CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 novembre 1983
Cassazione n. 31535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1978 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1982 avverso la sentenza del 24/03/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dei difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto raccoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12 ottobre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale: - ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo I) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti essendo il reato improcedibile per mancanza di querela; - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, nei confronti degli imputati, rideterminando la pena inflitta; - confermato nel resto l'impugnata sentenza. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale ed erronea applicazione dell'art. 132 cod. pen., 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena avvenuta senza specificare la porzione di pena determinata dalla esclusione della ipotesi di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, procedendo illegittimamente all'aumento della pena base di un anno e tre mesi rispetto al minimo edittale sia per difetto della motivazione ad essa sottesa, sia per aver sostituito la propria valutazione a quella del Giudice di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'incremento di pena conseguente al vincolo della continuazione che non ha tenuto conto del ridimensionamento del reato-base conseguente alla eliminazione della aggravante e del mutamento normativo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità dei limiti edittali dei reati-fine ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e artt. 132,133 cod. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla determinazione della pena non essendo stata giustificato il peso sanzionatorio - valutato in nove mesi - della esclusione della aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, così riducendo l'originaria pena di 12 anni di reclusione in quella di anni 11 e mesi tre di reclusione. 5.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 5.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 7 I. n. 152/91 avendo la Corte di merito disatteso il principio di diritto della sentenza rescindente addebitando al ricorrente la aggravante della agevolazione mafiosa in ragione del suo organico inserimento nell'associazione mafiosa. Del resto, dalle captazioni risulta chiaramente che il denaro provento della cessione di stupefacente era destinato a soddisfare le necessità del fratello Donato, detenuto presso il carcere di Sulmona. 5.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in relazione alla quale non ha motivato il discostamento dal minimo edittale. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 6.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 7 I. n. 152/91 avendo la Corte di merito disatteso il principio di diritto della sentenza rescindente addebitando al ricorrente la aggravante della agevolazione mafiosa in ragione del suo organico inserimento nell'associazione mafiosa. Irrilevante è la dimostrazione del fatto che il ricorrente operasse da tramite tra il fratello Donato, detenuto a Sulmona, e gli altri sodali; come pure che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che i proventi del narcotraffico fossero destinati anche al mantenimento degli associati del sodalizio mafioso e che avesse indicato al ricorrente un nuovo canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Né rilevano le captazioni indicate in sentenza alle quali è estraneo il ricorrente. Infine, dai colloqui tra il ricorrente ed il fratello detenuto risulta che il primo si occupava y di racimolare soldi per i soli bisogni del secondo, non avendone la diretta disponibilità. 6.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in relazione alla quale non ha motivato il discostamento dal minimo edittale. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione degli artt. 648 e 597 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena che avrebbe dovuto partire dal minimo edittale di anni sei - e non da anni sei e mesi otto - conseguente alla nota declaratoria di incostituzionalità, senza alcuna non consentita rivalutazione in fatto, invece operata dalla sentenza impugnata per discostarsi dal minimo edittale. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 8.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che non solo doveva comportare la riduzione conseguente alla esclusione della aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 ma incidere anche sulla rideterminazione degli aumenti per la continuazione per i reati-satellite. 8.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla errata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio di appello in favore della costituita parte civile, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la rideternninazione della pena rispetto al quale alcuna soccombenza si è verificata da parte dell'imputato nei confronti della parte civile costituita Comune di Parabita. 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 9.1. Con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152/91 dell'agevolazione mafiosa non avendo il Giudice di appello spiegato perché le dazioni costituite dai corrispettivi di specifiche cessioni di stupefacente fossero da ricollegarsi alla conservazione dell'associazione mafiosa e come questa circostanza fosse non solo nota al ricorrente ma addirittura oggetto di precisa intenzione dello stesso. 9.2. Con il secondo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non essendo spiegata la ragione per la quale la Corte è partita dalla pena di anni undici e mesi tre di reclusione, prossima a quella di dodici anni stabilita dalla sentenza annullata. 10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 64 e 132 cod. pen. e art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. , pen. in relazione alla determinazione della pena, non essendo giustificata la misura della pena-base in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in anni undici e mesi tre di reclusione, laddove si sarebbe dovuti partire dal minimo edittale di anni dieci di reclusione, sulla cui base si sarebbe dovuto stabilire l'incremento per l'aggravante mafiosa. Né si comprende perché l'incremento per l'aggravante esclusa si debba individuare in nove mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili ad eccezione del motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che invece è fondato e deve essere accolto. 