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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 21358/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scritte le conclusioni del PG e -1‹..49_)7,K.0 10.<)‹.5 yt...Q.CIA-L-0 baft-k I 0-02-«-Ce-•k) 2-0 ecYk LI? -' 'z_ — Oti-I .)-t •C c...0)% >0 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano con ordinanza resa in data 6 luglio 2022 ha dichiarato la inammissibilità - per genericità - dell'atto di appello introdotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 novembre del 2021 (condanna per il reato previsto e punito dall'art.4 legge n. 110 del 1975). 1.1 Secondo la Corte territoriale l'atto di appello si caratterizza per affermazioni apodittiche e non contiene reali spunti di critica ai contenuti della motivazione del primo giudice.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione delle disposizioni di legge in tema di inammissibilità della impugnazione e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa del ricorrente è lo stesso contenuto della ordinanza - ove si esaminano le doglianze contenute nei motivi di appello - a dimostrare che la critica era specifica, il che contraddice l'approdo alla declaratoria di inammissibilità.

Vengono sintetizzati i motivi di appello allo scopo di far emergere la validità delle doglianze formulate .

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, dopo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2017 Galtelli (secondo cui l'atto di appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato)rvi è stato l'intervento di novellazione del 2017, applicabile al caso in esame.

La previsione di legge di cui all'art.581 cod.proc.pen. richiede l'enunciazione 'specifica' dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Per essere 'specifica' la indicazione dei motivi - specie sul fronte degli elementi di fatto - deve realizzare un adeguato confronto con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre in modo assertivo le tesi sostenute durante la trattazione del giudizio di primo grado.Inoltre, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v.

Sez.

I n. 20272 del 16.6.2020, rv 279369) il diverso atteggiarsi della specificità tra questioni in fatto e questioni in diritto, affermando che, in diritto, il requisito della specificità dei motivi d'appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa - anche senza elementi di novità - sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della "quaestio iuris" da parte del giudice di grado superiore. 3.2 Ora, nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte di Appello non può ritenersi viziata, posto che le questioni sollevate nell'atto di appello non solo risultano essere in fatto ma tendono a riproporre in modo del tutto assertivo una delle opzioni difensive disattese dal giudice di primo grado.

Ciò che manca (e da qui la genericità dell'atto) è il confronto critico con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata.

Né la necessaria motivazione delle ragioni dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità può essere ritenuta indicativa della specificità dell'appello, trattandosi di profili del tutto diversi e di un doveroso adempimento dell'obbligo di motivazione.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scritte le conclusioni del PG e -1‹..49_)7,K.0 10.<)‹.5 yt...Q.CIA-L-0 baft-k I 0-02-«-Ce-•k) 2-0 ecYk LI? -' 'z_ — Oti-I .)-t •C c...0)% >0 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano con ordinanza resa in data 6 luglio 2022 ha dichiarato la inammissibilità - per genericità - dell'atto di appello introdotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 novembre del 2021 (condanna per il reato previsto e punito dall'art.4 legge n. 110 del 1975). 1.1 Secondo la Corte territoriale l'atto di appello si caratterizza per affermazioni apodittiche e non contiene reali spunti di critica ai contenuti della motivazione del primo giudice. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione delle disposizioni di legge in tema di inammissibilità della impugnazione e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa del ricorrente è lo stesso contenuto della ordinanza - ove si esaminano le doglianze contenute nei motivi di appello - a dimostrare che la critica era specifica, il che contraddice l'approdo alla declaratoria di inammissibilità. Vengono sintetizzati i motivi di appello allo scopo di far emergere la validità delle doglianze formulate . 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, dopo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2017 Galtelli (secondo cui l'atto di appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato)rvi è stato l'intervento di novellazione del 2017, applicabile al caso in esame. La previsione di legge di cui all'art.581 cod.proc.pen. richiede l'enunciazione 'specifica' dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Per essere 'specifica' la indicazione dei motivi - specie sul fronte degli elementi di fatto - deve realizzare un adeguato confronto con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre in modo assertivo le tesi sostenute durante la trattazione del giudizio di primo grado.Inoltre, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v. Sez. I n. 20272 del 16.6.2020, rv 279369) il diverso atteggiarsi della specificità tra questioni in fatto e questioni in diritto, affermando che, in diritto, il requisito della specificità dei motivi d'appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa - anche senza elementi di novità - sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della "quaestio iuris" da parte del giudice di grado superiore. 3.2 Ora, nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte di Appello non può ritenersi viziata, posto che le questioni sollevate nell'atto di appello non solo risultano essere in fatto ma tendono a riproporre in modo del tutto assertivo una delle opzioni difensive disattese dal giudice di primo grado. Ciò che manca (e da qui la genericità dell'atto) è il confronto critico con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Né la necessaria motivazione delle ragioni dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità può essere ritenuta indicativa della specificità dell'appello, trattandosi di profili del tutto diversi e di un doveroso adempimento dell'obbligo di motivazione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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