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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:182
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992C0373

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

C. GULMANN

presentate il 12 maggio 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Ai sensi del regio decreto belga 6 giugno 1960, relativo alla fabbricazione, alla preparazione ed al rifornimento all'ingrosso dei medicinali e alla loro distribuzione ( 1 ), l'importazione in Belgio da altri Stati membri degli accessori sanitari sterili menzionati in questo stesso decreto è subordinata al rilascio previo di un'autorizzazione.

Questa condizione viene posta nell'interesse della sanità pubblica.

Inoltre, i suddetti prodotti importati sono sottoposti ad analisi e prove di laboratorio che devono essere effettuate in Belgio.

Tale condizione viene imposta anche quando controlli ed analisi identici siano stati effettuati in un altro Stato membro e i loro risultati possano essere messi a disposizione delle autorità belghe nell'ambito del procedimento di previa autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in questo caso, l'applicazione di questa seconda condizione configura una violazione degli obblighi che incombono al Belgio in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e ha proposto il presente ricorso per inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia «dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dagli artt. 30 e 36 del Trattato mettendo in vigore gli artt. 15, 2°, e 53 del regio decreto 6 giugno 1960, che sottopongono gli accessori sanitari sterili elencati da questo decreto, importati da altri Stati membri, alla ripetizione di prove o analisi di laboratorio pur quando le stesse analisi e le stesse prove siano state effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati possano essere messi a loro disposizione, in particolare nell'ambito del procedimento di previa autorizzazione».

2. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha contestato l'inadempimento e dichiara di avere intenzione di porvi fine.

Conclusione

3. Conseguentemente, propongo alla Corte di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condannare il Belgio alle spese. ( *1 ) Lingua originale: il danese. ( 1 ) Moniteur belge 22 giugno 1960, pag. 4684.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992C0373 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE C. GULMANN presentate il 12 maggio 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Ai sensi del regio decreto belga 6 giugno 1960, relativo alla fabbricazione, alla preparazione ed al rifornimento all'ingrosso dei medicinali e alla loro distribuzione ( 1 ), l'importazione in Belgio da altri Stati membri degli accessori sanitari sterili menzionati in questo stesso decreto è subordinata al rilascio previo di un'autorizzazione. Questa condizione viene posta nell'interesse della sanità pubblica. Inoltre, i suddetti prodotti importati sono sottoposti ad analisi e prove di laboratorio che devono essere effettuate in Belgio. Tale condizione viene imposta anche quando controlli ed analisi identici siano stati effettuati in un altro Stato membro e i loro risultati possano essere messi a disposizione delle autorità belghe nell'ambito del procedimento di previa autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in questo caso, l'applicazione di questa seconda condizione configura una violazione degli obblighi che incombono al Belgio in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e ha proposto il presente ricorso per inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia «dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dagli artt. 30 e 36 del Trattato mettendo in vigore gli artt. 15, 2°, e 53 del regio decreto 6 giugno 1960, che sottopongono gli accessori sanitari sterili elencati da questo decreto, importati da altri Stati membri, alla ripetizione di prove o analisi di laboratorio pur quando le stesse analisi e le stesse prove siano state effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati possano essere messi a loro disposizione, in particolare nell'ambito del procedimento di previa autorizzazione». 2. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha contestato l'inadempimento e dichiara di avere intenzione di porvi fine. Conclusione 3. Conseguentemente, propongo alla Corte di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condannare il Belgio alle spese. ( *1 ) Lingua originale: il danese. ( 1 ) Moniteur belge 22 giugno 1960, pag. 4684.
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