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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27518/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la ordinanza impugnata è pervenuta al giudizio di estemporaneità delle due condotte, che è elemento idoneo a neutralizzare (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la distanza temporale (peraltro, non così esigua da rendere di per sé illogica la decisione di rigetto della continuazione) su cui, invece, è costruito il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la ordinanza impugnata è pervenuta al giudizio di estemporaneità delle due condotte, che è elemento idoneo a neutralizzare (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la distanza temporale (peraltro, non così esigua da rendere di per sé illogica la decisione di rigetto della continuazione) su cui, invece, è costruito il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 27518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris