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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35686/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 maggio 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 19 gennaio 2018 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni tre, confermandola nel resto. t La sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dal 2 gennaio 2007 al 22 gennaio 2015, data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro, della società [OSCURATO:SOCIETA]. con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno di rilevante gravità, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre pene accessorie e statuizioni civili .

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi 1) e 2).

La Corte territoriale ha ravvisato il valore delle rimanenze in giacenza, oggetto di successiva distrazione, in euro 687.446,18 così come indicate nell'atto di imputazione, laddove la relazione del curatore fallimentare e la sua escussione hanno indicato il valore delle rimanenze in euro 346.000,00, a cui peraltro andrebbe sottratta la somma di 80.000,00 euro pari al valore dei beni rinvenuti dalla curatela.

La Corte ha condiviso al riguardo le diverse risultanze derivanti dalla escussione del teste di Polizia giudiziaria Magnone che ha ritenuto che le risultanze di cui tenere conto dovessero essere quelle al 31.12.2012 e non al 31.12.2013 perché più coerenti con gli altri dati di bilancio indicati.

La consistente difformità del valore delle merci in giacenza riveste grande importanza anche ai fini della sussistenza della contestata aggravante del danno di rilevante gravità. 2.1.1.Egualmente carente e illogica la motivazione con riferimento al fatto di bancarotta di cui al capo 1) atteso che la sentenza ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova della lecita destinazione degli incassi effettuati nel 2014 pari ad euro 9.472,00, pur avendo il consulente della difesa indicato gli stessi quali costi minimi di gestione imputabili al canone di locazione, alla pulizia dei locali e al pagamento delle utenze.

Peraltro la testimonianza del consulente della difesa è stata superata valutando le dichiarazioni dello stesso come provenienti dalla imputata.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta documentale contestata ai capi 3) e 4).

Lamenta la ricorrente che comunque la prova della sussistenza di una bancarotta patrimoniale distrattiva è stata raggiunta anche attraverso l'esame delle scritture contabili, "certamente non perfette, ma comunque idonee a ricostruire il patrimonio della società".

Tuttavia; la stessa Corte poi ha ritenuto che l'assenza di gran parte della documentazione abbia avuto il preciso scopo di far disperdere le tracce dell'attività di impresa a danno dei creditori ravvisandosi in siffatta condotta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Se comunque attraverso una pure parziale disponibilità delle scritture contabili è stato possibile ricostruire il patrimonio della società, la irregolare tenuta può essere frutto di negligenza e, dunque, di colpa.

Anche rispetto al deposito delle scritture contabili la circostanza che la ricorrente le abbia consegnate agli organi di Polizia giudiziaria e non al curatore non può essere un elemento da valutare negativamente.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado.

1.1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha illustrato, a pag. 3, i motivi per cui è giunta alla conclusione che il valore delle rimanenze distratte o occultate fosse di euro 687.446,00.

Si è trattato, infatti, di un calcolo più specifico effettuato dal curatore, illustrato in dibattimento ed in contraddittorio, la cui attendibilità non è sindacabile in questa sede.

Il motivo appare inammissibile, pertanto, laddove tende a voler rivalutare l'attendibilità del teste nel merito della sua deposizione.

1.1.1. Sul punto la sentenza, con motivazione logica e non contraddittoria, ha illustrato le ragioni per le quali, il giudice di primo grado prima e la corte territoriale poi, abbia ritenuto maggiormente affidabile la versione fornita dal teste di polizia giudiziaria Magnone: la ricostruzione contabile è stata effettuata sulle risultanze dell'anno 2012, di maggiore attendibilità rispetto alla documentazione dell'anno 2013, che risultava incompleta.

1.2. Egualmente inammissibile il motivo di ricorso, avuto riguardo alla distrazione della ulteriore somma di euro 9.472,00 di cui al capo 1) relativa ai ricavi delle vendite dell'anno 2014, non confrontandosi il ricorrente con i contenuti della sentenza e con il costante orientamento di questa Corte sul punto.

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).

L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.

Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela.

Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499).

1.2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati in quanto ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.2), richiamando le risultanze istruttorie ( testimonianza di Magnone e del curatore Cavallo) specificando che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e utilità nella disponibilità del fallito è circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in assenza di una giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della impresa.

La circostanza rappresentata dalla difesa che si trattasse di somme esigue destinate al pagamento di spese correnti non rileva ai fini della configurabilità del reato sia perché, nel caso di specie, circostanza sfornita di riscontro probatorio, sia perché la distrazione sussiste anche nella ipotesi in cui i beni siano di modesto valore economico.1.3.

Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza e con l'orientamento di questa Corte ivi specificamente richiamato.

Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato (pp.6/7) con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte.

1.3.1. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza del dolo generico richiesto dall'ultima parte dell'art.216 comma 1 n.2 I.f., e di cui al capo 4), ma anche il dolo specifico espressamente contestato al capo 3): la ricorrente ha consapevolmente omesso nell'ultimo anno ogni forma di contabilità proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata regolarmente redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l'attivo residuo.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

Nulla è stato disposto in relazione alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile "curatela fallimento [OSCURATO:SOCIETA]", atteso che il difensore di fiducia di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva espressamente delegato un suo sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], "a presenziare all'udienza del 5 luglio 2022 per rassegnare le sue conclusioni scritte, come da separato documento, dando per rato il suo operato".

Diversamente, tuttavia, da quanto indicato nella delega, la documentazione in oggetto è stata depositata nel giorno dell'udienza dal sostituto processuale presso la cancelleria della sezione, come risulta dagli atti, con la conseguenza che non è possibile provvedere alla liquidazione di un'attività che doveva svolgersi in udienza.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 maggio 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 19 gennaio 2018 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni tre, confermandola nel resto. t La sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dal 2 gennaio 2007 al 22 gennaio 2015, data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro, della società [OSCURATO:SOCIETA]. con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno di rilevante gravità, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre pene accessorie e statuizioni civili . 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi 1) e 2). La Corte territoriale ha ravvisato il valore delle rimanenze in giacenza, oggetto di successiva distrazione, in euro 687.446,18 così come indicate nell'atto di imputazione, laddove la relazione del curatore fallimentare e la sua escussione hanno indicato il valore delle rimanenze in euro 346.000,00, a cui peraltro andrebbe sottratta la somma di 80.000,00 euro pari al valore dei beni rinvenuti dalla curatela. La Corte ha condiviso al riguardo le diverse risultanze derivanti dalla escussione del teste di Polizia giudiziaria Magnone che ha ritenuto che le risultanze di cui tenere conto dovessero essere quelle al 31.12.2012 e non al 31.12.2013 perché più coerenti con gli altri dati di bilancio indicati. La consistente difformità del valore delle merci in giacenza riveste grande importanza anche ai fini della sussistenza della contestata aggravante del danno di rilevante gravità. 2.1.1.Egualmente carente e illogica la motivazione con riferimento al fatto di bancarotta di cui al capo 1) atteso che la sentenza ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova della lecita destinazione degli incassi effettuati nel 2014 pari ad euro 9.472,00, pur avendo il consulente della difesa indicato gli stessi quali costi minimi di gestione imputabili al canone di locazione, alla pulizia dei locali e al pagamento delle utenze. Peraltro la testimonianza del consulente della difesa è stata superata valutando le dichiarazioni dello stesso come provenienti dalla imputata. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta documentale contestata ai capi 3) e 4). Lamenta la ricorrente che comunque la prova della sussistenza di una bancarotta patrimoniale distrattiva è stata raggiunta anche attraverso l'esame delle scritture contabili, "certamente non perfette, ma comunque idonee a ricostruire il patrimonio della società". Tuttavia; la stessa Corte poi ha ritenuto che l'assenza di gran parte della documentazione abbia avuto il preciso scopo di far disperdere le tracce dell'attività di impresa a danno dei creditori ravvisandosi in siffatta condotta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Se comunque attraverso una pure parziale disponibilità delle scritture contabili è stato possibile ricostruire il patrimonio della società, la irregolare tenuta può essere frutto di negligenza e, dunque, di colpa. Anche rispetto al deposito delle scritture contabili la circostanza che la ricorrente le abbia consegnate agli organi di Polizia giudiziaria e non al curatore non può essere un elemento da valutare negativamente. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha illustrato, a pag. 3, i motivi per cui è giunta alla conclusione che il valore delle rimanenze distratte o occultate fosse di euro 687.446,00. Si è trattato, infatti, di un calcolo più specifico effettuato dal curatore, illustrato in dibattimento ed in contraddittorio, la cui attendibilità non è sindacabile in questa sede. Il motivo appare inammissibile, pertanto, laddove tende a voler rivalutare l'attendibilità del teste nel merito della sua deposizione. 1.1.1. Sul punto la sentenza, con motivazione logica e non contraddittoria, ha illustrato le ragioni per le quali, il giudice di primo grado prima e la corte territoriale poi, abbia ritenuto maggiormente affidabile la versione fornita dal teste di polizia giudiziaria Magnone: la ricostruzione contabile è stata effettuata sulle risultanze dell'anno 2012, di maggiore attendibilità rispetto alla documentazione dell'anno 2013, che risultava incompleta. 1.2. Egualmente inammissibile il motivo di ricorso, avuto riguardo alla distrazione della ulteriore somma di euro 9.472,00 di cui al capo 1) relativa ai ricavi delle vendite dell'anno 2014, non confrontandosi il ricorrente con i contenuti della sentenza e con il costante orientamento di questa Corte sul punto. In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499). 1.2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati in quanto ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.2), richiamando le risultanze istruttorie ( testimonianza di Magnone e del curatore Cavallo) specificando che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e utilità nella disponibilità del fallito è circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in assenza di una giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della impresa. La circostanza rappresentata dalla difesa che si trattasse di somme esigue destinate al pagamento di spese correnti non rileva ai fini della configurabilità del reato sia perché, nel caso di specie, circostanza sfornita di riscontro probatorio, sia perché la distrazione sussiste anche nella ipotesi in cui i beni siano di modesto valore economico.1.3. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza e con l'orientamento di questa Corte ivi specificamente richiamato. Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato (pp.6/7) con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte. 1.3.1. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza del dolo generico richiesto dall'ultima parte dell'art.216 comma 1 n.2 I.f., e di cui al capo 4), ma anche il dolo specifico espressamente contestato al capo 3): la ricorrente ha consapevolmente omesso nell'ultimo anno ogni forma di contabilità proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata regolarmente redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l'attivo residuo. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. Nulla è stato disposto in relazione alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile "curatela fallimento [OSCURATO:SOCIETA]", atteso che il difensore di fiducia di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva espressamente delegato un suo sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], "a presenziare all'udienza del 5 luglio 2022 per rassegnare le sue conclusioni scritte, come da separato documento, dando per rato il suo operato". Diversamente, tuttavia, da quanto indicato nella delega, la documentazione in oggetto è stata depositata nel giorno dell'udienza dal sostituto processuale presso la cancelleria della sezione, come risulta dagli atti, con la conseguenza che non è possibile provvedere alla liquidazione di un'attività che doveva svolgersi in udienza. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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