2. Vanno esaminati i motivi riguardanti la determinazione delle pene. 3. Il comune motivo proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Picciolo, Torna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ungaro riguardante la determinazione della pena base per il reato associativo, all'esito della esclusione della aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato. 3.1. La sentenza impugnata, in relazione ai predetti ricorrenti, ha senz'altro determinato la pena per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in anni undici e mesi tre di reclusione, a fronte della mancata indicazione da parte della sentenza di primo grado della specifica incidenza sulla determinazione della pena della aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, essendo stata commisurata la pena di anni dodici di reclusione in relazione alla complessiva ipotesi di cui all'art. 74, comma 2 e 3, d.P.R. n. 309/90. 3.2. Ritiene questa Corte che la mancata motivazione in ordine alla dosimetria della pena così determinata a seguito dell'esclusione della aggravante ordinaria di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 non è censurabile tenendo conto della complessiva motivazione sui fatti e sulla pena, del limitato terna oggetto del giudizio di rinvio e della individuazione della pena base ben al di sotto della media edittale in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rignanese, Rv. 267949); ancora, essendo stato affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); e, infine, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288). 4. La questione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo che fa leva sulla incidenza del ridimensionamento del reato-base sull'incremento della pena per continuazione è genericamente proposta in relazione agli specifici incrementi previsti per i reati-fine, anche considerando la limitatissima incidenza della esclusione della aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 (individuata pari a mesi sei di reclusione, procedendosi alla sua eliminazione) sul minimo edittale (pari a venti anni di reclusione) applicato per la riconosciuta posizione apicale. 5. Il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendo stata la rideterminazione del limite edittale ad opera della nota sentenza costituzionale espressamente considerata per ridurre l'incremento di pena per la continuazione per i reati-fine ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (v. pg. 7 della sentenza impugnata); generico, invece, è il riferimento alla considerazione della minor gravità del reato-base conseguente alla esclusione della aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, tenuto conto anche della individuazione della relativa pena ben al di sotto della media edittale. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al discostamento minimo edittale è manifestamente infondato in ragione della specifica motivazione alla base dell'assai limitato discostamento dal minimo edittale della pena fissata per il reato-base (v. pg. 5 e sg. della sentenza), essendo del resto già affermato in caso analogo che non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184). 7. Gli altri motivi dei ricorsi.8. Quanto al motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento della aggravante mafiosa, esso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha desunto la consapevolezza e la volontà da parte dei ricorrenti della destinazione dei proventi della associazione a delinquere di cui sono stati riconosciuti partecipi alle esigenze del sodalizio mafioso, nell'ambito del quale pure sono risultati inseriti, avendo [OSCURATO:PERSONA] operato da tramite tra il fratello Donato, detenuto in espiazione pena per il delitto di partecipazione mafiosa, e gli altri sodali avendo il Donato indicato all'attuale predetto ricorrente un nuovo canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti; è risultato, inoltre, dalle intercettazioni ambientali sia che entrambi i Mercuri - insieme al Kurtalija - erano impegnati, per conto del Giannelli, nella esazione delle somme mensili (il c.d. "punto") derivanti dai traffici nel campo della droga effettuati dalle diverse "squadre" di spaccio e versate sistematicamente al sodalizio mafioso, e in particolare nelle mani del Giannelli sia che tali proventi - vedi quelli versati dal Donadei, componente di una delle "squadre" - erano destinati al mantenimento in carcere dei detenuti, tra i quali - appunto - l'ergastolano [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato recato dal fratello Fernando (v. pg. 9 della sentenza impugnata). 9. Quanto al motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riconosciuta aggravante mafiosa, esso è manifestamente infondato. Anche in questo caso la consapevolezza e la volontà del ricorrente di agevolare con l'attività organizzata di traffico di stupefacenti il sodalizio mafioso capeggiato dal Giannelli è desunta dalla destinazione mensile a questi della somma di 250 euro a testa per ogni componente della "squadra" di spaccio di cui era partecipe - con il coimputato Ungaro - e per il solo fatto che i predetti svolgevano attività di spaccio nella zona di "competenza" del clan mafioso capeggiato dal Giannelli, risultando pretesa l'esazione del c.d. "punto" dai gregari più fidati del capoclan, Kurtalija ed i fratelli Mercuri (v. pg. 15 e sg. della sentenza impugnata, ove è richiamato lo specifico contenuto captativo riguardante il ricorrente e l'Ungaro), in un contesto di contiguità territoriale e frequentazione personale tra i componenti dei due gruppi associati che non illogicamente corrobora la piena consapevolezza del ricorrente della finalità mafiosa del suo contributo. 10. Quanto, infine, al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna in solido alle spese in favore della parte civile costituita, esso è fondato involgendo il giudizio di rinvio il solo il trattamento sanzionatorio (ed escluso che il reato sub I) coinvolga il Comune di Parabita) in conformità all'orientamento di legittimità - affermato in vicenda analoga in cui il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente l'entità della pena - secondo il quale, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali(Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla detta condanna del Giannelli. Nel resto, per quanto sopra detto in relazione al primo motivo, il ricorso del Giannelli deve essere rigettato. 11. Non può riconoscersi effetto estensivo della precedente decisione di annullamento ad altri ricorrenti che non hanno proposto la questione in conformità all'orientamento secondo il quale l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016 (dep. 2017) Rv. 270369). 12. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Merc