CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1350/2020depositata il 18/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] C.I.R.P.A. chiedeva ed otteneva dal Tribunale diAgrigento l’emissione del decreto ingiuntivo n. 557/2012 per l’importo dieuro 14.027,12 oltre accessori, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria diun’unità immobiliare posta nello stabile condominiale sito in Agrigento alViale della Vittoria n. 295, in relazione al mancato pagamento di quote dioneri condominiali ordinari (per euro 10.530,83) e straordinari (per euro3.496,29), di cui ai rendiconti approvati dall’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inuno ai rispettivi piani di riparto.Avverso il predetto decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione,eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, inquanto titolare della sola nuda proprietà dell’appartamento in questione inseguito al relativo conferimento effettuato dal socio [OSCURATO:PERSONA],che nell’occasione aveva riservato a sé l’usufrutto. L’opponente deducevaaltresì con varie argomentazioni l’infondatezza della pretesa delCondominio.Si costituiva in giudizio parte opposta, resistendo all’avversa opposizione.Con sentenza n. 217/2017 depositata il 3.2.2017 il Tribunale di Agrigentorigettava l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per l’effetto ildecreto ingiuntivo opposto.2. Avverso la predetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,deducendo che la sentenza di primo grado aveva ritenuto vincolante neiconfronti della società opponente la delibera assembleare del 6.2.2012“senza tener conto del titolo di nudo proprietario dell’odierna appellante e,dunque, della ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra nudoproprietario e usufruttuario”. La società appellante contestava altresìl’assenza di prova a sostegno del credito vantato dal Condominio.Si costituiva in giudizio il Condominio appellato, resistendo all’avversaimpugnazione.Numero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte d’appello di Palermo, all’esito dell’emissione dell’ordinanza del26.2./[OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c. dellasentenza n. 1350/2020, così provvedeva: “in riforma della sentenza delTribunale di Agrigento del 3.2.2017 appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 295, Agrigento, revoca ildecreto ingiuntivo emesso dal predetto Tribunale nei confrontidell’appellante il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. La Corte d’appello condannava altresì ilCondominio appellato al pagamento delle spese del doppio grado digiudizio.Il giudice di appello poneva a fondamento della propria decisione leseguenti considerazioni.“Dall’esame della documentazione in atti risulta, invero, che l’immobilefacente parte del condominio appellato è pervenuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. inforza del conferimento in nuda proprietà per l’aumento di capitaledeliberato il 09.02.2006 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (stante chel’usufrutto vitalizio di ½ apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] e che l’altro ½ se loriservava il conferente).L’atto di conferimento, in quanto regolarmente trascritto (v. ispezioneipotecaria del 17.05.2011 prodotta dal condominio), risulta opponibile alcondominio, il quale in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., non puòrichiedere al nudo proprietario le spese condominiali, neanche in viasolidale o sussidiaria (Cass. sez. 2, sentenza n. 21774 del 28.08.2008).Né trova applicazione, infine l’art. 67 disp. att. c.c., come sostituitodall’art. 21, comma 1, L. 220/12, in quanto le spese richieste, siriferiscono ad un periodo precedente alla sua entrata in vigore(18.06.2013)”.3. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione ilCondominio C.I.R.P.A., sulla base di un motivo.Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.Numero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Condominio C.I.R.P.A. censura lasentenza di appello, così come corretta ex art. 288 c.p.c. nei termini di cuisopra, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,1004, 1005, 1123 c.c.. e 63 disp. att. c.c., nonché per vizio dimotivazione, anche per travisamento delle risultanze dei registriimmobiliari emergenti dagli atti di causa, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4 c.p.c.A sostegno di tale motivo il Condominio deduce l’erroneità dellaricostruzione dell’assetto proprietario dell’unità immobiliare in questione.Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto dellerisultanze dell’ispezione ipotecaria, da cui emergevano i seguentielementi: l’atto di donazione del 30 gennaio 2004, con cui [OSCURATO:PERSONA] eSergio Pantalena avevano donato i rispettivi diritti di ½ della nudaproprietà e di ½ della piena proprietà dell’appartamento in questione aGabriele Pantalena; il conferimento da parte di quest’ultimo, con atto del 9gennaio 2006, trascritto il 25 gennaio 2006, dei propri diritti alla societàSE.[OSCURATO:SOCIETA]., la quale risultava all’attualità titolare della piena proprietà di½ e della nuda proprietà del residuo ½ dell’immobile in questione.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, inoltre, il giudice di appellonon avrebbe considerato che in sede di procedimento monitorio ilCondominio aveva intimato alla SE.GI. il pagamento di oneri condominialinon solo ordinari ma anche straordinari, al cui pagamento la predettasocietà era comunque tenuta ai sensi dell’art. 1005 c.c., in base al quale ilnudo proprietario deve provvedere alle riparazioni straordinarie.2. Il motivo è fondato nei termini di cui alla motivazione che segue.Va rilevato che la stessa motivazione del giudice di appello (cfr. anchepag. 8 del ricorso) richiama non solo l’atto di conferimento in società maanche la riserva di usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in occasioneNumero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’aumento di capitale, nonché l’esistenza dell’usufrutto di ½ a favore diGisela Drawn.Appare, pertanto, da accogliere, la censura del ricorrente in ordineall’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 1005 c.c.Va intanto rilevato che al caso di specie non si applica ratione temporisl’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., come sostituito dall’art. 21, comma1, legge n. 220 del 2012, in base al quale nudo proprietario eusufruttuario “rispondono solidalmente per il pagamento dei contributidovuti all’amministrazione condominiale”, atteso che, come affermatodallo stesso giudice di appello, “le spese richieste, si riferiscono ad unperiodo precedente alla sua entrata in vigore (18.06.2013)”.La Suprema Corte, in relazione al regime vigente prima delle Riforma del2012, ha affermato (cfr. Sez. 2 , n. 9920 del 19/04/2017, Sez. 2, n. 2236del 16/02/2012; Sez. 2, n. 21774 del 28/08/2008; Sez. 2, Sentenza n.15010 del 21/11/2000) che in tema di ripartizione degli oneri condominialitra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in viasussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali diamministrazione e manutenzione ordinaria, restando tuttavia a carico delsuddetto le spese relative alle riparazioni straordinarie. Secondo talecondivisibile impostazione, non può essere stabilita dall'assemblea unadiversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.Come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 36379 del 13/12/2022,par. 10.2.), il carattere di ordinarietà o straordinarietà dell’opera,dirimente agli effetti degli artt. 1004 e 1005 c.c., va valutato inconsiderazione del fatto che spetta all'usufruttuario l'uso e il godimentodel bene, salva rerum substantia, e, dunque, necessariamente develasciarsi a lui la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò cheriguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanzamateriale e nella sua attitudine produttiva, mentre, al contrario, devonoNumero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/2026riservarsi al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, lasostanza e la destinazione della cosa.E’ stato anche precisato da questa Corte (cfr.Sez. 2, n. 23291 del 27/10/2006; sez. VI, n. 30877 del 19/10/2022, conriferimento ad una fattispecie soggetta alla disciplina antecedenteall’entrata in vigore dell’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., introdottodalla l. n. 220 del 2012) che, quando la porzione di immobile facenteparte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal qualetale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile "ergaomnes" e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare lenorme dettate dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ. in ordine alla ripartizionedelle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che - inrelazione al pagamento degli oneri condominiali - la qualità di debitoredipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sullacosa.Secondo la consolidata impostazione della giurisprudenza di legittimità,pertanto, non è consentito all'assemblea interferire sulla imputazione esulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loronatura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero aincidere su diritti individuali. Ne consegue dunque che l'assemblea, in sededi approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la lorofunzione e il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede diesecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi isoggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provvedutoad individuarli.Il giudice di rinvio, avendosi riguardo a giudizio di opposizione a decretoingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali sia ordinariche straordinari, in cui l’opponente fa valere l’erronea ripartizione inconcreto tra i condomini delle spese relative ad unità immobiliare oggettodi usufrutto, e dovendosi fare applicazione ratione temporis dei criteriNumero registro generale 20538/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 19011/2026Data pubblicazione 10/06/2026legali ex artt. 1004 e 1005 c.c., esaminerà la causa anche alla luce deiprincipi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.9839 del 2021, circa le condizioni processuali e sostanziali occorrenti persindacare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. la validità delladeliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione.3. In conclusione, è accolto il ricorso del Condominio e la pronunciaimpugnata è cassata per le ragioni indicate, con rinvio alla Corte d’appellodi Palermo in diversa composizione, che farà applicazione dei principienunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata nei limiti dellacensura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa