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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38228/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 474 cod.pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifici, in quanto sviluppati tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, della grossolanità del falso e della sussistenza del reato), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove; Considerato che le doglianze relative al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono giustificate, giacché non risulta né contestato né ritenuto sussistente tale delitto; Ritenuto che le doglianze sul diniego della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 474 cod.pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifici, in quanto sviluppati tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, della grossolanità del falso e della sussistenza del reato), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove; Considerato che le doglianze relative al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono giustificate, giacché non risulta né contestato né ritenuto sussistente tale delitto; Ritenuto che le doglianze sul diniego della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 38228/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris