CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA IJT F 1-D Sul ricorso iscritto al numero 31049 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in uno con il ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 15329/2021, depositata in data 3 giugno 2021. Ax) Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato in data 2 dicembre 2021 ha chiesto la revocazione della ordinanza di questa Corte, sez. 6-5, n. 15329 del 3 giugno 2021 che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2348/03/2018 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Cosenza n. 5131/06/2015 di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento n. TD 3010102968/2014 relativo ad Irpef ed Irap per l'anno 2009; -l'Agenzia delle entrate rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -la causa non è di immediata evidenza decisoria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza; Cosi deciso in Roma in data 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] •dente Lucio LJjiciotti