CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 24 giugno 2021 ha rigettato I appellE proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, eries:i dallz Corte d'Appello di Palermo il 14 maggio 2021, con la quale era stata rigettata tin'isl-inza d scarcerazione per avvenuta decorrenza termini massimi di custodia cautelare. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trarni .e I gropric difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ?ci il izio d motivazione, rappresentando che il GIP del Tribunale di Palermo, nel gennai) 20" avevi applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di ci rt 81 cpv, 110 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309/90 e 7 dl. 152/91. Aggiunge che il 17 dicembre 2018 il GUP emetteva ordinanza con cui lo arnrr E .teva a giudizio abbreviato e che il 25 luglio 2019 lo stesso GUP, previa esclusione dell aggra ante d cui all'art. 416-bis comma 1 cod. pen., lo condannava per il reato di cui agli ari. Ei1, 110 cod pen., 73 comma 1 d.RR. 309/90. Rileva pertanto che, considerando il reato per il quale era stato condannato, il erminc massimo di fase di custodia cautelare era di 6 mesi. Osserva che la decisione del giudice dell'appello di ritenere non applic bile, ri.-1 casE specifico, il termine di durata della custodia cautelare della fase esaurita sen2a con: iiderzin la modificazione della qualificazione giuridica favorevole all'imputa« reni iiierebb( quest'ultima priva di effetti favorevoli. Osserva che pertanto, non avendo il giudice del merito pronunciato sertenza iF.Titrc E mesi dall'emissione dell'ordinanza con la quale era stato ammesso il giudizic Ebbi -E viato, i Tribunale avrebbe dovuto ritenere ormai decorsi i termini massimi di custodia caute ere. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ripropone le medesime questioni prospettate al Tribunale che rc r iinanzí impugnata ha respinto con adeguata motivazione richiamando la giurispruden2 a di quest Corte. Ha infatti ricordato il Tribunale come, secondo tale giurisprudenza, il mutamèrro dellz N qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia caute aie dle fas esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado enga sclusz l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo iradi vani( commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel r rcvvei mente che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di Kin gradc rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene a ia fasc successiva. Nella specie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'z i t. 416 bis, comma sesto, cod. pen. e quest'ultima aggravante era stata esclusa dalla seni unza d primo grado (Sez. 5, n. 44938 del 26/06/2018, F, Rv. 274178). Successivamente, ricorda sempre l'ordinanza impugnata, il principio è statc iibaditc (Sez. 6, Sentenza n. 46497 del 5/11/2019, Kimaoui, Rv. 277410) affermando ce la n iodific della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, operai nelk sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, ncn incidi retroattivamente e, pertanto, non determina riduzione del termine di durata r vassin a delk custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con la suddetta pronuncia. In motiva :ione s è precisato che i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno c orni isurat in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento ct e di ...pone i giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado hien ai f delk commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase succesiihi a. Si tratta di principi che il Collegio condivide e dai quali non intende discosi ai si. Del tutto inconsistenti risultano, conseguentemente, le doglianze mosse dal r c .irrente meramente ripropositive di quelle già rigettate dal Tribunale con motivazior e ade -;uatz giuridicamente corretta. 3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissbile e alli declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, le nc i quelk del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativa n ante [issata di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delk spesi processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle a mrn ,nde Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. i i :t. cod proc. pen. Cos