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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24989/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 delta CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente denuncia un errore di calcolo nella definizione del trattamento sanzionatorio che ha condotto ad infliggere la condanna di mesi "tre" di reclusione, invece di quella di mesi "quattro come sarebbe stato corretto applicando la diminuzione per le due attenuanti riconosciute; rilevato dunque che il ricorso non è sostenuto da alcun interesse processuale tenuto conto che alla [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta una pena più mite di quella che sarebbe stata irrogata applicando correttamente le regole sulla diminuzione "in successione" delle circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M; r 0ePOS1TATA i CA C ELLER1A i Lya 2026 io GiudiziarioGiudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 delta CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente denuncia un errore di calcolo nella definizione del trattamento sanzionatorio che ha condotto ad infliggere la condanna di mesi "tre" di reclusione, invece di quella di mesi "quattro come sarebbe stato corretto applicando la diminuzione per le due attenuanti riconosciute; rilevato dunque che il ricorso non è sostenuto da alcun interesse processuale tenuto conto che alla [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta una pena più mite di quella che sarebbe stata irrogata applicando correttamente le regole sulla diminuzione "in successione" delle circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M; r 0ePOS1TATA i CA C ELLER1A i Lya 2026 io GiudiziarioGiudizi
Sentenza Cassazione n. 24989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris