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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta a lui contestati; ritenuto che il primo motivo di ricorso è: versato in fatto (segnatamente con riguardo ai delitti di bancarotta per distrazione e documentale) e privo della necessaria specificità in quanto (nonostante la nomina di altro soggetto come liquidatore) non si confronta compiutamente con la motivazione che ha fondato la condanna del ricorrente pure sulla sua qualità di amministratore di atto; del tutto generico in ordine alla prospettata qualificazione sub specie dell'ad. 10-ter d.

Igs. 74/2000 e dell'ad. 2

I. 638/1983 del fatto contestato a titolo di bancarotta impropria; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - i quali, tramite assedi generici, denunciano vizi di motivazione in relazione, rispettivamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'irrogazione delle pene accessorie - contengono asserti del tutto generici e del tutto inidonei a censurare la sentenza impugnata (essendo stata la pena detentiva peraltro irrogata nel minimo), il che esime dal dilungarsi per rilevare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ove congruamente argomentata, come nella specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2.3903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta a lui contestati; ritenuto che il primo motivo di ricorso è: versato in fatto (segnatamente con riguardo ai delitti di bancarotta per distrazione e documentale) e privo della necessaria specificità in quanto (nonostante la nomina di altro soggetto come liquidatore) non si confronta compiutamente con la motivazione che ha fondato la condanna del ricorrente pure sulla sua qualità di amministratore di atto; del tutto generico in ordine alla prospettata qualificazione sub specie dell'ad. 10-ter d. Igs. 74/2000 e dell'ad. 2 I. 638/1983 del fatto contestato a titolo di bancarotta impropria; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - i quali, tramite assedi generici, denunciano vizi di motivazione in relazione, rispettivamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'irrogazione delle pene accessorie - contengono asserti del tutto generici e del tutto inidonei a censurare la sentenza impugnata (essendo stata la pena detentiva peraltro irrogata nel minimo), il che esime dal dilungarsi per rilevare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ove congruamente argomentata, come nella specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2.3903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de