CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 16479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8977-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo STUDIO Oggetto R.G.N. 8977/2020 Cron. Rep. Ud. 18/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-PETRACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2020 R.G.N. 2325/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 458/2019, il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’ordinanza del Tribunale della medesima sede, con la quale era stato annullato il licenziamento disciplinare irrogato all’attore [OSCURATO:PERSONA] con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed era stata disposta la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, oltre alla condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il giudice della fase sommaria, assorbito l’esame delle ulteriori questioni, aveva ritenutoin sintesi che la RAI, in quanto “ente a prevalente partecipazione pubblica”,fosse assoggettata alla disciplina della legge 2001 n. 97 e che, in applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, una volta disposto il rinvio a giudizio dei pubblici dipendenti per uno dei reati previsti, “la pubblica amministrazione e gli enti interessati, pertanto, possono disporre nei confronti del dipendente indagato, imputato o condannato in via definitiva per i reati specificamente previsti, soltanto i provvedimenti interinali e cautelari di cui sopra (trasferimento ad altro ufficio con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; trasferimento di sede od attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente; collocazione in aspettativa o in disponibilità, n.d.e.), con conservazione della vigenza del rapporto di lavoro; senz’altro non viene attribuito, invece, il potere di irrogare direttamente la massima sanzione disciplinare, di carattere non conservativo, del licenziamento”. Con la successiva sentenza, il Tribunale riteneva che il giudice nell’ordinanza precedente avesse correttamente ricostruito l’iter interpretativo della predetta normativa, e riformava tale ordinanza limitatamente alla determinazione n el quantum della retribuzione globale di fatto. 2.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava sia il reclamo principale, proposto dalla RAI avverso la sentenza di primo grado, che il reclamo incidentale del [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese del secondo grado nella misura di 1/3 e condannava la società reclamante alla rifusione, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della quota residua di tali spese, come liquidate per intero; dava atto che sussistevano, per entrambe le parti, le condizioni oggettive per il versamento del c.d. raddoppio del contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva : l’intero contenuto della lettera di contestazione disciplinare, consegnata al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che, con comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la RAI sospendeva il procedimento disciplinare “in attesa degli sviluppi del procedimento penale”, ma che, con successivo provvedimento del 22.11.2016, il [OSCURATO:PERSONA], dopo le controdeduzioni e l’audizione di quest’ultimo, veniva licenziato. Dava conto che la RAI quale reclamante principale, aveva dedotto: 1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile la legge 97/2001; 2) l’erronea interpretazione e applicazione della legge 97/2011 (artt. 3-5 in particolare), anche in relazione alla omessa applicazione del [OSCURATO:PERSONA], del Regolamento di disciplina RAI, del [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 2104, 2105 e 2119 c.c. nonché del principio di autonomia tra giudizio disciplinare in sede civile e processo penale; 3) l’erroneità della sentenza per avere ritenuto illegittimo il recesso per giusta causa comminato dalla RAI al [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato oggetto di accertamento né “l’insussistenza del fatto contestato” né che tale fatto “rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”; 4) l’erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese. 4. Quindi, nell’affrontare i primi due suddetti motivi del reclamo principale, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la Corte riteneva “di esaminare le deduzioni della parte reclamante in ordine all’erronea interpretazione delle disposizionidi cui alla legge 27.3.2001 n. 97, che rivestono valenza decisoria e prescindono dalla questione della applicabilità o meno al personale della Rai della disciplina in esame”. In base, perciò, a diversa un’interpretazione degli artt. 3 e 4 della ridetta legge, concludeva che “Va quindi riformata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] per difetto del potere della società, ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 2001, n. 97, di risolvere il rapporto di lavoro prima del passaggio in giudicato di una eventuale condanna per i reati contestati in sede penale”. 5. Passando, allora, a considerare la sussistenza della condotta addebitata, rilevava la Corte d’appello che “il [OSCURATO:PERSONA] è stato licenziato perché indagato per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen., commessi dal 2011 al 2014 per avere, quale direttore della fotografia, in cambio di denaro e buoni benzina, prima della formale indizione della gare, comunicato il capitolato tecnico relativoalla gara, ai fratelli Biancifiori, Palci e Oliva della società Di and [OSCURATO:PERSONA] poi della [OSCURATO:SOCIETA]”. E in base ai rilievi svolti, “superata la necessità di esame del terzo motivo di gravame (che si basa sulla ritenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione della procedura prevista dagli artt. 3.5 legge 2001 n. 97)”, concludeva che “va confermata, con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del licenziamento per la insussistenza della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, come già riconosciuto in sentenza, di cui al novellato art. 18 comma 4^ legge 1970 n. 300”. 6. Così respinto il reclamo principale della RAI, la stessa Corte disattendeva altresì il reclamo incidentale del lavoratore, a mezzo del quale quello deduceva solo l’erronea determinazione della retribuzione globale cui commisurare l’indennità prevista dall’art. 18, comma 4, legge 1970 n. 300, come novellato dalla legge 2012 n. 92. 7. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a duemotivi. 8. Ha resistito l’intimato con controricorso , contenente anche reclamo incidentale, a mezzo di unico motivo; cui la ricorrente principaleha replicato in proprio controricorso. 9. Il P.G., con nota scritta, ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. 10. Le parti private hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorre nte denuncia “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)”, per avere la Corte d’appello “illegittimamente impedito l’espletamento dell’onere della prova a carico della parte datoriale ritenendo apoditticamente non ravvisabili elementi idonei a consentire con certezza, sulla base dei mezzi di prova richiesti e degli stralci degli atti del processo penale prodotti e valutati dalla Rai per l’adozione della sanzione disciplinare, che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto rapporti illeciti con i fratelli Biancifiori, Palci e Oliva, richiedendo, in relazione a gare per l’affidamento di servizi, materiali specifici in loro possesso e fornendo loro informazioni riservate sui capitolati tecnici allo specifico fine di favorire le società del gruppo Biancifiori, percependo in cambio utilità economicamente rilevanti”. 2. Conil secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., 420, 5° comma; 421, 2° comma, art. 2697 c.c., art. 5 L. 604/66 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. Censura la sentenza emessa dalla Corte d’appello nella parte in cui ha negato l’accesso all’attività istruttoria ritualmente richiesta dalla ricorrente, anche sotto il profilo della violazione di legge. 3. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-4 e 5 Legge n. 97/2001. Dopo aver riferito quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa l’interpretazione delle suddette previsioni, sostiene che in parte quala pronuncia “non appare conforme a diritto”. Deduce che, ormai superato il problema dell’applicabilità della cit. legge (che dava per pacifica), la Corte aveva offerto un’interpretazione non corretta della normativa esaminata, limitando nei fatti le tutele approntate dal legislatore in favore dei dipendenti di ciascun “ente a prevalente partecipazione pubblica”, quale è la RAI. Richiamato il ragionamento in proposito svolto dal primo Giudice, considerato piano, assume essere evidente l’errore in cui era incorsa, invece, la Corte romana nel momento in cui ha limitato il proprio esame agli artt. 3 e 4 della L. cit., senza considerare quanto previsto dall’art. 5 successivo. Secondo il ricorrente incidentale, infatti, il meccanismo appare oltremodo chiaro: è solo la sentenza irrevocabile di condanna che legittima l’ente ad attivare (o proseguire) il procedimento disciplinare che potrà, in ipotesi, portare al licenziamento, laddove egli “non è stato rinviato a giudizio, né prima né adesso, e non si può pretendere che l’avviso delle indagini preliminari equivalga a condanna ovvero a riprova della sua colpevolezza”. In definitiva, per lo stesso “ il rapporto non poteva (e non potrebbe, nemmeno oggi) essere risolto ad istanza della Rai, per essere precluso alla società il potere risolutivo del rapporto, sulla scorta della normativa di cui alla Legge n. 97/2001”. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che si passa ad illustrare. 4.1. Occorre in tal senso premettere che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanzetali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (così, ex pl urimis , tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, 19.5.2022, n. 16271; id., sez. II, 14.2.2022, n. 4716; id., sez. II, 11.2.2022, n. 4476; id., sez. III, 27.10.2020, n. 235660; ma v. già in termini Cass. civ., sez. un., 22.12.2011, n. 28336, la quale aveva posto in luce che il ricorrente per cassazione, in tal caso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative). Il vizio suddetto è da dedurre ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., come ha fatto la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nell’ambito di tale indirizzo, sono state fornite parecchie specificazioni incidenti sull’ammissibilità della relativa censura. In particolare, il ricorrente in sede di legittimità, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare è tenutoad allegare e indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 4.3.2019, n. 6275). Inoltre, tale censura è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità dellarelativa istanza di ammissione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 20.7.2020, n. 15409; id.,sez. I, 5.3.2019, n. 6374). Ancora, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.9.2019, m. 22883). Infine, la deduzione di tale vizio non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 26.6.2020, n. 12870). 4.2.In punto poi di specificità/autosufficienza in senso stretto, si rileva quanto segue. La ricorrente ha trascritto i capitoli di una “prova” orale che aveva articolato nel ricorso in opposizione (cfr. pagg. 16-17 del ricorso), ed ha richiamato, altresì, il punto delle proprie difese in cui aveva insistito per l’acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 del ricorso), punto del resto trascritto dalla Corte territoriale nella propria motivazione; sicché il ricorso non difetta di autosufficienza. 5. Ebbene, la Corte territoriale, dopo talunirilievi, ha considerato: “In ordine alla prova della sussistenza della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], ritiene la Corte che non siano ravvisabili in atti elementi che consentano di ritenere con certezza, sulla base dei mezzi di prova richiesti e degli stralci degli atti del processo penale prodotti e valutati dalla società per la adozione della sanzione disciplinare, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto, come contestato dalla società, rapporti illeciti con i fratelli Biancifiori, Palci e Oliva, richiedendo, in relazione a gare per l’affidamento di servizi, materiali specifici in loro possesso e fornendo loro informazioni riservate sui capitolati tecnici allo specifico fine di favorire le società del [OSCURATO:PERSONA], percependo in cambio utilità economicamente rilevanti. Èpacifico in atti che la società non ha disposto alcun accertamento in merito ai fatti contestati, che il [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di giustificazioni aveva negato gli addebiti, non risulta rinviato a giudizio atteso che, dopo l’avviso di conclusione delle indagini del febbraio 2018, è ancora in corso l’udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.” (così alla facciata 11).Dopo ulteriori rilievidi inidoneità probatoria, riferiti specificamente alle risultanze documentali di quel procedimento penale, entrate nell’incarto del giudizio civile d’impugnativa del licenziamento (ossia, il decreto di perquisizione e sequestro del 21.4.2016 e l’avviso di conclusione delle indagini preliminari), la Corte d’appello ha considerato che:“E’ stato affermato, al riguardo, che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancor ché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l’effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare (Cass. 2016 n. 18513)” (così tra la facciata 11 e la facciata 12). 5.1.Indi, la stessa Corte ha ulteriormente argomentato in primo luogo: Nel caso in esame, non risulta che, rispetto al momento della contestazione e della contestuale sospensione dal servizio del [OSCURATO:PERSONA], siano emersi elementi ulteriori rilevanti sul piano penale e disciplinare, tali da consentire una valutazione dei fatti autonoma ed anticipata rispetto all’esito del procedimento penale; elementi che non sono peraltro neppure indicati nella lettera di licenziamento del 22.11.2016, che si basa dichiaratamente, in una inversione degli oneri probatori, sulla circostanza che “ad oggi non sono intervenuti, in sede penale, elementi tali da smentire i fatticontestati” . Di seguito ha concluso: “Tale carenza probatoria non è superabile dalle istanze istruttorie cui la società affida la acquisizione della prova della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti addebitati, che riguardano, quanto alle testimonianze, circostanze sulla decisione nella scelta del materiale tecnico necessario per la realizzazione degli impianti luminosi dei programmi televisivi affidati al [OSCURATO:PERSONA] e sulla ideazione, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del progetto luci in base al quale veniva redatta la richiesta di acquisto e poi, successivamente, il capitolato tecnico. Non è ammissibile la istanza di acquisizione degli atti del procedimento penale (n. 17323/15 Rg GIP 16500/15 a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed altri) che riveste carattere meramente esplorativo non essendo stato dedotto il contenuto delle specifiche emergenze processuali oggetto dell’istanza e che conferma la insussistenza, allo stato, di elementi sufficienti per dare inizio al procedimento disciplinare, il cui esito è rimesso ad accertamenti tuttora in corso in sede penale” (così alla facciata 12 della sua sentenza). 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che dal complesso della motivazione così riassunta risulti incensurabile la pronuncia resa dalla Corte di meritonella parte in cui ha disatteso la richiesta di dar corso alle testimonianze profilate dalla RAI. [OSCURATO:PERSONA] te d’appello, infatti, ha spiegato l’oggetto limitato della richiesta prova testimoniale, né la ricorrente ne ha adeguatamente argomentato la decisività, ove ammessa. Non altrettanto si può ritenere per la parte in cui la Corte distrettuale ha giudicato inammissibile l’istanza della RAI di acquisizione degli atti del parallelo procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Corte, infatti, nel valutare il quadro delineatosi, aveva rilevato “che gli addebiti formulati nei confronti del Carbone sono esattamente coincidenti con l’ipotesi di accusa in relazione alla quale erano in corso, al momento del licenziamento, le indagini preliminari …” (così quasi alla fine della facciata 10 della sua decisione), sicché non poteva negarsi anticipatamente potenziale d ecisività all’acquisizione dei cennati atti nel giudizio civile in essere su un licenziamento disciplinare afferentesì gli stessi fatti contestati in sede penale , ma qui da valutare dal differente punto di vista della loro rilevanza appunto disciplinare (nella relativa nota di contestazione la RAI faceva riferimento, oltre agli obblighi di diligenza e fedeltà ex art. 2104 e 2105 c.c., al proprio Codice etico, alle disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 del Regolamento di disciplina aziendale, e al CCL Rai).Tanto più che, come si è visto, la Corte romana aveva altresì dato per pacifico che, all’atto della sua decisione, se il [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinviato a giudizio, era “ancora in corso l’udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.”; momento processuale, quindi, che, come noto, in ambito penale sta a significare che nel relativo procedimento non vi era stata un’archiviazione per una qualsiasi ragioneed al contrario era stata già esercitata l’azione penale. La Corte territoriale, inoltre, nel giudicare esplorativa la richiesta in questione della RAI, pur premettendo correttamente che in casi come quello in esame il giudice civile “deve accertare l’effettiva sussistenza deifatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare”, non ha tenuto conto che la RAI, a prescindere dai pochi atti di quel procedimento penale che era stata in grado di produrre (decret o di perquisizione e sequestro ed avviso di conclusione delle indagini preliminari), non aveva diretto accesso agli atti dello stesso procedimento onde poterne individuare e selezionare quelli rilevanti da introdurre in sede civile.Peraltro, per quello che hanno considerato i giudici di merito e le stesse parti, non emerge che una denuncia riconducibile allaRAI fosse all’origine del ridetto procedimento penale. Nondimeno, la RAI, avendo fatto precipuo riferimento nelle proprie richieste istruttorie al cap o d’imputazione, come meglio specificato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ( il che la stessa Corte ha considerato: cfr. facciate 10 e 11 della sua sentenza), aveva senz’altro individuato l’oggetto dell’istanza di acquisizione de qua e l a sua finalità. 7. Resta, perciò, assorbito il secondo motivo del ricorso principale, che involge praticamente la medesima questione sollevata con il motivo precedente, ma in chiave di anomalia motivazionale e di violazione di disparate norme di diritto sostanziale e di diritto processuale. 8. Passando ad esaminare il ricorso incidentale, occorre considerare che, come di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove la medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (così Cass. civ., sez. un., 8.2.2022, n. 3935). 9. Nel caso in esame, il ricorso incidentale dev’essere qualificato come condizionato. Invero, benché la Corte territoriale abbia impropriamente parlato di “riforma” della sentenza di prime cure “nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] per difetto del potere della società, ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 2001 n. 97, di risolvere il rapporto di lavoro prima del passaggio in giudicato di una eventuale condanna per i reati contestati in sede penale”(cfr. facciata 9 della sua sentenza), certo è che di tale riforma anzitutto non v’è traccia nel dispositivo della decisione di secondo grado. Del resto, la stessa Corte più precisamente, alla fine della propria motivazione, ha specificato di confermare, “con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del licenziamento per la insussistenza della condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, come già riconosciuto in sentenza, di cui al novellato art. 18 comma 4^ legge 1970 n. 300”. Conseguentemente, il reclamo della RAI è stato integralmente respinto(cfr. facciata 12 della sua sentenza). A riguardo, pertanto, l’attore era risultato parte totalmente vittoriosa nel merito, e, in certo senso,in termini più incisivi rispetto all’identico verdetto come motivato in primo grado, vale a dire, in forza di una temporanea paralisi del potere datoriale di recedere per giusta causa all’atto del licenziamento intimato dalla RAI, in base alla peculiare disciplina di cui alla L. n. 97/2001, come interpretata dal Tribunale. Difatti, il reclamo incidentale del lavoratore, parimenti respinto dalla Corte, non riguardava questa tematica, bensì solo la misura della retribuzione globale di fatto cui commisurare l’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, ma sempre nella cornice della medesima tutela reale c.d. attenuata comunque ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel doppio grado di giudizio; e l’attuale ricorso incidentale dello stesso, a sua volta, non si riferisce al rigetto del suo reclamo incidentale. 10. Stante, quindi, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, dev’essere esaminato il ricorso incidentale, da qualificare come condizionato,ricorso che è privo di fondamento. 11. Nota preliminarmente il Collegio che l’unico motivo di tale ricorsoincidentale si fonda esclusivamente sulla violazione d i norme di diritto, e cioè degli artt. 3, 4 e 5 L. n. 97/2001. Detta censura, però, in primo luogo muove dall’erroneo assunto che “appare pacifico che la Corte romana abbia deciso che la normativa in questione si applichi, pacificamente, ai dipendenti della RAI e, dunque, al caso che ci occupa” (così alla pag. 42 del controricorso);e, comunque, il ricorrente incidentale dà per pacifica tale applicabilità (cf. pag. 44 dello stesso controricorso). Tale punto di partenza della censura , però, non è aderente all a linea argomentativa della Corte territoriale, la quale, come già premesso in narrativa, ha piuttosto scritto che: “la Corte ritiene di esaminare le deduzioni della parte reclamante in ordine alla erronea interpretazione delle disposizioni di cui alla legge 27.3.2001 n. 97, che rivestono valenza decisoria e prescindono dalla questione della applicabilità o meno al personale della RAI della disciplina in esame” (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza). 12. Premesso ancora che la diretta applicabilitàalla RAI ed ai suoi dipendentidell’intera disciplina di cui alla cit. L. n. 97/2001 non trova finora riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, i giudici di secondo grado, dopo aver nondimeno esaminato il testo degli artt. 3 e 4 della stessa Legge, e richiamato taluni precedenti di legittimità (pertinenti, e tuttavia non riguardanti la RAIin particolare ), hanno concluso che: “La disciplina in esame, dunque, impone l’adozione di provvedimenti ulteriori rispetto alla sospensione facoltativa prevista dalla contrattazione collettiva, diretti a tutelare l’immagine e il buon andamento della azione pubblica nelle more della definizione del processo penale, qualora il datore di lavoro ritenga di non avere elementi sufficienti per la contestazione dell’illecito disciplinare, ma non preclude l’esercizio della azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare, in via autonoma rispetto all’accertamento in sede penale, con la irrogazione della sanzione del licenziamento”. Hannopoi ritenuto “Ciò coerente con la regola generale dell’autonomia del procedimento penale e quello disciplinare”, richiamando a riguardo ulteriori precedenti di questa Corte. 13. Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si sottraggano a qualsiasi censura.In particolare, come si è visto, la Corte d’appello, richiamando il principio della ragione più liquida, ha esaminato la questione senza approfondiredirettamente il quesito se la [OSCURATO:SOCIETA]. possa reputarsi tra gli “enti a prevalente partecipazione pubblica” (secondo la locuzione presente nel comma 1 dell’art. 3 della l. n. 97 del 2001), ma in base ad una sorta di prova di resistenza, giungendo alla conclusione che comunque le specifiche previsioni di quella legge delle quali la RAI quale reclamante principale lamentava l’erronea interp retazione da parte del primo giudice non fossero ostative all’inizio del procedimento disciplinare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione è da condividere in relazione alla fattispecie esaminata. Invero, l’art. 3 L. n. 97/2001, come risulta dalla sua rubrica (“Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio”) e, soprattutto, dal suo testo, riguarda il caso in cui nei confronti di un dipendente “pubblico” sia disposto il giudizio per determinati gravi reati contro la pubblica amministrazione; mentre nel caso in esame, come è stato constatato dalla medesima Corte ed è pacifico, anche durante il grado d’appello neppure era stato disposto il rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA]. Il seguente art. 4 della stessa legge, poi, regola una sospensione dal servizio dello stesso dipendente “Nel caso di condanna anche non definitiva”; ipotesi che pure all’evidenza non può riguardare la fattispecie concreta. Resta, perciò, da considerare l’art. 5, comma 4, della stessa legge che parimenti non potrebbe interessare nel la fattispecie in esame perché si riferisce anzitutto al caso in cui “sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3” e rispetto a questo caso, che all’evidenza non ricorre nella specie, prevede, al secondo periodo, che: “Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare”. Tale ultima norma, perciò, non preclude l’apertura e la conclusione di una procedura disciplinare da parte del datore di lavoro quando il dipendente, come nel caso del [OSCURATO:PERSONA], sia semplicementesottoposto ad indagini e, solo successivamente, abbia assunto la qualità di imputato, senza tuttavia essere rinviato a giudizio. In particolare la norma, non solo tanto non proibisce, ma neppure contempla in chiave di assoluta doverosità la sospensione del procedimento disciplinare, visto che la prosecuzione di quest’ultimo è sì previstaentro il termine dettato, però quale ipotesi distinta per il caso alternativo in cui il procedimento stesso sia iniziato e ne sia poi intervenuta la sospensione. 14.Non possono, perciò, essere condivise le osservazioni proposte dal ricorrente incidentale, che, d’altronde, si basano essenzialmente sull’interpretazione di tali disposizioni fornita dal primo Giudice, poi motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Pertanto, il ricorso incidentale dev’essere respinto. 15. In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al primo motivo accolto del ricorso principale, con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’istanza istruttoria, avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di acquisizione degli atti del suddetto procedimento penale (n. 17323/2015 R.G. GIP e n. 16500/2015 R.G.N.R. a carico del [OSCURATO:PERSONA] edaltri). 16. Nei confronti del ricorrente incidentale sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato del suo ricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Rigetta il ricorso incidentale, da qualificare come condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demand