CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32928/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale di Viterbo che lo aveva condannato ad undici mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 582 e 612 c.p. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia il vizio di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico e versato in fatto. La difesa si limita a generiche asserzioni sull'onere motivazionale da cui è gravato il giudice per pervenire ad un'affermazione di responsabilità e tuttavia omette il confronto con il congruo iter logico- argomentativo seguito in concreto dai giudici del merito per sostenere la colpevolezza dell'imputato, ampiamente provata con doppia conforme di condanna Considerato, tuttavia, che la pena inflitta è illegale, trattandosi di reati ad oggi entrambi di competenza del Giudice di Pace, sicché vanno applicate le sanzioni di cui all'art. 52 d.lgs 274 del 2000. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente