Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 41789/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza 3 dicembre 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi due di arresto.

2. Avverso tale decisione, il Pace, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Erroneamente i giudici di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbero ridotto di un terzo la pena base a seguito della scelta del rito abbreviato, trattandosi di una contravvenzione per la quale è prevista la riduzione della metà.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bologna.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto il Pace responsabile del reato artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e quantificato in due mesi di arresto, così determinato: pena base mesi tre di arresto, ridotto per il rito a mesi due.

Trattasi di pena illegalmente determinata.

Invero, ricorrendo un'ipotesi di reato contravvenzionale, la riduzione per la scelta del rito abbreviato doveva essere disposta nella misura della metà della pena base, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. pen.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata.

Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, che quantifica nella misura di mesi uno e giorni quindici di arresto.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi uno e giorni quindici di arresto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza 3 dicembre 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi due di arresto. 2. Avverso tale decisione, il Pace, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Erroneamente i giudici di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbero ridotto di un terzo la pena base a seguito della scelta del rito abbreviato, trattandosi di una contravvenzione per la quale è prevista la riduzione della metà. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bologna. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto il Pace responsabile del reato artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e quantificato in due mesi di arresto, così determinato: pena base mesi tre di arresto, ridotto per il rito a mesi due. Trattasi di pena illegalmente determinata. Invero, ricorrendo un'ipotesi di reato contravvenzionale, la riduzione per la scelta del rito abbreviato doveva essere disposta nella misura della metà della pena base, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. pen. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata. Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, che quantifica nella misura di mesi uno e giorni quindici di arresto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi uno e giorni quindici di arresto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 41789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris