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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24528/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.628 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa, all'attendibilità del testimone, all'identificazione del ricorrente sulla base del rinvenimento del suo documento e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella della sentenza di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta alle censure già esposte nei motivi di appello.

2.1. Le questioni relative alla credibilità della persona offesa e del testimone Nmoye, anche in riferimento alla circostanza che lo stesso sarebbe stato sentito nel corso delle indagini senza interprete, non risultano essere state compiutamente articolate nei motivi di appello (cfr. il resoconto degli stessi indicato nella sentenza di appello, che il difensore non contesta, e anche l'atto di appello).

Sotto tale profilo, comunque, la sentenza ora impugnata, con il rinvio alla ricostruzione contenuta nella pronuncia di primo grado, ha dato compiuto conto dello svolgimento dei fatti e alla coerente descrizione fornita da entrambi i testi sia in ordine all'aggressione che al successivo inseguimento, così che le eventuali e parziali difformità non inficiano la tenuta logica della conclusione quanto alla condotta posta in essere dall'autore del reato.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni del Nmoye, poi, deve rilevarsi come la circostanza che queste fossero, almeno in parte, diverse da quelle in inglese rese nel corso delle indagini e verbalizzate, risulta priva di rilievo.

Entrambi giudici, infatti, hanno correttamente fondato le proprie conclusioni sulla testimonianza assunta in dibattimento in contraddittorio delle parti, anche spiegando come queste fossero state chiare e "lucide" sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).

Del tutto inconferenti, proprio in considerazione del fatto che i giudici di merito hanno utilizzato la testimonianza e non le precedenti dichiarazioni, pertanto, risultano le considerazioni contenute nel ricorso quanto alla presunta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e al mancato ricorso nel corso delle indagini all'interprete di lingua ingelese.

2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure in ordine all'identificazione del ricorrente come l'autore del reato.

Sul punto, infatti, la Corte territoriale, richiamata appunto la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, al di là delle ulteriori e irrilevanti considerazioni, ha coerentemente fondato la conclusione sulla base delle dichiarazioni del teste Nnnoye, che ha riferito, anche in dibattimento, di avere trovato i documenti della persona che aveva inseguito immediatamente dopo i fatti ("io ho raccolto questi documenti che poi ho dato alla Polizia, di questo, ovviamente, della persona che aveva commesso la rapina", cfr. pag. 13 del verbale di trascrizioni allegato ai motivi di ricorso).

2.3. La questione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. non era stata oggetto di motivo di appello e non è consentita per la prima volta in questa sede.

Per il riconoscimento di tale circostanza, infatti, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795).

In assenza di richiesta di specifica, infine, anche la censura circa l'omessa motivazione quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata.Come anche recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite l'imputato -fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento- non può dolersi con ricorso per cassazione della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.628 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa, all'attendibilità del testimone, all'identificazione del ricorrente sulla base del rinvenimento del suo documento e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella della sentenza di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta alle censure già esposte nei motivi di appello. 2.1. Le questioni relative alla credibilità della persona offesa e del testimone Nmoye, anche in riferimento alla circostanza che lo stesso sarebbe stato sentito nel corso delle indagini senza interprete, non risultano essere state compiutamente articolate nei motivi di appello (cfr. il resoconto degli stessi indicato nella sentenza di appello, che il difensore non contesta, e anche l'atto di appello). Sotto tale profilo, comunque, la sentenza ora impugnata, con il rinvio alla ricostruzione contenuta nella pronuncia di primo grado, ha dato compiuto conto dello svolgimento dei fatti e alla coerente descrizione fornita da entrambi i testi sia in ordine all'aggressione che al successivo inseguimento, così che le eventuali e parziali difformità non inficiano la tenuta logica della conclusione quanto alla condotta posta in essere dall'autore del reato. Con specifico riferimento alle dichiarazioni del Nmoye, poi, deve rilevarsi come la circostanza che queste fossero, almeno in parte, diverse da quelle in inglese rese nel corso delle indagini e verbalizzate, risulta priva di rilievo. Entrambi giudici, infatti, hanno correttamente fondato le proprie conclusioni sulla testimonianza assunta in dibattimento in contraddittorio delle parti, anche spiegando come queste fossero state chiare e "lucide" sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Del tutto inconferenti, proprio in considerazione del fatto che i giudici di merito hanno utilizzato la testimonianza e non le precedenti dichiarazioni, pertanto, risultano le considerazioni contenute nel ricorso quanto alla presunta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e al mancato ricorso nel corso delle indagini all'interprete di lingua ingelese. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure in ordine all'identificazione del ricorrente come l'autore del reato. Sul punto, infatti, la Corte territoriale, richiamata appunto la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, al di là delle ulteriori e irrilevanti considerazioni, ha coerentemente fondato la conclusione sulla base delle dichiarazioni del teste Nnnoye, che ha riferito, anche in dibattimento, di avere trovato i documenti della persona che aveva inseguito immediatamente dopo i fatti ("io ho raccolto questi documenti che poi ho dato alla Polizia, di questo, ovviamente, della persona che aveva commesso la rapina", cfr. pag. 13 del verbale di trascrizioni allegato ai motivi di ricorso). 2.3. La questione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. non era stata oggetto di motivo di appello e non è consentita per la prima volta in questa sede. Per il riconoscimento di tale circostanza, infatti, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795). In assenza di richiesta di specifica, infine, anche la censura circa l'omessa motivazione quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata.Come anche recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite l'imputato -fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento- non può dolersi con ricorso per cassazione della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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