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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28132/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ":? [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità commesso nella qualità di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rispettivamente fallite nel corso del 2013 e del 2014, e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione dell'art. 216 legge fall. per essere stata erroneamente ritenuta la fattispecie di irregolare tenuta della contabilità a dolo generico anziché specifico, è indeducibile in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in grado di appello ed ivi adeguatamente disattesa, avendo invero la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, primo comma n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (ex multis Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881); - che anche il secondo motivo, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale per non avere il curatore riferito di particolari difficoltà nella ricostruzione del patrimonio, è manifestamente infondato in quanto già disatteso dalla Corte d'appello che, correttamente, ha dato atto della circostanza per cui detta operazione sarebbe in realtà avvenuta sulla base di elementi diversi dalle scritture contabili obbligatorie, di fatto irregolarmente tenute, ragione per cui va ribadito il principio secondo il quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346); - che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato, da un lato, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche„ prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c:omunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri dai tale valutazione e, dall'altro, che la Corte ha correttamente valorizzato, nel non concedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la gravità della continuativa mancata tenuta delle scritture contabili e la irrilevanza dell'impossibilità di verificare in concreto l'entità del pregiudizio sul patrimonio della fallita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ":? [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità commesso nella qualità di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rispettivamente fallite nel corso del 2013 e del 2014, e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge con riguardo all'applicazione dell'art. 216 legge fall. per essere stata erroneamente ritenuta la fattispecie di irregolare tenuta della contabilità a dolo generico anziché specifico, è indeducibile in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in grado di appello ed ivi adeguatamente disattesa, avendo invero la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, primo comma n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (ex multis Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881); - che anche il secondo motivo, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale per non avere il curatore riferito di particolari difficoltà nella ricostruzione del patrimonio, è manifestamente infondato in quanto già disatteso dalla Corte d'appello che, correttamente, ha dato atto della circostanza per cui detta operazione sarebbe in realtà avvenuta sulla base di elementi diversi dalle scritture contabili obbligatorie, di fatto irregolarmente tenute, ragione per cui va ribadito il principio secondo il quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (ex multis Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346); - che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato, da un lato, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche„ prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c:omunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri dai tale valutazione e, dall'altro, che la Corte ha correttamente valorizzato, nel non concedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la gravità della continuativa mancata tenuta delle scritture contabili e la irrilevanza dell'impossibilità di verificare in concreto l'entità del pregiudizio sul patrimonio della fallita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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