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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 30434/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 1967-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 598 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2014 R.G.N. 3025/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 1967/15 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.238/10 il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento economico spettante ai dipendenti di area C posizione economica Cl dall'aprile 2007, condannando l'INPS a pagare a favore della stessa le differenze retributive maturate, respingendo analoghe domande proposte da altri ricorrenti.

Proponeva appello l'INPS; resisteva la [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza depositata il 9.1.14, la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'inps denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell'art. 1 CCNL 2006/2009 (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del D.Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n.387 del 1998, ora art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art.360, co.1, n.3 c.p.c.).

Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree (All.A al CCNL 1998-2001).

L'INPS, oltre ad una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, lamenta in sostanza che non poteva spettare alla dipendente, inquadrata nel profilo Bl, la retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al superiore profilo Cl (area C), neppure in base all'art. 52, co.5, d.lgs n.165\01 (disciplinante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori).

Il ricorso è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è RG 1967/15 condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. n. 2102\19, Cass. n. 18808\13).

Il giudice di merito ha analizzato ogni singola posizione valutando per ognuna di esse le risultanze istruttorie: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla teste Pievani, che aveva evidenziato come la ricorrente suddetta lavorasse nel 'processo' lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, occupandosi di tutti i prodotti e di tutte le procedure a seconda delle necessità, spostandosi da una attività all'altra a differenza delle altre ricorrenti; la [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque acquisito esperienze in tutti i settori di ogni singolo processo in cui si strutturava l'attività operativa dell'Istituto, riconoscendo pertanto la sussistenza di mansioni proprie della area C posizione economica Cl quanto meno dalla data della assegnazione della Pievani a responsabile del suddetto processo.

Tali accertamenti di fatto non sono stati adeguatamente contestati (né lo potrebbero in base al novellato art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di RG 1967/15 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2021 Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1967-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 598 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2014 R.G.N. 3025/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 1967/15 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.238/10 il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento economico spettante ai dipendenti di area C posizione economica Cl dall'aprile 2007, condannando l'INPS a pagare a favore della stessa le differenze retributive maturate, respingendo analoghe domande proposte da altri ricorrenti. Proponeva appello l'INPS; resisteva la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza depositata il 9.1.14, la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'inps denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell'art. 1 CCNL 2006/2009 (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del D.Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n.387 del 1998, ora art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art.360, co.1, n.3 c.p.c.). Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree (All.A al CCNL 1998-2001). L'INPS, oltre ad una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, lamenta in sostanza che non poteva spettare alla dipendente, inquadrata nel profilo Bl, la retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al superiore profilo Cl (area C), neppure in base all'art. 52, co.5, d.lgs n.165\01 (disciplinante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori). Il ricorso è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è RG 1967/15 condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. n. 2102\19, Cass. n. 18808\13). Il giudice di merito ha analizzato ogni singola posizione valutando per ognuna di esse le risultanze istruttorie: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla teste Pievani, che aveva evidenziato come la ricorrente suddetta lavorasse nel 'processo' lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, occupandosi di tutti i prodotti e di tutte le procedure a seconda delle necessità, spostandosi da una attività all'altra a differenza delle altre ricorrenti; la [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque acquisito esperienze in tutti i settori di ogni singolo processo in cui si strutturava l'attività operativa dell'Istituto, riconoscendo pertanto la sussistenza di mansioni proprie della area C posizione economica Cl quanto meno dalla data della assegnazione della Pievani a responsabile del suddetto processo. Tali accertamenti di fatto non sono stati adeguatamente contestati (né lo potrebbero in base al novellato art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di RG 1967/15 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2021 Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]
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