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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07593/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 18 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino il 22 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di 58,35 kg di marijuana e di 2,532 kg di hashish, fatto commesso il 18 dicembre 2020, e, con l'aggravante della ingente quantità (artt. 73, commi 1 e 4, e 80, -comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, riconosciutè invece le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti all'aggravante (così si legge nel dispositivo), ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen., poiché «La Corte d'appello ha concesso le attenuanti generiche pur "fermo residuando l'aumento per l'aggravante".

E' evidente che la concessione delle attencanti generiche avrebbe dovuto comportare il bilanciamento e non l'aumento dell'aggravante» (così alla p. 2 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti.

Rammentato che in primo grado la Difesa aveva chiesto le attenuanti generiche prevalenti e che nell'atto di appello si era criticata la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta delle attenuanti, da valutarsi auspicabilmente prevalenti o - almeno - equivalenti all'aggravante, si censura la sentenza impugnata poiché, atteso il denunciato deficit motivazionale, si comprende che te generiche sono state - sì -- riconosciute con giudizio di equvalenza ma manca ogni motivazione quanto alla mancata prevalenza, che era stata espressamente invocata nell'appello.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che non è in contestazione l'an della responsabilità, il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.

2. Appare opportuno trattare i due motivi congiuntamente, attesa la stretta correlazione esistente.

Va premesso che risulta dagli atti che nel corso della discussione all'esito del primo grado l'Avvocato ha chiesto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (v. p. 1 della sentenza del Tribunale).

La sentenza di primo grado, che non ha riconosciuto le attenuanti generiche, non ha motivato in alcun modo sul punto (v. p. 2): è partita dalla pena base di quattro anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, aumentata per l'aggravante a sei anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa, infine ridotta per il rito a quattro anni di reclusione e 12.000,00 .euro di multa.

Nell'atto di appello la Difesa ha invocato, con un solo motivo, il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente o, aimeno, equivalente all'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (se ne dà atto alla p. 1 della sentenza impugnata).

La Corte di appello (p. 2) ha riconosciuto le richieste attenuanti (in ragione della incensuratezza dell'imputato e della buona condotta successiva al fatto) ma, nel momento dell'applicazione, si è espressa nei seguenti - testuali ed integrali - termini: «[Riconosciute le generiche] La pena viene pertanto cosi rideterminata.

Fermo restando la determinazione della stessa in anni 4 di reclusione ed euro 12.0000 di multa e fermo restando l'aumento per l'aggravante ad anni 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, la pena viene ridotta ex art. 62-bis ad anni 4 di reciusone ed euro 12.000 e ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 per la scelta del rito»..

3. Risulta evidente l'esistenza dell'errore di diritto che è stato denunziato nel ricorso: la Corte di appello ha agito come se fosse stata in presenza di aggravanti "indipendenti" o "ad efficacia rinforzata", mentre così non è e, una volta riconosciute le attenuanti, avrebbe dovuto operare il bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; in alternativa, I testo della sentenza parrebbe non escludere essere stato, sia pure implicitamente, effettuato un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, valorizzando gli elementi positivi che erano stati offerti dalla Difesa nell'atto di appello, soluzione ipotizzata dal P.G. nella sua requisitoria: tuttavia, la mancanza di motivazione non consente di aderire a tale lettura.

La Corte di appello, pertanto, dovrà - in sede di rinvio - operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato., giustificandone - naturalmente - l'esito.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ali'omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irre /ocabilítà deila sentenza in ordine all'affermazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 18 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino il 22 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di 58,35 kg di marijuana e di 2,532 kg di hashish, fatto commesso il 18 dicembre 2020, e, con l'aggravante della ingente quantità (artt. 73, commi 1 e 4, e 80, -comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, riconosciutè invece le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti all'aggravante (così si legge nel dispositivo), ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen., poiché «La Corte d'appello ha concesso le attenuanti generiche pur "fermo residuando l'aumento per l'aggravante". E' evidente che la concessione delle attencanti generiche avrebbe dovuto comportare il bilanciamento e non l'aumento dell'aggravante» (così alla p. 2 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti. Rammentato che in primo grado la Difesa aveva chiesto le attenuanti generiche prevalenti e che nell'atto di appello si era criticata la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta delle attenuanti, da valutarsi auspicabilmente prevalenti o - almeno - equivalenti all'aggravante, si censura la sentenza impugnata poiché, atteso il denunciato deficit motivazionale, si comprende che te generiche sono state - sì -- riconosciute con giudizio di equvalenza ma manca ogni motivazione quanto alla mancata prevalenza, che era stata espressamente invocata nell'appello. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che non è in contestazione l'an della responsabilità, il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni. 2. Appare opportuno trattare i due motivi congiuntamente, attesa la stretta correlazione esistente. Va premesso che risulta dagli atti che nel corso della discussione all'esito del primo grado l'Avvocato ha chiesto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (v. p. 1 della sentenza del Tribunale). La sentenza di primo grado, che non ha riconosciuto le attenuanti generiche, non ha motivato in alcun modo sul punto (v. p. 2): è partita dalla pena base di quattro anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, aumentata per l'aggravante a sei anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa, infine ridotta per il rito a quattro anni di reclusione e 12.000,00 .euro di multa. Nell'atto di appello la Difesa ha invocato, con un solo motivo, il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente o, aimeno, equivalente all'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (se ne dà atto alla p. 1 della sentenza impugnata). La Corte di appello (p. 2) ha riconosciuto le richieste attenuanti (in ragione della incensuratezza dell'imputato e della buona condotta successiva al fatto) ma, nel momento dell'applicazione, si è espressa nei seguenti - testuali ed integrali - termini: «[Riconosciute le generiche] La pena viene pertanto cosi rideterminata. Fermo restando la determinazione della stessa in anni 4 di reclusione ed euro 12.0000 di multa e fermo restando l'aumento per l'aggravante ad anni 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, la pena viene ridotta ex art. 62-bis ad anni 4 di reciusone ed euro 12.000 e ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 per la scelta del rito».. 3. Risulta evidente l'esistenza dell'errore di diritto che è stato denunziato nel ricorso: la Corte di appello ha agito come se fosse stata in presenza di aggravanti "indipendenti" o "ad efficacia rinforzata", mentre così non è e, una volta riconosciute le attenuanti, avrebbe dovuto operare il bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; in alternativa, I testo della sentenza parrebbe non escludere essere stato, sia pure implicitamente, effettuato un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, valorizzando gli elementi positivi che erano stati offerti dalla Difesa nell'atto di appello, soluzione ipotizzata dal P.G. nella sua requisitoria: tuttavia, la mancanza di motivazione non consente di aderire a tale lettura. La Corte di appello, pertanto, dovrà - in sede di rinvio - operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato., giustificandone - naturalmente - l'esito. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ali'omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irre /ocabilítà deila sentenza in ordine all'affermazione del
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