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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23344/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2019, il Tribunale di cenza aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e Dak i Lorenc per il reato di furto aggravato di un ingente quantitativo di pellame nonché per il furto in abitazione di denaro, di monili e di una pistola, consumato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresì condannato quest'ultimo, oltre che per il furto in abitazione, anche per la ricettazione del pellame rubato dagli altri due imputati.

La sentenza oggi impugnata, pronunziata il 25 giugno 2020 dalla Corte d'Appello di Venezia, ha confermato quella di primo grado con riferimento alla posizione del Sinopoli, mentre, con riferimento a quella degli altri due imputati, a seguito di concordato tra le parti, l'ha riformata, limitatamente alla pena, nei termini dell'accordo raggiunto.

2. Awerso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e 521 e 522 cod. proc. pen.

La parte rappresenta che nell'imputazione viene contestata l'aggravate di cui alli art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., per avere profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa; in particolare per aver commesso il fatto tra le ore 19,30 e le 23,00.

La Corte d'Appello, tuttavia, nel motivare sulla sussistenza della circostanza in questione, non avrebbe fatto riferimento al dato temporale, ma ad un elemento diverso e non specificamente contestato: la zona isolata in cui si trovava l'abitazione della vittima. 3.2 Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 99 c.p. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

La parte sostiene che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva.

La Corte d'Appello sarebbe caduta in errore dando rilievo, ai fini dell'applicazione della recidiva, alle tre precedenti condanne a carico del Sinopoli, quando, in relazione a due di esse, l'imputato aveva beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, con conseguente estinzione di ogni effetto penale, e la terza era relativa ad una rissa, risalente al 1989.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata motivazione della decisione nonché la carenza di motivazione in ordine alle circostanze del reato e alla commisurazione della pena.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della recidiva, è fondato.

Riguardo alla recidiva, occorre ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), è compito del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello non ha concretamente verificato se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del reo, limitandosi ad affermare che la recidiva non poteva essere esclusa alla luce della pluralità delle condanne riportate dall'imputato.

Va evidenziato che, in ogni caso, le condanne a carico del Sinopoli non erano idonee a giustificare l'applicazione della recidiva.

La prima è relativa a un reato (una rissa) che è disomogeneo rispetto a quelli oggetto del presente procedimento e che risale a quasi trenta anni prima di quelli oggi contestati al Sinopoli.

In relazione alle altre due, l'imputato aveva beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, con conseguente estinzione di ogni effetto penale.

Al riguardo, deve richiamarsi la sentenza Marcianò delle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale si è affermato il principio secondo il quale l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano', Rv. 25168801; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342).

2. Infondato è l'altro motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'aggravante di cui all' art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.Va premesso che il ricorrente, sebbene abbia dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in realtà, con il motivo in questione, lamenta l'erronea applicazione di norme processuali e, in particolare, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Egli, infatti, si duole del fatto che la Corte d'Appello, nel motivare sulla sussistenza della circostanza in questione, non ha fatto riferimento al dato temporale, ma ad un elemento diverso e non specificamente contestato: la zona isolata in cui si trovava l'abitazione della vittima.

Al riguardo, va ricordato che, secondo l'autorevole insegnamento di legittimità (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione».

Venendo al caso in esame, va rilevato che: nell'imputazione viene contestata l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo, tra le 19,00 e le 23,00, che ostacolavano la pubblica o la privata difesa; la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente l'aggravante, dando atto del fatto che il furto era avvenuto in quell'orario; con l'atto di appello la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado, sostenendo che, nel caso specifico, non ricorreva una condizione di minorata difesa; la Corte d'Appello, nel rispondere alla questione sollevata dalla difesa, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado sul punto, evidenziando che la condizione di minorata difesa era dimostrata anche dal fatto che l'abitazione della vittima si trovava in una zona isolata.

Ebbene, appare evidente che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

La Corte territoriale, infatti, con la sentenza di secondo grado, non ha operato alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, ma si è limitata, nell'argomentare sulla sussistenza dell'aggravante, a dare rilievo anche a un elemento ulteriore rispetto al dato temporale.3.

I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Dakc.i Lorenc, con i quali si deduce la mancata motivazione della decisione nonché la carenza di motivazione in ordine alle circostanze del reato e alla commisurazione della pena, sono inammissibili.

Va premesso che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853) - in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto- legge 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125), secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel "vecchio regime", cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Venendo al caso in esame, va rilevato che la rinuncia ai motivi di appello riguardava il giudizio di responsabilità e le circostanze aggravanti.

Appare, pertanto, evidente l'inammissibilità dei ricorsi nella parte relativa alla motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti.

Quanto alla pena, che è l'unico profilo che i ricorrenti possono mettere in discussione, va rilevato che i ricorsi risultano manifestamente infondati, atteso che la Corte d'Appello, su tale punto, ha adeguatamente motivato, ritenendo la pena congrua in relazione alla gravità dei fatti e al valore degli oggetti asportati.

4. Alla declaratoria d2nammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il ior s zy ie 4e A stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2019, il Tribunale di cenza aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e Dak i Lorenc per il reato di furto aggravato di un ingente quantitativo di pellame nonché per il furto in abitazione di denaro, di monili e di una pistola, consumato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresì condannato quest'ultimo, oltre che per il furto in abitazione, anche per la ricettazione del pellame rubato dagli altri due imputati. La sentenza oggi impugnata, pronunziata il 25 giugno 2020 dalla Corte d'Appello di Venezia, ha confermato quella di primo grado con riferimento alla posizione del Sinopoli, mentre, con riferimento a quella degli altri due imputati, a seguito di concordato tra le parti, l'ha riformata, limitatamente alla pena, nei termini dell'accordo raggiunto. 2. Awerso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e 521 e 522 cod. proc. pen. La parte rappresenta che nell'imputazione viene contestata l'aggravate di cui alli art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., per avere profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa; in particolare per aver commesso il fatto tra le ore 19,30 e le 23,00. La Corte d'Appello, tuttavia, nel motivare sulla sussistenza della circostanza in questione, non avrebbe fatto riferimento al dato temporale, ma ad un elemento diverso e non specificamente contestato: la zona isolata in cui si trovava l'abitazione della vittima. 3.2 Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 99 c.p. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. La parte sostiene che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva. La Corte d'Appello sarebbe caduta in errore dando rilievo, ai fini dell'applicazione della recidiva, alle tre precedenti condanne a carico del Sinopoli, quando, in relazione a due di esse, l'imputato aveva beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, con conseguente estinzione di ogni effetto penale, e la terza era relativa ad una rissa, risalente al 1989. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata motivazione della decisione nonché la carenza di motivazione in ordine alle circostanze del reato e alla commisurazione della pena. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della recidiva, è fondato. Riguardo alla recidiva, occorre ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), è compito del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso in esame, la Corte d'Appello non ha concretamente verificato se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del reo, limitandosi ad affermare che la recidiva non poteva essere esclusa alla luce della pluralità delle condanne riportate dall'imputato. Va evidenziato che, in ogni caso, le condanne a carico del Sinopoli non erano idonee a giustificare l'applicazione della recidiva. La prima è relativa a un reato (una rissa) che è disomogeneo rispetto a quelli oggetto del presente procedimento e che risale a quasi trenta anni prima di quelli oggi contestati al Sinopoli. In relazione alle altre due, l'imputato aveva beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, con conseguente estinzione di ogni effetto penale. Al riguardo, deve richiamarsi la sentenza Marcianò delle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale si è affermato il principio secondo il quale l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano', Rv. 25168801; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342). 2. Infondato è l'altro motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'aggravante di cui all' art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.Va premesso che il ricorrente, sebbene abbia dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in realtà, con il motivo in questione, lamenta l'erronea applicazione di norme processuali e, in particolare, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Egli, infatti, si duole del fatto che la Corte d'Appello, nel motivare sulla sussistenza della circostanza in questione, non ha fatto riferimento al dato temporale, ma ad un elemento diverso e non specificamente contestato: la zona isolata in cui si trovava l'abitazione della vittima. Al riguardo, va ricordato che, secondo l'autorevole insegnamento di legittimità (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». Venendo al caso in esame, va rilevato che: nell'imputazione viene contestata l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo, tra le 19,00 e le 23,00, che ostacolavano la pubblica o la privata difesa; la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente l'aggravante, dando atto del fatto che il furto era avvenuto in quell'orario; con l'atto di appello la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado, sostenendo che, nel caso specifico, non ricorreva una condizione di minorata difesa; la Corte d'Appello, nel rispondere alla questione sollevata dalla difesa, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado sul punto, evidenziando che la condizione di minorata difesa era dimostrata anche dal fatto che l'abitazione della vittima si trovava in una zona isolata. Ebbene, appare evidente che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La Corte territoriale, infatti, con la sentenza di secondo grado, non ha operato alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, ma si è limitata, nell'argomentare sulla sussistenza dell'aggravante, a dare rilievo anche a un elemento ulteriore rispetto al dato temporale.3. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Dakc.i Lorenc, con i quali si deduce la mancata motivazione della decisione nonché la carenza di motivazione in ordine alle circostanze del reato e alla commisurazione della pena, sono inammissibili. Va premesso che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853) - in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto- legge 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125), secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel "vecchio regime", cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Venendo al caso in esame, va rilevato che la rinuncia ai motivi di appello riguardava il giudizio di responsabilità e le circostanze aggravanti. Appare, pertanto, evidente l'inammissibilità dei ricorsi nella parte relativa alla motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti. Quanto alla pena, che è l'unico profilo che i ricorrenti possono mettere in discussione, va rilevato che i ricorsi risultano manifestamente infondati, atteso che la Corte d'Appello, su tale punto, ha adeguatamente motivato, ritenendo la pena congrua in relazione alla gravità dei fatti e al valore degli oggetti asportati. 4. Alla declaratoria d2nammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il ior s zy ie 4e A stensore
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