CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 22697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11850-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 2 - ENERGETICA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - per revocazione dell’ordinanza n. 7033/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ricorso notificato al Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avevano impugnato dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento, indicato in atti, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva previsto le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione per mezzo della quale gli operatori che avessero cumulato la deduzione fiscale riconosciuta dall’art. 6, commi 13 e seguenti della l. n. 388/2000 e gli incentivi contemplati dai decreti ministeriali del 6 agosto 2010, del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012 potevano avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 36, comma 3, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 24, conv., con mod., con l. 19 dicembre 2019, n. 157, contestualmente chiedendo l’accertamento del diritto di beneficiare delle suddette tariffe incentivanti, anche senza operare la scelta prevista dall’art. 36; questa norma consente difatti di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 3 - variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro temporevigente (comma 2) e rimette al direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di presentazione e del contenuto della comunicazione; nelle more del giudizio il Gestore dei servizi energetici aveva proposto regolamento di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario; si erano costituiti l’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che avevano insistito per l’affermazione della giurisdizione amministrativa; il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo; erano stati, quindi, depositati atto di costituzione nel giudizio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e memorie da parte del GSE e dell’Agenzia delle entrate; 2. con ordinanza di questa Corte n. 7033/2021 si dava innanzitutto atto della inammissibilità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., che non era parte del giudizio pendente dinanzi al Tar del Lazio; si riteneva, quindi, che il regolamento di giurisdizione fosse comunque divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Agenzia delle entrate segnalato che, nelle more della definizione del regolamento, era intervenuta rinuncia al ricorso pendente dinanzi al Tar e che le parti resistenti non si erano opposte alla declaratoria di estinzione del giudizio (per analoga soluzione, cfr.Cass. 26 novembre 2020, n. 26987); 3. della indicata ordinanza il GSE ha chiesto la revocazione; 4. la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio; 5. hanno resistito con controricorso le Amministrazioni dello Stato ed hanno concluso anche sulla parte rescissoria e sul merito del regolamento; 6. ha altresì depositato controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, dopo aver dato atto e documentato di aver proposto atto di intervento ad adiuvandumdinanzi al Tar per il Lazio depositato in data 22 febbraio 2021, ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 4 - 1. con il ricorso per revocazione il [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia l’errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391 bis e 395 4 cod. proc. civ. in relazione all’erroneo presupposto dell’intervenuta rinuncia da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; rileva che l’errore suddetto sarebbe stato determinato da quanto ‘segnalato’ nella memoria dell’11 febbraio 2021 dall’Agenzia delle Entrate che tuttavia non trovava alcun effettivo riscontro essendo stata, anzi, al contrario opposta chiara manifestazione di interesse alla decisione sulla giurisdizione da parte del GSE con la memora depositata in vista della camera di consiglio, di cui non era dato atto nell’ordinanza; aggiunge che il ricorso innanzi al Tar, come rilevabile dall’estratto del portale informatico, non solo non è stato rinunciato ma è tuttora sospeso in attesa della decisione sulla giurisdizione; evidenzia che in altre cause analoghe trattate alla medesima udienza la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse era derivata dal fatto che il GSE aveva prodotto decreto con il quale il Presidente della sezione terza del TAR per il Lazio aveva dichiarato estinto il ricorso per intervenuta rinuncia, circostanza questa insussistente nel caso in questione; 2. va innanzitutto rilevato che, in termini generali, la previsione del rito camerale non partecipato come modello processuale dell’ammissibilità della revocazione, pur essendo disegnato sul calco delle regole per la sezione previste dall’art. 376, comma 1, cod. proc. civ. nella sua interazione con le sezioni semplici e pur non essendo prevista una relazione tra esse e le Sezioni Unite, non osta a che, su sentenze ed ordinanze delle Sezioni Unite, soggette a giudizio di revocazione, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le stesse Sezioni Unite, con il rito camerale ex art. 380 bis novellato ed art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984); 3. il suddetto sistema va coordinato con la previsione speciale di cui all’art. 380 ter cod. proc. civ. che già con la novella del 2006 ha delineato un vero e proprio rito semplificato, scelta conservata dalla novella del 2016 (d.l. n. 168/2016, conv.con modif. dalla l. n. 197/2016), la quale ha al riguardo completato la cameralizzazione del procedimento; Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 5 - se, allora, sul regolamento di giurisdizione si decide sempre e solo in camera di consiglio e si provvede con ordinanza, non può che ritenersi che anche la domanda di revocazione di un provvedimento già reso segua la stessa sorte (e non solo nel caso che si ritenga l’inammissibilità dell’istanza) permanendo le medesime ragioni di celerità del giudizio a base della previsione di cui all’art. 380 tercod. proc. civ., ragioni che, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, consentono di prescindere dalla trattazione in pubblica udienza; 4. del resto, proprie le evidenziate ragioni di celerità sarebbero frustrate se le due fasi, rescindente e rescissoria, dovessero essere destinate l’una ad una udienza pubblica e l’altra, successiva, ad una adunanza camerale; 5. tanto precisato, con riferimento alla fase rescindente, il ricorso per revocazione è fondato; 6. è evidente che il decisum dell ’ ordinanza impugnata sia stato basato sull’erroneo presupposto dell’intervenuta rinuncia da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio (circostanza ‘segnalata’dall’Agenzia delle entrate); invero, già in sede di memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva manifestato il proprio interesse attuale e concreto alla pronuncia sulla giurisdizione ed in sede del presente giudizio di revocazione la medesima società ha documentato come il giudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non sia stato affatto rinunciato e sia tuttora sospeso in attesa della pronuncia sulla giurisdizione (si veda l’estratto relativo al fascicolo RG 3209/2020 del portale informativo della giustizia amministrativa); sempre in sede del presente giudizio per revocazione la stessa Agenzia delle entrate ha evidenziato che la propria ‘ segnalazione ’ era dipesa da una ‘accidentale disfunzione archivistica’ed evidenziato che alla memoria depositata ai fini dell’adunanza in camera di consiglio non era stato comunque allegato alcun atto di rinuncia ovvero alcun decreto di estinzione emesso dal TAR Lazio; la non corrispondenza al vero dell’intervenuta rinuncia al ricorso davanti al TAR è stata confermata anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che ha prodotto in questa analogo estratto del portale informatico da cui si rileva che il giudizio è tuttora sospeso; Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 6 - 7. l’ordinanza suddetta è, dunque, frutto di un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un errore percettivo sulla supposta esistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo e che avrebbe fatto venir meno l ’ interesse alla pronuncia sul regolamento preventivo di giurisdizione, fatto che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale (ex multís, Cass. 28 maggio 2019, n. 14588; Cass. 15 marzo 2018, n. 6405; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1820; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25871); 8. con riferimento alla fase rescissoria, va rilevato che, ad avviso del Gestore dei servizi energetici, la giurisdizione in ordine alla controversia concernente il provvedimento indicato in narrativa spetta al giudice tributario in quanto non vi sarebbe alcuna spendita di poteri amministrativi; 9. la prospettazione è infondata; 10. il contenzioso tributario è concepito come processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi; e il provvedimento autoritativo impugnabile dinanzi al giudice tributario postula che con esso l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ossia compiuta e non condizionata (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, n. 16293; Cass. Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30991); non vi è quindi spazio per l’impugnazione di atti che possono coinvolgere un numero indeterminato di soggetti con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass.n. 30991/17, cit.); e l’individuazione delle modalità di presentazione della richiesta e del contenuto di essa, alla quale il legislatore àncora “il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi energetici”, non può che rientrare nel novero di tali atti; 11. la controversia concernente il provvedimento che fissi quelle modalità e quel contenuto esula pertanto dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il potere di annullamento delle quali riguarda soltanto gli atti indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 o a questi assimilabili; lo si ricava in maniera espressa dal comma 5 dell’art. 7 del suddetto decreto legislativo, secondo cui «le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, Ric. 2021 n. 11850 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 7 - non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente»: con la norma, il legislatore ha circoscritto il potere di cognizione del giudice tributario in ordine a tali atti nei confini della cognizione incidentale (arg. da Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, nn. 643 e 644); 12. per altro verso, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in tema di energia prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. si estende anche alle controversie con il Gestore dei servizi energetici in tema di misure di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili (da ultimo, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2020, n. 29825); il Gestore, difatti, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché provvede alla gestione del relativo sistema pubblico (tra varie, Cass., Sez. Un., 10 aprile 2019, n. 10020; Cass., Sez. Un., 2 novembre 2018, n. 28057; Cass., Sez. Un., n. 29825/20, cit.; sottolinea, da ultimo, che ilGestore è soggetto privato che svolge pubbliche funzioni, sia per la partecipazione pubblica totalitaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia per la natura dei poteri esercitati, Corte cost.13 novembre 2020, n. 237, punto 6); 13. per i suesposti motivi il ricorso per revocazione va accolto e, per l’effetto, va revocata l’ordinanza di questa Corte n. 7033/2021 e, in via rescissoria, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero e assorbiti i rilievi della [OSCURATO:SOCIETA].,va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale la causa dovrà conseguentemente proseguire e che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, p