CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art 582 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi e quanto al rigetto del motivo di appello circa l'applicabilità della cusa di non punibilità ex art 131 bis cp. In data 10 Novembre 2021 è pervenuta in cancelleria memoria con le conclusioni e la nota spese della parte civile. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp e per il mancato confronto con le ragioni della decisione. Va, in primis,osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 28.10.2020 e la difesa, oltre a dedurre espressamente vizio di motivazione illogica, sotto la veste del vizio di errata applicazione di legge, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale riguardo all'apprezzamento delle prove testimoniali. Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2- bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Per altro verso è errata la richiesta di applicazione dell'art 131 bis cp atteso che nei procedimenti di competenza del giudice di pace essa non è invocabile, trovando invece applicazionel'art 34 Dlgvo 34/2000 , che ha valore di norma speciale attraverso la quale si manofesat la finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione del giudice di pace ( SU sent 53683 del 28.11.2017) . Infine, correttamente motivata appare la negazione dell'attenuante della provocazione di cui all'art 62 nr 2 cp, per la quale il Giudice di appello ha ritenuto la mancanza del fatto ingiusto ai danni dell'imputato, con motivazione in nulla illogica e, pertanto, incensurabile in questa sede. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte civile come da dispositivo. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2070 oltre accessori di legge. Deciso il 12 2021 Il Consigliere estensore E