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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13008/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 febbraio 1966; avverso la sentenza del 28 ottobre 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SABRI- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rone, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ri- corrente responsabile del reato di uso continuato di atto falso commesso da pri- vato (artt. 482 - 489 cod. pen., così riqualificato il fatto, a fronte dell'originaria contestazione ex artt. 476 e 489 cod. pen.).

Il ricorrente articola due motivi di censura.

Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processua- le, si deduce che la Corte d'appello, in violazione del principio del ne bis in idem, avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze (segna- tamente, l'uso dell'atto falso dell'Il aprile 2011) già giudicati con la sentenza n. 1720 del 2016 del Tribunale di Varese, nelle more passata in giudicato.

Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si lamenta l'asserita illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale, pur ritenendo sussistente il delitto contestato (art. 489 cod. pen.) avrebbe prefigurato un concorso nella formazione dell'atto falso, in aperta violazione della clausola di riserva contenuta nell'incipit dello stesso art. 489. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Rv. 260133; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Rv. 246953).

Ebbene, i fatti valutati dalla Corte territoriale (per i quali il ricorrente è stato condannato) attengono all'utilizzo di due atti falsi (l'annotazione di servizio dell'Il aprile 2011, redatta e sottoscritta dallo stesso Giannini e indirizzata al dirigente del settore frontiera di Luino, ma con numero di protocollo falso, e la copia della sentenza di assoluzione n. 1720 del 2016, con timbro della Questura di [OSCURATO:PERSONA], recante data di deposito del 26 aprile 2017, in realtà mai de- positata in quella data) prodotti nel procedimento disciplinare originariamente incardinato a carico dello stesso Giannini in relazione ad altre vicende, per le quali il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale (simulazione di reato, truffa, ricettazione e detenzione di armi).

È pur vero che il primo di questi atti, coevo ai fatti già giudicati, è stato va- lutato nel precedente procedimento.

Ma solo in relazione alle predette imputa- zioni (simulazione di reato, truffa, ricettazione e detenzione di armi).

Oggi inve- ce, all'interno del procedimento per cui è giudizio, rileva non in quanto tale, ma in relazione all'apposizione, su di esso, del protocollo falso.

E, per come si è det- to, l'identità dell'accadimento storico (peraltro parziale, in quanto limitato al solo dato fattuale dell'invio della relazione), non impedisce che esso possa assumere una diversa rilevanza, non valutata all'interno dell'originario procedimento, in- cardinato per reati strutturalmente ed ontologicamente differenti.Di tanto, peraltro, è consapevole anche la corte territoriale, nella parte in cui si premura di specificare che "non compete a questo collegio esaminare oltre la sua posizione processuale in relazione alla denunzia di furto in pregiudizio della Allianz: dell'ipotesi di truffa è stato assolto con sentenza passata in giudicato.

Ma compete a questa Corte, su questi presupposti fattuali, decifrare la vicenda, con- corrente sul piano temporale, dell'invio di una singolare comunicazione, datata 11.4.11".

2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è il secondo moti- VO.

Effettivamente, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Rv. 262113).

Ma la corte territoriale non ha né ritenuto, né tantomeno accertato che il Gianni- ni abbia formato o, comunque, concorso nel formare l'atto falso: si è limitata ad indicare l'oggettivo interesse del ricorrente alla relativa formazione, in ragione dell'esigenza di poter eccepire la decadenza dell'azione disciplinare.

E ciò al solo fine di rappresentare l'infondatezza di paralleli interrogativi evocati dal ricorrente quanto alla paternità del falso.

D'altronde, accertato il falso nei termini illustrati dai giudici del merito ed accertato che gli atti falsificati sono stati "usati" dall'imputato nel giudizio disci- plinare a suo carico, non sussiste, in capo al predetto, un interesse giuridicamen- te apprezzabile in ordine alla qualificazione del fatto in termini più sfavorevoli (falso materiale anziché uso di atto falso).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- men

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 febbraio 1966; avverso la sentenza del 28 ottobre 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SABRI- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rone, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ri- corrente responsabile del reato di uso continuato di atto falso commesso da pri- vato (artt. 482 - 489 cod. pen., così riqualificato il fatto, a fronte dell'originaria contestazione ex artt. 476 e 489 cod. pen.). Il ricorrente articola due motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processua- le, si deduce che la Corte d'appello, in violazione del principio del ne bis in idem, avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze (segna- tamente, l'uso dell'atto falso dell'Il aprile 2011) già giudicati con la sentenza n. 1720 del 2016 del Tribunale di Varese, nelle more passata in giudicato. Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si lamenta l'asserita illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale, pur ritenendo sussistente il delitto contestato (art. 489 cod. pen.) avrebbe prefigurato un concorso nella formazione dell'atto falso, in aperta violazione della clausola di riserva contenuta nell'incipit dello stesso art. 489. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Rv. 260133; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Rv. 246953). Ebbene, i fatti valutati dalla Corte territoriale (per i quali il ricorrente è stato condannato) attengono all'utilizzo di due atti falsi (l'annotazione di servizio dell'Il aprile 2011, redatta e sottoscritta dallo stesso Giannini e indirizzata al dirigente del settore frontiera di Luino, ma con numero di protocollo falso, e la copia della sentenza di assoluzione n. 1720 del 2016, con timbro della Questura di [OSCURATO:PERSONA], recante data di deposito del 26 aprile 2017, in realtà mai de- positata in quella data) prodotti nel procedimento disciplinare originariamente incardinato a carico dello stesso Giannini in relazione ad altre vicende, per le quali il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale (simulazione di reato, truffa, ricettazione e detenzione di armi). È pur vero che il primo di questi atti, coevo ai fatti già giudicati, è stato va- lutato nel precedente procedimento. Ma solo in relazione alle predette imputa- zioni (simulazione di reato, truffa, ricettazione e detenzione di armi). Oggi inve- ce, all'interno del procedimento per cui è giudizio, rileva non in quanto tale, ma in relazione all'apposizione, su di esso, del protocollo falso. E, per come si è det- to, l'identità dell'accadimento storico (peraltro parziale, in quanto limitato al solo dato fattuale dell'invio della relazione), non impedisce che esso possa assumere una diversa rilevanza, non valutata all'interno dell'originario procedimento, in- cardinato per reati strutturalmente ed ontologicamente differenti.Di tanto, peraltro, è consapevole anche la corte territoriale, nella parte in cui si premura di specificare che "non compete a questo collegio esaminare oltre la sua posizione processuale in relazione alla denunzia di furto in pregiudizio della Allianz: dell'ipotesi di truffa è stato assolto con sentenza passata in giudicato. Ma compete a questa Corte, su questi presupposti fattuali, decifrare la vicenda, con- corrente sul piano temporale, dell'invio di una singolare comunicazione, datata 11.4.11". 2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è il secondo moti- VO. Effettivamente, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Rv. 262113). Ma la corte territoriale non ha né ritenuto, né tantomeno accertato che il Gianni- ni abbia formato o, comunque, concorso nel formare l'atto falso: si è limitata ad indicare l'oggettivo interesse del ricorrente alla relativa formazione, in ragione dell'esigenza di poter eccepire la decadenza dell'azione disciplinare. E ciò al solo fine di rappresentare l'infondatezza di paralleli interrogativi evocati dal ricorrente quanto alla paternità del falso. D'altronde, accertato il falso nei termini illustrati dai giudici del merito ed accertato che gli atti falsificati sono stati "usati" dall'imputato nel giudizio disci- plinare a suo carico, non sussiste, in capo al predetto, un interesse giuridicamen- te apprezzabile in ordine alla qualificazione del fatto in termini più sfavorevoli (falso materiale anziché uso di atto falso). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- men