CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione così come ritenuto in sentenza, è manifestamente infondato in quanto le doglianze lamentano una mancanza e illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; nel caso di specie, il giudice di secondo grado fornisce una motivazione rafforzata, idonea a scardinare l'apparato argomentativo a cui era giunto il giudice di prime cure, giungendo così a conclusioni coerenti con le premesse di fatto evidenziate, non foriere di travisamento; in particolare la Corte di appello ha giustificato in ordine al dolo di ricettazione sulla base della mancanza della chiave di accensione del ciclomotore che di conseguenza veniva avviato tramite collegamento dei fili, elemento fortemente sintomatico della provenienza illecita del bene (a tal fine, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata) e dalla mancata giustificazione, almeno in un primo momento, della provenienza del bene; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nel motivare il diniego dell'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso di specie infatti la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione delle massime elaborate dalla giurisprudenza, attraverso un richiamo a pagina 6 della sentenza impugnata, degli indici e degli elementi in forza dei quali si è arrivati alla commisurazione della pena finale, escludendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche; in particolare la Corte territoriale, disattendendo le doglianze difensive, ha valorizzato le plurime condanne dell'imputato per reati della stessa specie, così come emergenti dalla lettura del certificato penale nella disponibilità della Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d