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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1993

Cassazione n. 13591/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] AHMED [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 03/07/1993 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ FATTO E DIRITTO I Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito una adeguata spiegazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paqarhento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] AHMED [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 03/07/1993 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ FATTO E DIRITTO I Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito una adeguata spiegazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paqarhento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.