CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni relative alla omessa comunicazione al'Autorità di P.S. del trasferimento una carabina presso un diverso domicilio e di omessa custodia delle armi legittimamente detenute. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la affermazione di responsabilità penale. Ancora, si duole della mancata valutazione ed esplicitazione dei criteri che avevano indotto a seguire la tesi dell'accusa. 3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze in fatto che propongono gli argomenti già sottoposti al giudice di merito. Contrariamente a quanto dedotto le armi non erano correttamente custodite e risulta in-conferente il riferimento ai figli dell'imputato che erano soggetti esperti nell'uso di esse. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /u nio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!.±.17.PIA