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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30885/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui cón cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente, fatti commessi il 16 agosto 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (artt. 420-bis e 178, lett. c, cod. proc. pen,) in ragione della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, risultando inidonea la mera notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al Difensore di ufficio e, conseguentemente, nulla l'ordinanza del 21 febbraio 2008, dichiarativa dell'assenza dell'imputato, e nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze dell'Il giugno 2018 e del 10 luglio 2020.

Si evidenzia avere tempestivamente eccepito la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato già all'udienza del 21 febbraio 2018 ed avere riproposto la questione con l'atto di appello, cui la sentenza impugnata ha risposto negativamente richiamando (alle pp. 2-3) precedenti di legittimità superati dalla nota pronunzia a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni dai fatti.

Deve rilevarsi infatti che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema della necessità di applicazione nel caso di specie del principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte de/l'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa», essendo tutti i precedenti richiamati nella sentenza del 10 luglio 2020 anteriori a tale autorevole pronunzia.

Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'esistenza di una cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatti del 16 agosto 2015; sentenza di appello del 10 luglio 2020).

E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui cón cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente, fatti commessi il 16 agosto 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (artt. 420-bis e 178, lett. c, cod. proc. pen,) in ragione della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, risultando inidonea la mera notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al Difensore di ufficio e, conseguentemente, nulla l'ordinanza del 21 febbraio 2008, dichiarativa dell'assenza dell'imputato, e nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze dell'Il giugno 2018 e del 10 luglio 2020. Si evidenzia avere tempestivamente eccepito la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato già all'udienza del 21 febbraio 2018 ed avere riproposto la questione con l'atto di appello, cui la sentenza impugnata ha risposto negativamente richiamando (alle pp. 2-3) precedenti di legittimità superati dalla nota pronunzia a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni dai fatti. Deve rilevarsi infatti che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema della necessità di applicazione nel caso di specie del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte de/l'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa», essendo tutti i precedenti richiamati nella sentenza del 10 luglio 2020 anteriori a tale autorevole pronunzia. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'esistenza di una cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatti del 16 agosto 2015; sentenza di appello del 10 luglio 2020). E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
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