CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10683/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26447/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aureliana n. 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliato in Roma, piazza Cavour n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D ’A [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31gennaio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di Roma emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 165.443,19 (oltre interessi a spese), a titolo di corrispettivo non versato per forniture di carburante. Nel dispiegare opposizione, l’ingiunto eccepì l’inefficacia del decreto monitorio, dacché tardivamente notificato; dedussepoi l ’ impossibilità sopravvenuta della prestazione, in ragione del sequestro preventivo dell’impresa nella sua titolarità (inclusi i conti correntiad essa intestati) disposto nell’àmbito di un procedimento penale a suo carico. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma dichiarò inefficace il decreto ingiuntivo e pronunciò condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma in origine richiesta con il ricorso monitorio, maggiorata dellespese di lite. 2. Avverso la decisione in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello da lui interposto, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lite pendente succeduta, per effetto di fusione per incorporazione, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 3. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1256, secondo comma, cod. civ., degli artt. 24, 27, secondo comma, e 111 Cost., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza: ha erroneamente escluso la temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione, a tal fine ritenendo la necessità «di un impedimento munito del carattere della definitività», ed ha così ome sso « di considerare ch e le misure cautelari irrogate nei confronti del patrimonio del ricorrente non permettevano a quest’ultimo di disporre delle somme necessarie ad estinguere l’obbligazione dedotta»; ha altresì « aprioristicamente e r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] semplicisticamente» desunto dalla irrogazione della misura ex art. 321 cod. proc. pen. «l’impossibilità di ritenere la condotta tenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] esente da colpa», dimenticando che l’applicazione del sequestro preventivo non presuppone necessariamente la colpevolezza delsoggetto indagato. Sviluppando gli argomenti testé r i assunt i , l’impugnante solleva questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 2, 24 e 27 Cost., dell’art. 1256, secondo comma, cod. civ. ove inteso nel senso di escludere l’applicabilità « del beneficio della scusabilità nel ritardato adempimento ai destinatari di cause di forza maggiore ovvero di misure cautelari penali reali aventi l’effetto di assoggettare ad indisponibilità una parte preponderante o assoluta del patrimonio, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione ineseguita». 2. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1256, secondo comma, cod. civ., degli artt. 24, 27, secondo comma, e 111 Cost., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 321 cod. proc. pen., degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui, negando la sussistenza di una impossibilità assoluta, anche di natura temporanea, all’adempimento della prestazione, ha ritenuto dovuti gli interessi moratori sulla somma non versata, in tal guisa illegittimamente reputando il ritardo imputabile al ricorrente. 3. I motivi –da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione che li avvince –sono infondati. Sulla premessa che l’impossibilità sopravvenuta rilevante ai fini della liberazione dall’obbligazione o dell’esonero da responsabilità da ritardo si concreta in una causa, non imputabile al debitore, integrante impedimento obiettivo ed assoluto, la Corte territoriale, richiamato il principio genus numquam perit, ha ritenuto che la natura generica dell’obbligazione dedotta in lite (avente ad oggetto il pagamento di una r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] somma di denaro)«unitamente all’impossibilità di ritenere la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] esente da colpa» non consentissero di ravvisare nella specie un’impossibilità di adempiere alla prestazione sussumibile nella fattispecie regolata dall’art. 1256 cod. civ.. 3.1. Siffatta argomentazione è conforme a diritto e non è scalfita dalle (pur diffusamente articolate) doglianze dell’impugnante. È affermazione costante, nella giurisprudenza di nomofilachia, che l’impossibilità idonea ad estinguere l’obbligazione, ex art. 1256 cod. civ., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo: essa consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento e che, alla stregua del principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (da ultimo Cass. 22/06/2022, n. 20152). Valga, al riguardo e più specificamente, qui richiamare -onde darvi convinta continuità -la esaustiva motivazione di Cass. 06/10/2022, n. 29057: «ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilitàdella prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev’essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (…), a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione sia r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta». Si tratta, invero, di princìpi di diritto enunciati in maniera oramai consolidata da questa Corte, anche in relazione a controversie nelle quali la impossibilità ad adempiere era dedotta come asseritamente derivante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, quali sequestri et similia (cfr., puntualmente, Cass. 22/8/2018 n. 20908; Cass.25/05/2017, n. 13142; Cass. 30/4/2012, n. 6594). Nessun addebito può allora muoversi alla sentenza impugnata, la quale ha negato la ricorrenza di un’impossi bilità assoluta ( anche temporanea, ai fini della debenza degli interessi moratori), non potendo ritenere la condotta dell’ingiunto esente da colpa: conclusione non già frutto - come opina l’impugnante - di un convincimento personale del giudice o di una inosservanza della presunzione di innocenza, bensì della mancata allegazione (e, a maiori, della mancata prova) della non imputabilità remota del fatto impeditivo dell’adempimento, cioè a dire del (pacifico) sequestro preventivo dell’azienda. A fronte di ciò, del tutto astratte e svincolate dalla concreta vicenda litigiosa appaiono le considerazioni svolte in ricorso circa i presupposti di irrogazione della misura prevista di cui all’art. 321 cod. proc. pen., segnatamente, circa la non necessarietà a tal fine di una condotta colposa dell’indagato. Esse riposano sul postulato, in diritto errato, secondo cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria penale determini ipso facto la non imputabilità dell’impossibilità temporanea ad adempiere: per converso, alla luce di quanto sinora illustrato, per integrare siffatta impossibilità occorre aver riguardo al diligente contegno esigibile dal soggetto interessato (nella specie, per nulla illustrato) per impedire l’applicazione o per rimuovere tempestivamente il provvedimento di r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sequestro, come pure all’assoluta impossibilità (nel caso, nemmeno dedotta) di reperire altrimenti quanto necessario per a ssolver e l’obbligazione o per resistere efficacemente alle pretese di controparte. 3.2. Gli esposti rilievi re ndono palese la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale: la norma dell’art. 1256 cod. civ., per come intesa ed applicata dal diritto vivente giurisprudenziale, garantisce infatti - tanto in caso di impossibilità temporanea,quanto in ipotesi di impossibilità definitiva - piena tutela al debitore che sia incolpevolmente inadempiente, purché, com’è ovvio, talestato soggettivo venga dedotto e dimostrato in giudizio. 4. Il terzo motivo denunciaviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dei princìpi regolatori del giusto processo. Si sostiene che il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di consegna prodotti dalla controparte - circostanza su cui il giudice territoriale ha fondato l’affermazione di sussistenza del credito – non era ascrivibile ad alcun riconoscimento del debito, «bensì all’impossibilità per il ricorrente di vagliare i contratti aziendali e le relative forniture», ragion per cui il ricorrente aveva formulato richiesta di sospensione del processo di opposizione in attesa del dissequestro penale, onde esercitare pienamente il diritto di difesa. 4.1. La doglianza è infondata. Essa replica e riproduce le censuregià svolte dinnanzi al giudice di merito e da questi disattese: l’inidoneità dei documenti prodotti dal creditore viene nuovamente contestata in maniera del tutto generica e non efficace, adducendo l’impossibilità di verificare la corrispondenza di essi con la documentazione aziendale oggetto di sequestroe quindi di riscontrarne il carattere probante ai fini della dimostrazione dell’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ma ancora una volta senza nemmeno allegare la non imputabilità remota di esso. Inconferente appare poi l’evocaz ione del sequestro come circostanza impeditiva del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai r.g. n. 26447/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documenti di consegna della merce,richiedendo detto disconoscimento la mera visione del documento ex adversoprodotto (e della firma su di esso vergata), non già la consultazione della documentazione custodita negli archivi aziendali. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d i contribu