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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30125/2026

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glianza diMilano ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza del Tribunale di Milano che ha valutato all'attualità la pericolositàsociale del condannato e ha respinto l'istanza di revoca della misura di sicurezzadell'espulsione dal territorio dello Stato proposta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo (vizio dimotivazione e omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva: ilTribunale ha omesso di valutare la memoria depositata il 20 gennaio 2026 con laquale si dava conto del ricorso avverso il diniego della domanda di protezioneinternazionale depositata dal condannato al Tribunale ordinario di Torino, condecisione che ancora risulta pendente.

Si deduce che il ricorso sospendel'efficacia del provvedimento di allontanamento nel caso di specie emesso a titolodi misura di sicurezza e che si tratta di fatto devoluto con la memoria nonconsiderata dal Tribunale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato,tenuto conto che, in via generale, questa Corte di legittimità ha affermato (Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01) che la parte che deduce l'omessavalutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità delmotivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fattocontenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimentoimpugnato (in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione dimemorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma puòunicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione; conf. su taleultimo punto, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01, nel senso chel’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede digravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi diipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nelcui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminatedal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione didifese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio).Rilevato, inoltre, che per l’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del1998, come misura sostitutiva della pena detentiva, si è affermato ripetutamente(Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147 – 01) che le cause ostative allastessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa,in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali tese afornire tutela ai soggetti cui pertiene il riconoscimento non solo dello status dirifugiato, ma anche della cd.

"protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesidi minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale (conf. n. 41949 del 2018,Rv. 273973 – 01) e che, con riguardo all’espulsione quale misura di sicurezza exart. 235 cod. pen. si è poi enunciato (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv.279440 – 01) che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza indicata, neiconfronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensidell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadinodell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato disorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità dellapericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art.19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamentoeuropeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadinodell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004,recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Conf. n.41949 del 2018, Rv. 273973 – 01; n. 915 del 2020, Rv. 278065 – 01).Ritenuto, poi, che l’ipotesi del rigetto dell’istanza di protezione internazionaleè presa in esplicita considerazione dall’art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del1998, che conferisce alla Commissione il potere-dovere, ove sussistanodeterminate condizioni, di sollecitare rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale, circostanza che non pare dedotta come avvenuta nel caso alvaglio.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che nella memoria che si assume non esaminata,prodotta in allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ilcondannato non aveva documentato la dedotta presentazione dell’istanza diprotezione internazionale, avendo allegato la sola domanda di permesso disoggiorno.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glianza diMilano ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza del Tribunale di Milano che ha valutato all'attualità la pericolositàsociale del condannato e ha respinto l'istanza di revoca della misura di sicurezzadell'espulsione dal territorio dello Stato proposta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo (vizio dimotivazione e omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva: ilTribunale ha omesso di valutare la memoria depositata il 20 gennaio 2026 con laquale si dava conto del ricorso avverso il diniego della domanda di protezioneinternazionale depositata dal condannato al Tribunale ordinario di Torino, condecisione che ancora risulta pendente. Si deduce che il ricorso sospendel'efficacia del provvedimento di allontanamento nel caso di specie emesso a titolodi misura di sicurezza e che si tratta di fatto devoluto con la memoria nonconsiderata dal Tribunale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato,tenuto conto che, in via generale, questa Corte di legittimità ha affermato (Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01) che la parte che deduce l'omessavalutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità delmotivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fattocontenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimentoimpugnato (in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione dimemorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma puòunicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione; conf. su taleultimo punto, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01, nel senso chel’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede digravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi diipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nelcui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminatedal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione didifese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio).Rilevato, inoltre, che per l’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del1998, come misura sostitutiva della pena detentiva, si è affermato ripetutamente(Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147 – 01) che le cause ostative allastessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa,in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali tese afornire tutela ai soggetti cui pertiene il riconoscimento non solo dello status dirifugiato, ma anche della cd. "protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesidi minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale (conf. n. 41949 del 2018,Rv. 273973 – 01) e che, con riguardo all’espulsione quale misura di sicurezza exart. 235 cod. pen. si è poi enunciato (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv.279440 – 01) che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza indicata, neiconfronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensidell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadinodell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato disorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità dellapericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art.19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamentoeuropeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadinodell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004,recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Conf. n.41949 del 2018, Rv. 273973 – 01; n. 915 del 2020, Rv. 278065 – 01).Ritenuto, poi, che l’ipotesi del rigetto dell’istanza di protezione internazionaleè presa in esplicita considerazione dall’art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del1998, che conferisce alla Commissione il potere-dovere, ove sussistanodeterminate condizioni, di sollecitare rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale, circostanza che non pare dedotta come avvenuta nel caso alvaglio.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che nella memoria che si assume non esaminata,prodotta in allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ilcondannato non aveva documentato la dedotta presentazione dell’istanza diprotezione internazionale, avendo allegato la sola domanda di permesso disoggiorno.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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