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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49728/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nelle FILIPPINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO Ill FATTO

1. Con sentenza n. 46209 del 7 novembre 2022 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva, già ridotta per il rito abbreviato, di undici anni di reclusione e 16.500 euro di multa, per i reati di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittigli in dodici capi d'imputazione, riconosciuta la continuazione anche con i reati, della medesima specie, giudicati dal Tribunale di Roma in quattro diverse sentenze divenute rrevocabili.

Osservava la Sesta Sezione che la Corte distrettuale, "dopo avere individuato il reato più grave in quello contestato nel capo 57) del giudizio abbreviato relativo a ben 152 cessioni di sostanza stupefacente (là dove il primo giudice non aveva fatto espresso riferimento ad alcun capo di imputazione, facendo riferimento alla pena base di anni 12 ed euro 18.000 di multa, già comprensivi della diminuzione per le attenuanti generiche), ha dapprima fissato l'entità della pena base in 12 anni di reclusione ed euro 21.000 di multa, riducendola per le attenuanti generiche ad anni 10 ed euro 15.000, e poi aumentato la stessa per la continuazione ad anni 12 ed euro 21.000 (in ragione di mesi 4 ed euro 1.000 per il capo 59 e mesi 2 ed euro 500 per ciascuno dei rimanenti capi), ridotta per il rito alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

Valutata infine la continuazione esterna rispetto a quattro sentenze definitive di condanna del Tribunale di Roma per analoghi reati, la pena è stata incrementata di mesi 9 di reclusione ed euro 1.125 per ciascuno dei reati di cui alle precedenti condanne, così determinandosi la pena finale in anni 11 di reclusione ed euro 16.500 di multa.

Nell'iter seguito dalla Corte territoriale non è dato individuare la pena-base stabilita per il delitto di cui al capo 57), al netto della continuazione interna al capo, né le modalità relative all'operatività delle attenuanti generiche, né il criterio di calcolo adottato per calcolare sia gli aumenti in relazione ai diversi episodi contestati nel reato indicato come più grave, sia quelli riguardanti gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269)".

La sentenza rescindente riteneva "altresì fondata la censura di violazione della legge processuale per l'omessa applicazione della diminuente del rito abbreviato all'esito conclusivo degli aumenti di pena anche per i reati in continuazione esterna, risultando viceversa che la stessa sia stata applicata prima di procedere ai suddetti aumenti e alla determinazione della pena finale complessiva.

Può dirsi ormai consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta in fase di cognizione la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio ordinario e, altri, di condanna all'esito di giudizio abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi opera la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen.

Ne consegue che la diminuzione deve essere applicata - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito abbreviato - sulla pena finale determinata dopo (non prima del) l'aumento disposto per i reati satellite, se definiti anch'essi con il rito abbreviato (Sez.

U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha operato la diminuzione per la scelta del rito abbreviato all'esito del calcolo per gli aumenti di pena per la continuazione interna.

Su tale pena diminuita è stato apportato un successivo e diverso aumento per la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con quattro sentenze definitive di condanna del Tribunale di Roma, pronunciate anch'esse all'esito di processi celebrati con rito abbreviato (v. p. 50- 51 della motivazione e gli allegati al ricorso), senza tuttavia provvedere su quest'ultimo incremento di pena alla diminuzione di un terzo che, al contrario, doveva essere calcolata, avendo i Giudici ritenuto più grave il delitto di cui al capo 57) del presente processo celebrato col rito abbreviato" La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, richiamate le indicazioni della sentenza rescindente, ha rideterminato la pena finale in otto anni, otto mesi, sedici giorni di reclusione e 15.200 euro di multa.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione" nonché per violazione della legge processuale per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in relazione alla determinazione della pena base, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche„ all'aumento per la continuazione, anche con riguardo alle sentenze già passate in giudicato.

In primo luogo, la pena base per A reato più grave, individuato nella cessione di 5 grammi di shaboo a [OSCURATO:PERSONA] contestato all'interno del capo 57), è stata immotivatamente determinata, quanto a quella detentiva, in nove anni e sei mesi di reclusione, pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, qualificabile ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla pena inflitta ad altri imputati per condotte analoghe.

In secondo luogo, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena base non è stata diminuita nella massima estensione possibile.

Inoltre, per ciascuna delle 151 cessioni residuali, contestate nel capo 57), la pena è stata determinata in cinque giorni di reclusione sebbene gli importi e i quantitativi ceduti fossero variabili.

Infine, l'assenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sono evidenti riguardo alla continuazione con i reati contestati negli altri capi d'imputazione e con quelli giudicati nelle quattro sentenze del Tribunale di Roma, divenute in precedenza irrevocabili.3.

Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato il clifensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. Va premesso che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

In ogni caso, la sentenza del giudice di rinvio - cori la quale la pena detentiva è stata ridotta di due anni, tre mesi e quattordici giorni di reclusione rispetto a quella inflitta nella sentenza di appello annullata (inferiore a quella determinata dal primo giudice) - è immune da vizi motivazionale e violazioni di legge.

3. In primo luogo, il punto della qualificazione giuridica del più grave reato contestato nell'ambito del capo 57) era precluso in quanto non oggetto del rinvio operato dalla sentenza rescindente, riguardante chiaramente il solo trattamento sanzionatorio.

Per detto reato la Corte ha determinato la pena base, quanto a quella detentiva, oggetto delle doglianze difensive, in nove anni e sei mesi di reclusione, vale a dire in misura non troppo lontana dal minimo edittale e assai distante dal medio edittale (di tredici anni).

Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferraric, Rv. 259142).

Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto).

Risulta tuttora condiviso insuperato l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.

4. La sentenza rescindente, nella determinazione della pena e della riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha evidenziato "la gravità dei fatti, la entità dei profitti ricavabili dalle plurime e ravvicinate cessioni e i precedenti specifici" dell'imputato.

In proposito va ribadito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebal , Rv. 268475).È priva di fondamento anche la doglianza, peraltro generica, relativa alla diversità di trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati, che tali erano soltanto in origine, considerato che al giudice del rinvio è stato demandato un nuovo esame solo di quello relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Va comunque ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 264020; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 21838 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252880, Giovane).

5. In ordine agli aumenti per la continuazione interna il ricorrente non ha indicato il concreto interesse a una differenziazione di trattamento per le altre 151 cessioni della pericolosa droga sintetica, neppure ipotizzabile in ragione dell'aumento assai modesto (cinque giorni di reclusione) determinato dal giudice del rinvio per ogni singola cessione.

Quanto agli aumenti di pena per i reati contestati negli altri capi d'imputazione e per quelli, della medesima specie, giudicati nelle quattro sentenze del Tribunale di Roma, va ricordato che da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ribadendo un principio già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato che, «qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale», dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite.Sulla scorta di tale pronuncia si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. peri. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti, considerato il minimo edittale previsto per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.

Nella sentenza impugnata neppure la motivazione sulla quantificazione della pena in aumento risulta mancante, contraddittoria o illogica, cosicché risulta inammissibile la censura con la quale, anche su questo aspetto, si sollecita di fatto una nuova valutazione della congruità della pena, preclusa alla Corte di legittimità.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in --agione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nelle FILIPPINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO Ill FATTO 1. Con sentenza n. 46209 del 7 novembre 2022 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva, già ridotta per il rito abbreviato, di undici anni di reclusione e 16.500 euro di multa, per i reati di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittigli in dodici capi d'imputazione, riconosciuta la continuazione anche con i reati, della medesima specie, giudicati dal Tribunale di Roma in quattro diverse sentenze divenute rrevocabili. Osservava la Sesta Sezione che la Corte distrettuale, "dopo avere individuato il reato più grave in quello contestato nel capo 57) del giudizio abbreviato relativo a ben 152 cessioni di sostanza stupefacente (là dove il primo giudice non aveva fatto espresso riferimento ad alcun capo di imputazione, facendo riferimento alla pena base di anni 12 ed euro 18.000 di multa, già comprensivi della diminuzione per le attenuanti generiche), ha dapprima fissato l'entità della pena base in 12 anni di reclusione ed euro 21.000 di multa, riducendola per le attenuanti generiche ad anni 10 ed euro 15.000, e poi aumentato la stessa per la continuazione ad anni 12 ed euro 21.000 (in ragione di mesi 4 ed euro 1.000 per il capo 59 e mesi 2 ed euro 500 per ciascuno dei rimanenti capi), ridotta per il rito alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa. Valutata infine la continuazione esterna rispetto a quattro sentenze definitive di condanna del Tribunale di Roma per analoghi reati, la pena è stata incrementata di mesi 9 di reclusione ed euro 1.125 per ciascuno dei reati di cui alle precedenti condanne, così determinandosi la pena finale in anni 11 di reclusione ed euro 16.500 di multa. Nell'iter seguito dalla Corte territoriale non è dato individuare la pena-base stabilita per il delitto di cui al capo 57), al netto della continuazione interna al capo, né le modalità relative all'operatività delle attenuanti generiche, né il criterio di calcolo adottato per calcolare sia gli aumenti in relazione ai diversi episodi contestati nel reato indicato come più grave, sia quelli riguardanti gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269)". La sentenza rescindente riteneva "altresì fondata la censura di violazione della legge processuale per l'omessa applicazione della diminuente del rito abbreviato all'esito conclusivo degli aumenti di pena anche per i reati in continuazione esterna, risultando viceversa che la stessa sia stata applicata prima di procedere ai suddetti aumenti e alla determinazione della pena finale complessiva. Può dirsi ormai consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta in fase di cognizione la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio ordinario e, altri, di condanna all'esito di giudizio abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi opera la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. Ne consegue che la diminuzione deve essere applicata - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito abbreviato - sulla pena finale determinata dopo (non prima del) l'aumento disposto per i reati satellite, se definiti anch'essi con il rito abbreviato (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). Nel caso in esame la Corte territoriale ha operato la diminuzione per la scelta del rito abbreviato all'esito del calcolo per gli aumenti di pena per la continuazione interna. Su tale pena diminuita è stato apportato un successivo e diverso aumento per la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con quattro sentenze definitive di condanna del Tribunale di Roma, pronunciate anch'esse all'esito di processi celebrati con rito abbreviato (v. p. 50- 51 della motivazione e gli allegati al ricorso), senza tuttavia provvedere su quest'ultimo incremento di pena alla diminuzione di un terzo che, al contrario, doveva essere calcolata, avendo i Giudici ritenuto più grave il delitto di cui al capo 57) del presente processo celebrato col rito abbreviato" La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, richiamate le indicazioni della sentenza rescindente, ha rideterminato la pena finale in otto anni, otto mesi, sedici giorni di reclusione e 15.200 euro di multa. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione" nonché per violazione della legge processuale per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in relazione alla determinazione della pena base, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche„ all'aumento per la continuazione, anche con riguardo alle sentenze già passate in giudicato. In primo luogo, la pena base per A reato più grave, individuato nella cessione di 5 grammi di shaboo a [OSCURATO:PERSONA] contestato all'interno del capo 57), è stata immotivatamente determinata, quanto a quella detentiva, in nove anni e sei mesi di reclusione, pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, qualificabile ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla pena inflitta ad altri imputati per condotte analoghe. In secondo luogo, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena base non è stata diminuita nella massima estensione possibile. Inoltre, per ciascuna delle 151 cessioni residuali, contestate nel capo 57), la pena è stata determinata in cinque giorni di reclusione sebbene gli importi e i quantitativi ceduti fossero variabili. Infine, l'assenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sono evidenti riguardo alla continuazione con i reati contestati negli altri capi d'imputazione e con quelli giudicati nelle quattro sentenze del Tribunale di Roma, divenute in precedenza irrevocabili.3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato il clifensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Va premesso che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In ogni caso, la sentenza del giudice di rinvio - cori la quale la pena detentiva è stata ridotta di due anni, tre mesi e quattordici giorni di reclusione rispetto a quella inflitta nella sentenza di appello annullata (inferiore a quella determinata dal primo giudice) - è immune da vizi motivazionale e violazioni di legge. 3. In primo luogo, il punto della qualificazione giuridica del più grave reato contestato nell'ambito del capo 57) era precluso in quanto non oggetto del rinvio operato dalla sentenza rescindente, riguardante chiaramente il solo trattamento sanzionatorio. Per detto reato la Corte ha determinato la pena base, quanto a quella detentiva, oggetto delle doglianze difensive, in nove anni e sei mesi di reclusione, vale a dire in misura non troppo lontana dal minimo edittale e assai distante dal medio edittale (di tredici anni). Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferraric, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto). Risulta tuttora condiviso insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi. 4. La sentenza rescindente, nella determinazione della pena e della riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha evidenziato "la gravità dei fatti, la entità dei profitti ricavabili dalle plurime e ravvicinate cessioni e i precedenti specifici" dell'imputato. In proposito va ribadito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebal , Rv. 268475).È priva di fondamento anche la doglianza, peraltro generica, relativa alla diversità di trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati, che tali erano soltanto in origine, considerato che al giudice del rinvio è stato demandato un nuovo esame solo di quello relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Va comunque ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 264020; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 21838 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252880, Giovane). 5. In ordine agli aumenti per la continuazione interna il ricorrente non ha indicato il concreto interesse a una differenziazione di trattamento per le altre 151 cessioni della pericolosa droga sintetica, neppure ipotizzabile in ragione dell'aumento assai modesto (cinque giorni di reclusione) determinato dal giudice del rinvio per ogni singola cessione. Quanto agli aumenti di pena per i reati contestati negli altri capi d'imputazione e per quelli, della medesima specie, giudicati nelle quattro sentenze del Tribunale di Roma, va ricordato che da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ribadendo un principio già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato che, «qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale», dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite.Sulla scorta di tale pronuncia si è affermato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. peri. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti, considerato il minimo edittale previsto per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati. Nella sentenza impugnata neppure la motivazione sulla quantificazione della pena in aumento risulta mancante, contraddittoria o illogica, cosicché risulta inammissibile la censura con la quale, anche su questo aspetto, si sollecita di fatto una nuova valutazione della congruità della pena, preclusa alla Corte di legittimità. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in --agione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara i