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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24965/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria che la sentenza n. 18853/2014, emessa nei confronti di costei il 19 novembre 2014 e indicata come irrevocabile il 16 gennaio 2015, in realtà non era divenuta irrevocabile, perché il relativo estratto contumaciale non era stato notificato all'imputata.

2. Con provvedimento del 12 luglio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, rilevando, per un verso, che, sebbene mancasse la relata di notifica dell'estratto contumaciale, vi era un'attestazione di un funzionario dell'Ufficio notifiche e protesti - UNEP - dalla quale risultava che detta notifica era avvenuta il 16 dicembre 2014 a cura di un ufficiale giudiziario, era stata annotata sul registro cronologico il 22 dicembre 2014, e alla nota era allegata copia del registro di passaggio in cui risultava tale annotazione; osservando, per altro verso, che i riferimenti delle predette annotazioni a "[OSCURATO:PERSONA]", anziché al vero nome dell'imputata, "[OSCURATO:PERSONA]", e all'avvocato "Muzzio", anziché all'avvocato "Muzzioli", vero difensore dell'imputata, dovevano essere considerati come semplici errori materiali che non inficiavano la notifica dell'estratto contumaciale.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.

Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto della mancanza di prova di avvenuta notifica dell'estratto contumaciale e non avrebbe dovuto ritenere superabili gli errori emergenti dall'estratto cronologico dell'Ufficio notifiche e protesti circa i nomi dell'imputata e del suo difensore.

4. La difesa ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che è invalida la notificazione di un atto di cui manchi la relata nel fascicolo, a nulla rilevando una successiva dichiarazione dell'ufficiale notificatore attestante l'avvenuta rituale esecuzione dell'incombente, in quanto la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali, sicché tale dichiarazione è inidonea a produrre gli effetti fidefacenti tipici della relata di notificazione (Sez. 2, Sentenza n. 283 del 23/09/2021, dep. 2022 Rv. 282511 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 24902 del 21/04/2011, Rv. 250926 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione non ha applicato il suddetto principio di diritto.

Per stabilire se l'estratto contumaciale era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe dovuto basarsi su attestazioni diverse dalla relata di notifica e provenienti da un funzionario dell'Ufficio notifiche e protesti ma, esercitando i suoi poteri di accertamento, avrebbe dovuto approfondire la ricerca per verificare se sussisteva una relata di notifica dell'estratto contumaciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe dovuto, quindi, decidere sull'incidente di esecuzione sulla base del risultato della ricerca.

2. In presenza di tale situazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione Tribunale di Roma, che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio ora riscontrato, rimanendo libero di decidere sull'incidente di esecuzione.

Sono assorbite, conseguentemente, le censure riguardanti le affermazioni del giudice dell'esecuzione circa la qualificazione in termini di irrilevanza degli errori della predetta attestazione sul nome della destinataria della notifica e di quello del suo difensore.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria che la sentenza n. 18853/2014, emessa nei confronti di costei il 19 novembre 2014 e indicata come irrevocabile il 16 gennaio 2015, in realtà non era divenuta irrevocabile, perché il relativo estratto contumaciale non era stato notificato all'imputata. 2. Con provvedimento del 12 luglio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, rilevando, per un verso, che, sebbene mancasse la relata di notifica dell'estratto contumaciale, vi era un'attestazione di un funzionario dell'Ufficio notifiche e protesti - UNEP - dalla quale risultava che detta notifica era avvenuta il 16 dicembre 2014 a cura di un ufficiale giudiziario, era stata annotata sul registro cronologico il 22 dicembre 2014, e alla nota era allegata copia del registro di passaggio in cui risultava tale annotazione; osservando, per altro verso, che i riferimenti delle predette annotazioni a "[OSCURATO:PERSONA]", anziché al vero nome dell'imputata, "[OSCURATO:PERSONA]", e all'avvocato "Muzzio", anziché all'avvocato "Muzzioli", vero difensore dell'imputata, dovevano essere considerati come semplici errori materiali che non inficiavano la notifica dell'estratto contumaciale. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto della mancanza di prova di avvenuta notifica dell'estratto contumaciale e non avrebbe dovuto ritenere superabili gli errori emergenti dall'estratto cronologico dell'Ufficio notifiche e protesti circa i nomi dell'imputata e del suo difensore. 4. La difesa ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che è invalida la notificazione di un atto di cui manchi la relata nel fascicolo, a nulla rilevando una successiva dichiarazione dell'ufficiale notificatore attestante l'avvenuta rituale esecuzione dell'incombente, in quanto la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali, sicché tale dichiarazione è inidonea a produrre gli effetti fidefacenti tipici della relata di notificazione (Sez. 2, Sentenza n. 283 del 23/09/2021, dep. 2022 Rv. 282511 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 24902 del 21/04/2011, Rv. 250926 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame il giudice dell'esecuzione non ha applicato il suddetto principio di diritto. Per stabilire se l'estratto contumaciale era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe dovuto basarsi su attestazioni diverse dalla relata di notifica e provenienti da un funzionario dell'Ufficio notifiche e protesti ma, esercitando i suoi poteri di accertamento, avrebbe dovuto approfondire la ricerca per verificare se sussisteva una relata di notifica dell'estratto contumaciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe dovuto, quindi, decidere sull'incidente di esecuzione sulla base del risultato della ricerca. 2. In presenza di tale situazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione Tribunale di Roma, che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio ora riscontrato, rimanendo libero di decidere sull'incidente di esecuzione. Sono assorbite, conseguentemente, le censure riguardanti le affermazioni del giudice dell'esecuzione circa la qualificazione in termini di irrilevanza degli errori della predetta attestazione sul nome della destinataria della notifica e di quello del suo difensore. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così
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