annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o conl'ordinanza di cui all'art 624, comma 2, cod. proc. pen., solo dichiarare, quando occorre, qualiparti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili (Sez.

U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi).Tuttavia, il principio non è pertinente al caso di specie.

Il tema d’interesse, infatti, non èquello del giudicato eseguibile, del tutto estraneo alla ratio della norma in commento, poiché lacondanna qui in rilievo e il meccanismo processuale che impedisce di rimetterne in discussionel’oggetto estraneo all’annullamento operano su un piano del tutto distinto dalla concretapossibilità di mettere in esecuzione la pena e, infatti, l’imputato continua a versare in stato dicustodia cautelare, la cui durata – per quanto sopra chiarito – è regolata dai termini massimi dicui all’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.5.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchéla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di Torinosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusoper il rigetto del ricorso;udita altresì l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri per Sebastiano [OSCURATO:PERSONA], la quale si èriportata ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diSebastiano [OSCURATO:PERSONA] – imputato, già condannato per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 – inteso a far valere la decorrenza dei termini di fase a seguito dell’intervenutoannullamento della sentenza di appello, limitatamente alla qualifica apicale contestatagli.Nella specie, il Tribunale ha ritenuto operativa la regola di cui all’art. 303 comma 4, cod.proc. pen., a mente della quale, in caso di conferma in appello della sentenza di condanna,essendo più elevata la probabilità di addivenire a una definitiva affermazione di responsabilità,il legislatore giustificherebbe una minor tutela del favor libertatis, mediante la previsione di piùlunghi termini di fase, rispetto alla regola generale di cui al comma 1, lett. d) dello stessoarticolo. Tale principio, secondo il Tribunale, troverebbe applicazione anche nell’ipotesi, comequella all’esame, nella quale la sentenza d’appello sia stata annullata solo limitatamente alruolo dell’imputato (apicale), confermata l’esistenza dell’associazione e la partecipazione a essadel [OSCURATO:PERSONA], versandosi addirittura, non in ipotesi di doppia sentenza conforme di condanna,ma di formazione di un vero e proprio giudicato progressivo, essendo incontrovertibilel’affermazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla detta associazione. Il Tribunale harichiamato a sostegno una decisione di questa stessa Sezione Quarta penale (n. 15088/2025)che ha ritenuto del tutto allineata a principi già formulati in precedenza e alla ratio della derogadi cui si tratta, ritenendo di contro non pertinente il rilievo difensivo secondo cui, non essendostata stabilita la pena, la condanna non sarebbe eseguibile, tale eccezione prevedendo perl’appunto l’ineseguibilità della pena e, dunque, il protrarsi dello stato cautelare. Inoltre, haritenuto che, diversamente opinando, verrebbe a delinearsi una incoerenza del sistema ove siprevedesse l’applicazione dei soli termini massimi di cui al citato comma 4 in un caso di doppiaconforme di condanna e l’applicazione dei più brevi termini doppi di fase in quello di unapronuncia definitiva sulla responsabilità e non sul quantum di pena. A giudizio del Tribunale sitratterebbe dell’unica lettura normativa coerente con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3della Costituzione, nel rispetto del parametro dell’art. 5 CEDU, invocati a difesa.2. I difensori del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due separati ricorsi.2.1. Con il ricorso datato 29 novembre 2025, la difesa ha formulato un motivo unico,deducendo violazione dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen.: il dubbio interpretativoprospettato al Tribunale del riesame ineriva al sistema dei termini cautelari, regolati conmodalità incomunicabili e il giudice adito, pur soffermandosi sulla ritenuta insussistenza diviolazioni dei parametri costituzionali e convenzionali, con riferimento a un caso diverso, nullaavrebbe detto quanto alla fattispecie in esame. In ogni caso, ha contestato la sequenzainterpretativa del Tribunale, rilevando che qualsiasi approccio ermeneutico debba rispettareuna gerarchia di principi, primi fra tutti quelli fondamentali, ai quali devono conformarsi quelliinerenti ai sistemi particolari o ai complessi di norme disciplinanti una materia, richiamando leSezioni Unite Gialluisi del 2020 e altra giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Ha, infine,richiamato la Corte costituzionale del 2005, per rimarcare il valore unitario e indivisibile dellalibertà personale, ritenendo che i principi ivi espressi valgano nel caso all’esame, per l’evidenteragione che essi prospettano la necessità di rispettare criteri di proporzionalità e adeguatezza,con conseguente violazione di essi nel caso in cui, riconosciuto il valore dell’annullamento inpunto responsabilità, esso venga poi svilito dall’applicazione dell’art. 303, comma 1, lett. d),cod. proc. pen.2.2. Con l’atto datato 4 dicembre 2025, si è formulato un motivo unico, deducendosi errataapplicazione della legge processuale penale con riguardo all’art. 303, comma 1 lett. d) ecomma 4, cod. proc. pen.: la difesa non ha condiviso le argomentazioni a sostegno del rigettodel gravame cautelare, ritenendo che, nella specie, non si versi in un caso di doppia conforme,essendo intervenuto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello in relazione al suppostoruolo apicale dell’imputato; né le cose muterebbero evocando il concetto della formazioneprogressiva del giudicato, non potendo intravedersi una doppia conforme per il semplice fattoche la sentenza appellata e le statuizioni superstiti di quella annullata non possono sovrapporsitra di loro. La difesa ha osservato che l’art. 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309configura un’autonoma fattispecie di reato e non una semplice fattispecie aggravata di quellaprevista dal comma 2 della stessa disposizione, il che escluderebbe l’ipotesi evocata dalTribunale, essendo diversi i titoli di reato oggetto del provvedimento restrittivo, laddove solo laconferma dello stesso titolo consentirebbe di ritenere operante la trasformazione del titolocautelare in esecuzione pena.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, richiesta ribadita in udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. La difesa ha impostato i ricorsi attorno al tema della non riconducibilità del caso all’esamea una ipotesi di doppia sentenza di condanna sulla responsabilità, presupposto fattuale al qualeè collegato il diverso regime dei termini cautelari previsti nelle plurime disposizioni contenutenell’art. 303, cod. proc. pen. Nel far ciò ha, da un lato, valorizzato la diversità delle fattispeciedi reato ancora sub iudice, vale a dire quelle previste rispettivamente dall’art. 74, comma 1 ecomma 2, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cosicché, secondo la prospettazione difensiva, nellaspecie non potrebbe evocarsi la figura della “doppia sentenza conforme di condanna”;dall’altro, la non eseguibilità della pena, nonostante l’annullamento sia circoscritto alla solaqualifica apicale. Ciò ha fatto muovendo dall’assunto che una sentenza può dirsi conforme aun’altra, integrando il presupposto per l’operatività del combinato disposto di cui ai commi 1,lett. d) e 4, dell’art. 303, cod. proc. pen., solo ove i giudici abbiano utilizzato gli stessiparametri valutativi e concordato sull’analisi degli elementi fattuali, inferendone altresì la nonipotizzabilità, nella specie, della formazione progressiva del giudicato, limitatamenteall’esistenza del sodalizio e alla partecipazione dell’imputato.2.1. Il ragionamento è complessivamente errato in diritto.La fattispecie, a parere di questa Corte, deve essere esaminata unicamente alla stregua delfondamento giuridico della deroga al favor libertatis sottesa alla previsione normativa incommento e alla ravvisabilità di una sentenza di condanna in appello.Il caso all’esame è già stato esaminato da questa Corte di legittimità con decisioni ancherecenti che hanno, per l’appunto, focalizzato l’attenzione sulla ratio della previsione che risultadal combinato disposto dei commi 1, lett. d) e 4 dell’art. 303, cod. proc. pen. e questa Corteintende muoversi lungo la stessa direttrice, posto che è proprio alla luce della ratio legis che sigiustifica il maggior sacrificio di un bene fondamentale come la libertà personale. La previsionerinviene il suo fondamento nel fatto che, in presenza di due pronunzie di condanna, vi è unaelevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità, il chegiustifica la minor tutela accordata al favor libertatis (Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008,Alviano, Rv. 239609 – 01, in motivazione).Tale ratio, secondo la giurisprudenza di legittimità, è specificamente «[…] quella di spostareil punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela della libertà individuale afavore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza sia attenuato in esito ad unaduplice pronuncia di condanna, in due successivi gradi di giudizio, sul fatto costituente oggettodel medesimo titolo custodiale.» (in motivazione, Sez. 4, n. 13172 del 05/02/2008, DeLorenzis, Rv. 239599 – 01, in cui si è affermato il principio di diritto, secondo cui, in tema didurata massima della custodia cautelare, con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezionealla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultimaparte, cod. proc. pen., mediante il richiamo al termine di durata complessiva, per l'ipotesi dic.d. "doppia conforme", postula che la "doppia conformità" riguardi unicamente i reati oggettodi cautela, non anche le eventuali ulteriori imputazioni; principio successivamente ripresoanche in Sez. 6, n. 27175 del 21/06/2011, Mangion, Rv. 250737 – 01 e Sez. 4, n. 27747 del14/05/2014, Cisaria, Rv. 259775 – 01).2.2. Risulta, pertanto, decisivo stabilire se si sia o meno in presenza di una pronunzia dicondanna in appello, nonostante l'annullamento con rinvio.Proprio in ipotesi di fattispecie associativa dello stesso tipo di quella in esame, si è giàritenuto correttamente applicato il termine massimo di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod.proc. pen. con riferimento allo stato cautelare di un imputato, per il quale era intervenutoannullamento unicamente sulla qualifica apicale, esattamente come nel caso all’esame, fermarestando la sua riconosciuta appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 9112 del 04/12/2013, dep.2014, Barchetta, n.m.) e il principio è stato ripreso da questa stessa Sezione più di recente inun caso, ancora una volta, sovrapponibile a quello all’esame (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025,Corrao, Rv. 287974 – 01), precedente quest’ultimo, correttamente richiamato nello stessoprovvedimento impugnato. In tali arresti, si è operato un rinvio alla ratio della fattispecie,evocandosi altresì il principio della formazione progressiva del giudicato: in relazione allosviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione nonsimultanea, ma progressiva, sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibilidi autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito a un solosoggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante dipiù decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione (sitratta, invero, di un principio già da tempo enunciato dal diritto vivente sin da Sezioni U, n. 1del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01). L’art. 624 cod. proc. pen., infatti, fa riferimentoa qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alledecisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, maanche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non piùsuscettibili di riesame. Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché nonancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativocontenuto. Pertanto, quando l'annullamento non riguarda l'affermazione di responsabilità, talestatuizione assume autorità di cosa giudicata, non potendo dubitarsi che, in tal caso, si sia inpresenza di una pronunzia d'appello irrevocabile nel suo nucleo centrale che riguardal'imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica (Sez. 4, n. 17037 del 2008, Alviano,cit., in motivazione).Pertanto, data la ratio della disposizione, come sopra richiamata, la stessa non può nonoperare a maggior ragione nel caso in cui non solo vi sia stata una doppia affermazione diresponsabilità, ma l’accertamento sia divenuto irrevocabile per effetto di una pronunzia dilegittimità che si sia limitata ad annullare la sentenza d'appello limitatamente al punto inerentealla determinazione della pena (o, come nei precedenti sopra riportati, alla qualifica apicale inipotesi di reato associativo del tipo di quello all’esame).3. In questa sede, deve ulteriormente precisarsi che né la lettera né la ratio dell’art. 303comma 1, lett. d) cod. proc. pen. prescrivono che «[…] la cd. "doppia conforme" debba averead oggetto ognuna delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado […], atteso chela previsione ha lo scopo di valorizzare la presunzione di maggiore credibilità della condanna(Sez. 4, n. n. 13172/2008, cit., in motivazione). E, nella specie, non è revocabile in dubbio chevi sia stata una condanna, posto che la sussistenza del sodalizio e l’intraneità a esso delGIORGI sono statuizioni insuscettibili di riesame da parte del giudice del rinvio.Questa Corte ritiene che, tenuto conto della ratio della norma, il caso all’esame non possanon esservi ricondotto, poiché, nella specie, non si tratta soltanto di un titolo cautelare chevedrà avvalorata la prognosi di futura trasformazione in titolo definitivo di esecuzione dellapena, così da giustificare il passaggio alla più severa disciplina di durata della custodiacautelare prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 303, comma 1, lett. d) e 303, comma4, cod. proc. pen., ma addirittura di una statuizione di condanna (quella di partecipazione aun’associazione prevista dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) non più suscettibile di essererimossa per effetto della preclusione processuale che impedisce al giudice del rinvio qualunqueriesame dei punti della decisione non oggetto di annullamento.Ogni diversa interpretazione risulterebbe, invero, inaccettabile sul piano logico-giuridico,oltre che incoerente con il principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 dellaCostituzione, avuto riguardo a tutti quei casi nei quali pacificamente la giurisprudenza dilegittimità ha ritenuto applicabili i soli termini massimi (ex multis, Sez. 6, n. 2324 del19/12/2013, Lahmar, Rv. 258251 – 01, in ipotesi di annullamento inerente alla soladeterminazione della pena; Sez. 1, n. 43824 del 12/04/2018, Milito, Rv. 274639 – 01; Sez. 6,n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769 – 02, in ipotesi di annullamento inerente auna circostanza aggravante), casi rispetto ai quali la prognosi di futura trasformazione deltitolo cautelare in titolo definitivo di esecuzione pena è, con ogni evidenza, meno pregnanterispetto a quello in esame.4. Per completezza, occorre aggiungere che l’argomento della non eseguibilità della penanon è rilevante, così come il richiamo al diritto vivente operato dalla difesa: il supremo organodella nomofilachia ha sì chiarito che, in caso di annullamento parziale della sentenza dicondanna ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell'esecuzionel'accertamento relativo a eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazionedella pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attintidall'annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o conl'ordinanza di cui all'art 624, comma 2, cod. proc. pen., solo dichiarare, quando occorre, qualiparti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili (Sez. U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi).Tuttavia, il principio non è pertinente al caso di specie. Il tema d’interesse, infatti, non èquello del giudicato eseguibile, del tutto estraneo alla ratio della norma in commento, poiché lacondanna qui in rilievo e il meccanismo processuale che impedisce di rimetterne in discussionel’oggetto estraneo all’annullamento operano su un piano del tutto distinto dalla concretapossibilità di mettere in esecuzione la pena e, infatti, l’imputato continua a versare in stato dicustodia cautelare, la cui durata – per quanto sopra chiarito – è regolata dai termini massimi dicui all’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchéla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris