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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13137/2026

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E APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva sub b); per il rigetto del ricorso nelresto.udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ladecisione del Tribunale di quella stessa città che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato FrancescoVentura – quale amministratore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A) e [OSCURATO:PERSONA].r.l. (capo B) - responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravateai sensi dell’art. 219 co. 2 L.F., per avere commesso più fatti di bancarotta, condannandolo,previa esclusione della contestata recidiva, alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie dilegge.1.1.

In particolare, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole delle seguenti condotte:- sottrazione e occultamento dei libri e delle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con sentenza del 18 marzo 2015, e della [OSCURATO:PERSONA] s..r.l., dichiaratafallita con sentenza del 22 settembre 2016;- distrazione o occultamento dall’attivo fallimentare di tre automezzi di proprietà dellaVerimmobiliare s.r.l. e di tre immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA];2.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula quattro motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e vizi dellamotivazione, sub specie di travisamento della prova, con riguardo alla bancarotta patrimonialecontestata nel capo B).

Premesso che al ricorrente è contestato di avere distratto alcuni cespitiimmobiliari di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, la Corte di appello ha travisato la provariguardante i trasferimenti effettuati dalla fallita in favore di alcuni creditori sociali a titolo dipagamento dei debiti della società nei confronti dei fornitori, sostenendone la distrazione, senza,però, tenere conto della documentazione depositata, fin dal primo grado di giudizio, dalla difesadel ricorrente; in specie, ci si riferisce all’ispezione ipotecaria attestante il reale trasferimentodegli immobili alle società creditrici della fallita, rappresentativa della cessione in permuta deipredetti cespiti in favore di creditori-fornitori.

Di qui, la radicale impossibilità di assegnare aglieconomiche a finalità estranee all’oggetto sociale e, quindi, mancando l’elemento del pregiudizioin danno dei creditori.2.2.

Erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione in relazione allabancarotta patrimoniale di cui al capo A).

Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe provatol’incidenza sul patrimonio della società e, quindi, sulla garanzia dei creditori della società, delladistrazione di tre veicoli vetusti – di scarso valore economico – non rinvenuti dalla curatela.2.3.

Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla bancarotta documentale di cui al capoA), lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe evidenziato elementi fattuali specifici,ulteriori rispetto alla mera scomparsa dei libri sociali delle due società amministrate dalricorrente, mai consegnati alla curatela, tali da giustificare il dolo specifico richiesto dallafattispecie astratta ai fini della attribuibilità soggettiva del fatto.2.4.

Con il quarto motivo, ci si duole del vizio di motivazione in merito al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.

In particolare, si deduce che la pluralità dei fatti di bancarottaè elemento già considerato ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F.; che il ruoloamministrativo nella società è presupposto soggettivo del delitto di bancarotta; che il precedentevalorizzato contrasta con il diniego della recidiva, con la quale le circostanze attenuanti generichecondividono la logica rieducativa.3) Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 11/11/2025, motivi nuovi, insistendo suitemi oggetto del ricorso, nonché, due memorie in data 12/11/2025 e 20/11/2025, anche inreplica alle conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio.

In particolare, sono fondati i motivi afferenti sia alla bancarotta distrattiva che a quelladocumentale, restando assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.2.

In primo luogo, deve darsi atto dell’errore contenuto nell’imputazione avente riguardoalla data di consumazione della bancarotta relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , di cui alcapo B.2.1.

Invero, in considerazione della data in cui è intervenuto il fallimento, la consumazionedella bancarotta deve intendersi riferita alla data del 22 settembre 2016, costituendo ladichiarazione di fallimento il momento consumativo del reato (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014,Rv. 260577), ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente(Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800), principio valido sia nel caso in cui la sentenzadi fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, sia qualorala si ritenga condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114).3.

E’ fondato il motivo con cui la Difesa sostiene che non sarebbero stati oggetto didistrazione i cespiti immobiliari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo che il trasferimentotrovi causa in una cessione in permuta, prospettazione in relazione alla quale la Corte di appelloha prodotto una motivazione meramente assertiva e, comunque, del tutto incongruente con glielementi di prova forniti dalla difesa dell’appellante.3.1.

Come premesso, all’imputato, si imputa, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA].r.l., di avere distratto dall’attivo fallimentare beni immobili di proprietà della società.3.2.

Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che il primo giudice aveva ritenutointegrata la contestata condotta distrattiva avuto riguardo a tre beni immobili, costituiti da undeposito, da un manufatto in cemento armato e da una porzione di terreno (pag. 7 sentenzaimpugnata).3.3.Tenuto conto dell’oggetto sociale (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società immobiliare), iltrasferimento di immobili può assumere connotazioni distrattive in quanto effettuato senzaincasso del corrispettivo o a prezzo incongruo o, comunque, in assenza di contropartita;diversamente, l’atto di vendita risulta neutro da un punto di vista patrimoniale.3.4.

La sentenza impugnata - a fronte del rilievo mosso dalla difesa, volto a contestare lanatura distrattiva del trasferimento dei beni immobili genericamente evocati nell’attod’imputazione, con cui deduceva che si era trattato di cessioni in permuta in favore di creditori-fornitori (che, infatti, non si erano insinuati al passivo) - dopo avere fatto riferimento atrasferimenti posti in essere nel 2014 (riferendo di “cessioni di numerosi immobili per unconsistente valore”), che nulla hanno a che fare con i tre beni cespiti sopra indicati, ha rigettatoil motivo d’appello con motivazione assertiva e piuttosto oscura, laddove ha affermato che, allaluce del contenuto della relazione del curatore e del processo verbale della G.d.F., “nonrisulta(ndo) documentato il dedotto trasferimento".3.5.E’ chiaro, invero, come, in assenza di trasferimento, neppure potrebbe configurarsi lacondotta distrattiva contestata, dal momento che, in tal caso, il bene sarebbe rimasto nelpatrimonio della fallita, cosicchè, così intesa, l’affermazione della Corte di appello risulta del tuttoillogica.3.6.Ove, invece, si ritenesse, secondo ragione, che la Corte di appello abbia inteso affermareche non risulta documentato il trasferimento nei termini in cui l’ha dedotto la difesa, ovvero iltrasferimento di immobili a soddisfazione del credito vantato da alcuni fornitori, per consistentiforniture effettuate in favore della fallita, la motivazione risulta ugualmente censurabile giacchèdel tutto apparente, laddove omette il dovuto confronto con il corrispondente motivo d’appello,senza chiarire le ragioni per le quali il trasferimento di immobili abbia assunto connotatidistrattivi, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa renda plausibile, anche tenutoconto dell’oggetto sociale della fallita, la tesi difensiva.3.7.

Il giudice del rinvio dovrà, dunque, farsi carico di colmare la descritta lacunaargomentativa, e confrontarsi con la situazione concreta in scrutinio, in ragione dell’oggettosociale della fallita e tenuto conto della documentazione posta a sostegno della tesi difensiva,circa la natura affatto distrattiva del trasferimento dei beni immobili di proprietà della fallita.4.

Parimenti fondata la doglianza che aggredisce la motivazione della sentenza impugnatacon riguardo alla affermata distrazione dei veicoli di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].(capo A).

Il vizio argomentativo sta nell’omesso confronto con le deduzioni difensive circa laobsolescenza dei veicoli, e nell’avere immotivatamente obliterato lo scrutinio, purespecificamente sollecitato, in merito alle conseguenze della distrazione degli automezzi sul dannoconcreto al ceto creditizio.4.1.

Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta perdistrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beninon rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), inpresenza della quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore,della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385),in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall., hanno (anche) direttoriferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui gravain vista della conservazione delle ragioni creditorie.

In altri termini, a fronte del sicuro ingressonel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruirela destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime sianostate sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolositàdi tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese (Sez. 5, Sentenza n. 22894 del17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 7048 del27/11/2008, Rv.243295; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411).

L’indirizzo si fondasulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l’imprenditore assume una posizione digaranzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa perl’adempimento delle obbligazioni sociali.

Da qui, la diretta responsabilità dell’imprenditore, qualegestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell’integrità della garanzia.

La perditaingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alleaspettative dei creditori e integra, pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie dellabancarotta fraudolenta.

Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell’oneredella prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte dellaprocedura e in assenza di giustificazione al riguardo (nel senso di dare conto di spese, perdite ooneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche inragione dell’obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8 comma 3 della leggefallimentare, con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui vieneinterpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittimasollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestoredell’impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011,rv.249715), derivando, in caso contrario, la valida presunzione della loro dolosa distrazione,essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esattadimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep.2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204).4.2.

Nella specie, è incontroversa la previa disponibilità del semirimorchio e dell’autocarrocon gru, mentre, quanto all’autocarro Iveco, i giudici di merito hanno chiarito che il contratto dinolo a freddo prodotto dalla difesa era privo di sottoscrizione e che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] la quale il mezzo si trovava in Kossovo era rimasta del tutto indimostrata.

In ragionedella pacifica previa disponibilità e del mancato rinvenimento dei tre automezzi indicati inimputazione, i giudici di merito hanno ritenuto provata la contestata condotta distrattiva inapplicazione dei principi sopra richiamati.4.3.

Quanto poi alla asserita vetustà del semirimorchio e dell’autocarro con gru, la Corted’appello, in assenza di elementi contabili o ulteriori dati obiettivi individuanti un valore dei benipari a zero, ha fatto riferimento al principio di diritto secondo il quale la bancarotta fraudolentaper distrazione ben può essere integrata dalla dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccatidal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenzaeconomica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, acostituire garanzia per i creditori (Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).4.4.

Nondimeno, tale principio va posto in correlazione con l’esegesi giurisprudenziale, che,in aderenza a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritiene che taledelitto resti integrato non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma dalla sola distrazioneconcretamente idonea ad arrecare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolola garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa.4.4.1.

Non vi è dubbio, infatti, che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigmatipologico del delitto previsto dall'art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, L. fall., secondo loschema del reato di pericolo concreto, con particolare riguardo - per quel che interessa nellapresente analisi - alla condotta dell'imprenditore che abbia distratto, occultato, dissimulato,distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017,Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema dibancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv.269019), richiedendosi che la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio ex ante(ancorchè al momento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli attidepauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010,alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchè realizzata in un tempo lontano dal fallimento,se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società(Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024,Rv. 287059).4.4.2.

Dunque, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare – che è unreato di pericolo concreto - l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolol'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere talefino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare.

Il pericolo previsto dallabancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, come ribadito da Sez. u.n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamentoa creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di proceduraconcorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardarein primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivoe che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessivedell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è talerelativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione lapermanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura dellaprocedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza fattori non imputabili, come untracollo economico.4.4.3.

In sostanza, la giurisprudenza, a partire dalla sentenza ‘Palitta’ già citata, ha avvertitol'interprete della necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante (o il depauperamentocomunque causato della massa attiva) non semplicemente al "concetto di distrazione" in séconsiderato ed in qualunque tempo realizzato, bensì a qualità, natura e oggetto del distacco, chedeve sempre rappresentare "una sottrazione, un permanente segno "meno" nel patrimoniointeso come garanzia per la massa dei creditori.

L’orientamento che ha preso piede nellagiurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche cheschiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare edapprofondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale.

In tale ottica, l'offesa provocatadal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deveessere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare leaspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nellaprospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezzatout court, ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioèa mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa (Sez. 5 -n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).4.4.

Il ricorso, e prima ancora l’appello, facendo leva sulla vetustà dei veicoli distratti,hanno inteso porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata, nell'egida dellabancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto.

La difesa ha, infatti, posto in luce ilvalore quasi nullo dei beni sottratti, da cui deriverebbe la conseguente inoffensività dellacondotta di reato, che, proprio per l'irrilevanza del valore economico dei beni mai rinvenuti eritenuti distratti, sarebbe inidonea ad arrecare pregiudizio ai creditori.4.5.

A fronte di tale specifica deduzione non può ignorarsi l’istanza difensiva che chiede laverifica dell’offensività del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare, secondo i canoniinterpretativi declinati dal diritto vivente, ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità alla lucedei principi costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] di merito non può esimersi, cioè, dal misurarsi con l'esegesicostituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare,che declinandolo quale reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr.anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), impone di valutare la rilevanzapenale delle condotte e la loro offensività in base all'idoneità ex ante degli atti depauperativi amettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametrospazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio, entro il quale l'apprezzamento di unostato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione diogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo).4.6.

Va, dunque, ribadito:- il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarottafraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a dire come ipotesi criminosache, basandosi sulla constatazione tout court dell'esistenza dell'atto distrattivo, si affidi ad unacatena di presunzioni fondate sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio,destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale,- che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericoloconcreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza delpatrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare,- che, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla meraconstatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità deldistacco patrimoniale.- che, fermo restando il principio consolidato, secondo cui la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancatadimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, la "qualità" della distrazionedeve essere accertata dal giudice d'appello, per consentire la verifica necessaria sulla pericolositàreale della condotta rispetto alla garanzia dei creditori sociali.4.7.

Ed è proprio la qualità del distacco patrimoniale che viene in rilievo nel caso in esame,data l'obiezione difensiva riferita al valore quasi nullo della massa attiva ritenuta dolosamentedistratta dal ricorrente – costituita da tre mezzi meccanici - e alla non adeguata considerazionedi tale variabile da parte del giudice d'appello.4.7.1.

Invece, la sentenza impugnata, pur dando atto di un valore attualizzato minimale deibeni strumentali sottratti in ragione della obsolescenza, si è limitata a sostenere che si tratta dibeni “che avevano quanto meno un valore in termini di rottamazione” disallineandosi rispettoalla corretta prospettiva ermeneutica invocata dal ricorrente e volta a determinare il valoreeconomico effettivo da attribuire ai beni contestati come distratti, al fine di orientare la verificanecessaria circa la pericolosità concreta della condotta.4.7.2.

Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte d'Appello dovrà affrontare il tema, lasciatoirrisolto dalla sentenza impugnata, della esatta configurazione della condotta distrattiva dei treveicoli della fallita, con le segnalate ricadute sullo scrutinio della pericolosità in concreto dellacondotta distrattiva, vale a dire sul se essa sia stata idonea a mettere a rischio la garanziapatrimoniale dei creditori dell'impresa fallita.5.

I descritti vizi motivazionali, che danno luogo all’annullamento della sentenza impugnatacon riferimento ai fatti distrattivi, producono ricadute anche sulla tenuta della motivazioneafferente alla bancarotta distrattiva, che è incentrata - quanto al giudizio inferenziale chesorregge il dolo specifico, richiesto per la integrazione della bancarotta documentale persottrazione/occultamento delle scritture contabili - sullo scopo di recare pregiudizio ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e, dunque, di occultare le distrazioni.

Si legge,infatti, nella sentenza impugnata, che “tale scopo ben può essere desunto ….dalle circostanzedel fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta”.5.1.

Come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2prevede due fattispecie alternative: quella di occultamento delle scritture contabili, che consistenella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto formadella omessa tenuta, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in mododa rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita,che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenutadella contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, nonessendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (ex multis,Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).5.2.

Nel caso in esame, l'imputazione riguarda la sottrazione dei libri e delle scritturecontabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, conl’ultroneo richiamo alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.5.3.

La Corte d’appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto integrato il reato dibancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, sia sotto il profilo oggettivo (consegnaparziale e assolutamente frammentaria delle scritture contabili, mancata consegna del libroinventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società), sia sotto il profilosoggettivo.

Il dolo specifico, in particolare, è stato logicamente tratto dalla mancata tenuta dellibro inventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società (e, dunque, dal 1999)e dalla frammentaria consegna delle ulteriori scritture contabili, nonché dalle accertate condottedistrattive, le quali, in particolare, avrebbero potuto fornire la copertura argomentativa alragionamento inferenziale, giacchè le operazioni fraudolente commesse sulle scritture contabilisono di regola funzionali all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi delpatrimonio sociale (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800).5.4.

Anche il profilo dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale dovrà, pertanto,essere rivalutato nel giudizio di rinvio.6.

L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l‘annullamento della sentenza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in meritoalla bancarotta distrattiva e a quella documentale, contestate nei capi A) e B), restando assorbitoil tema relativo alle circostanze attenuanti generiche, da scrutinarsi eventualmente all’esito delgiudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva sub b); per il rigetto del ricorso nelresto.udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato ladecisione del Tribunale di quella stessa città che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato FrancescoVentura – quale amministratore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A) e [OSCURATO:PERSONA].r.l. (capo B) - responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravateai sensi dell’art. 219 co. 2 L.F., per avere commesso più fatti di bancarotta, condannandolo,previa esclusione della contestata recidiva, alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie dilegge.1.1. In particolare, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole delle seguenti condotte:- sottrazione e occultamento dei libri e delle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con sentenza del 18 marzo 2015, e della [OSCURATO:PERSONA] s..r.l., dichiaratafallita con sentenza del 22 settembre 2016;- distrazione o occultamento dall’attivo fallimentare di tre automezzi di proprietà dellaVerimmobiliare s.r.l. e di tre immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA];2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula quattro motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e vizi dellamotivazione, sub specie di travisamento della prova, con riguardo alla bancarotta patrimonialecontestata nel capo B). Premesso che al ricorrente è contestato di avere distratto alcuni cespitiimmobiliari di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, la Corte di appello ha travisato la provariguardante i trasferimenti effettuati dalla fallita in favore di alcuni creditori sociali a titolo dipagamento dei debiti della società nei confronti dei fornitori, sostenendone la distrazione, senza,però, tenere conto della documentazione depositata, fin dal primo grado di giudizio, dalla difesadel ricorrente; in specie, ci si riferisce all’ispezione ipotecaria attestante il reale trasferimentodegli immobili alle società creditrici della fallita, rappresentativa della cessione in permuta deipredetti cespiti in favore di creditori-fornitori. Di qui, la radicale impossibilità di assegnare aglieconomiche a finalità estranee all’oggetto sociale e, quindi, mancando l’elemento del pregiudizioin danno dei creditori.2.2. Erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione in relazione allabancarotta patrimoniale di cui al capo A). Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe provatol’incidenza sul patrimonio della società e, quindi, sulla garanzia dei creditori della società, delladistrazione di tre veicoli vetusti – di scarso valore economico – non rinvenuti dalla curatela.2.3. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla bancarotta documentale di cui al capoA), lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe evidenziato elementi fattuali specifici,ulteriori rispetto alla mera scomparsa dei libri sociali delle due società amministrate dalricorrente, mai consegnati alla curatela, tali da giustificare il dolo specifico richiesto dallafattispecie astratta ai fini della attribuibilità soggettiva del fatto.2.4. Con il quarto motivo, ci si duole del vizio di motivazione in merito al diniego dellecircostanze attenuanti generiche. In particolare, si deduce che la pluralità dei fatti di bancarottaè elemento già considerato ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F.; che il ruoloamministrativo nella società è presupposto soggettivo del delitto di bancarotta; che il precedentevalorizzato contrasta con il diniego della recidiva, con la quale le circostanze attenuanti generichecondividono la logica rieducativa.3) Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 11/11/2025, motivi nuovi, insistendo suitemi oggetto del ricorso, nonché, due memorie in data 12/11/2025 e 20/11/2025, anche inreplica alle conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio. In particolare, sono fondati i motivi afferenti sia alla bancarotta distrattiva che a quelladocumentale, restando assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.2. In primo luogo, deve darsi atto dell’errore contenuto nell’imputazione avente riguardoalla data di consumazione della bancarotta relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , di cui alcapo B.2.1. Invero, in considerazione della data in cui è intervenuto il fallimento, la consumazionedella bancarotta deve intendersi riferita alla data del 22 settembre 2016, costituendo ladichiarazione di fallimento il momento consumativo del reato (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014,Rv. 260577), ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente(Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800), principio valido sia nel caso in cui la sentenzadi fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, sia qualorala si ritenga condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114).3. E’ fondato il motivo con cui la Difesa sostiene che non sarebbero stati oggetto didistrazione i cespiti immobiliari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo che il trasferimentotrovi causa in una cessione in permuta, prospettazione in relazione alla quale la Corte di appelloha prodotto una motivazione meramente assertiva e, comunque, del tutto incongruente con glielementi di prova forniti dalla difesa dell’appellante.3.1. Come premesso, all’imputato, si imputa, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA].r.l., di avere distratto dall’attivo fallimentare beni immobili di proprietà della società.3.2. Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che il primo giudice aveva ritenutointegrata la contestata condotta distrattiva avuto riguardo a tre beni immobili, costituiti da undeposito, da un manufatto in cemento armato e da una porzione di terreno (pag. 7 sentenzaimpugnata).3.3.Tenuto conto dell’oggetto sociale (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società immobiliare), iltrasferimento di immobili può assumere connotazioni distrattive in quanto effettuato senzaincasso del corrispettivo o a prezzo incongruo o, comunque, in assenza di contropartita;diversamente, l’atto di vendita risulta neutro da un punto di vista patrimoniale.3.4. La sentenza impugnata - a fronte del rilievo mosso dalla difesa, volto a contestare lanatura distrattiva del trasferimento dei beni immobili genericamente evocati nell’attod’imputazione, con cui deduceva che si era trattato di cessioni in permuta in favore di creditori-fornitori (che, infatti, non si erano insinuati al passivo) - dopo avere fatto riferimento atrasferimenti posti in essere nel 2014 (riferendo di “cessioni di numerosi immobili per unconsistente valore”), che nulla hanno a che fare con i tre beni cespiti sopra indicati, ha rigettatoil motivo d’appello con motivazione assertiva e piuttosto oscura, laddove ha affermato che, allaluce del contenuto della relazione del curatore e del processo verbale della G.d.F., “nonrisulta(ndo) documentato il dedotto trasferimento".3.5.E’ chiaro, invero, come, in assenza di trasferimento, neppure potrebbe configurarsi lacondotta distrattiva contestata, dal momento che, in tal caso, il bene sarebbe rimasto nelpatrimonio della fallita, cosicchè, così intesa, l’affermazione della Corte di appello risulta del tuttoillogica.3.6.Ove, invece, si ritenesse, secondo ragione, che la Corte di appello abbia inteso affermareche non risulta documentato il trasferimento nei termini in cui l’ha dedotto la difesa, ovvero iltrasferimento di immobili a soddisfazione del credito vantato da alcuni fornitori, per consistentiforniture effettuate in favore della fallita, la motivazione risulta ugualmente censurabile giacchèdel tutto apparente, laddove omette il dovuto confronto con il corrispondente motivo d’appello,senza chiarire le ragioni per le quali il trasferimento di immobili abbia assunto connotatidistrattivi, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa renda plausibile, anche tenutoconto dell’oggetto sociale della fallita, la tesi difensiva.3.7. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, farsi carico di colmare la descritta lacunaargomentativa, e confrontarsi con la situazione concreta in scrutinio, in ragione dell’oggettosociale della fallita e tenuto conto della documentazione posta a sostegno della tesi difensiva,circa la natura affatto distrattiva del trasferimento dei beni immobili di proprietà della fallita.4. Parimenti fondata la doglianza che aggredisce la motivazione della sentenza impugnatacon riguardo alla affermata distrazione dei veicoli di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].(capo A). Il vizio argomentativo sta nell’omesso confronto con le deduzioni difensive circa laobsolescenza dei veicoli, e nell’avere immotivatamente obliterato lo scrutinio, purespecificamente sollecitato, in merito alle conseguenze della distrazione degli automezzi sul dannoconcreto al ceto creditizio.4.1. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta perdistrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beninon rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), inpresenza della quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore,della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385),in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall., hanno (anche) direttoriferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui gravain vista della conservazione delle ragioni creditorie. In altri termini, a fronte del sicuro ingressonel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruirela destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime sianostate sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolositàdi tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese (Sez. 5, Sentenza n. 22894 del17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 7048 del27/11/2008, Rv.243295; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411). L’indirizzo si fondasulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l’imprenditore assume una posizione digaranzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa perl’adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell’imprenditore, qualegestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell’integrità della garanzia. La perditaingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alleaspettative dei creditori e integra, pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie dellabancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell’oneredella prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte dellaprocedura e in assenza di giustificazione al riguardo (nel senso di dare conto di spese, perdite ooneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche inragione dell’obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8 comma 3 della leggefallimentare, con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui vieneinterpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittimasollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestoredell’impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011,rv.249715), derivando, in caso contrario, la valida presunzione della loro dolosa distrazione,essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esattadimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep.2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204).4.2. Nella specie, è incontroversa la previa disponibilità del semirimorchio e dell’autocarrocon gru, mentre, quanto all’autocarro Iveco, i giudici di merito hanno chiarito che il contratto dinolo a freddo prodotto dalla difesa era privo di sottoscrizione e che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] la quale il mezzo si trovava in Kossovo era rimasta del tutto indimostrata. In ragionedella pacifica previa disponibilità e del mancato rinvenimento dei tre automezzi indicati inimputazione, i giudici di merito hanno ritenuto provata la contestata condotta distrattiva inapplicazione dei principi sopra richiamati.4.3. Quanto poi alla asserita vetustà del semirimorchio e dell’autocarro con gru, la Corted’appello, in assenza di elementi contabili o ulteriori dati obiettivi individuanti un valore dei benipari a zero, ha fatto riferimento al principio di diritto secondo il quale la bancarotta fraudolentaper distrazione ben può essere integrata dalla dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccatidal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenzaeconomica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, acostituire garanzia per i creditori (Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).4.4. Nondimeno, tale principio va posto in correlazione con l’esegesi giurisprudenziale, che,in aderenza a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritiene che taledelitto resti integrato non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma dalla sola distrazioneconcretamente idonea ad arrecare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolola garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa.4.4.1. Non vi è dubbio, infatti, che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigmatipologico del delitto previsto dall'art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, L. fall., secondo loschema del reato di pericolo concreto, con particolare riguardo - per quel che interessa nellapresente analisi - alla condotta dell'imprenditore che abbia distratto, occultato, dissimulato,distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017,Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema dibancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv.269019), richiedendosi che la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio ex ante(ancorchè al momento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli attidepauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010,alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchè realizzata in un tempo lontano dal fallimento,se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società(Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024,Rv. 287059).4.4.2. Dunque, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare – che è unreato di pericolo concreto - l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolol'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere talefino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Il pericolo previsto dallabancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, come ribadito da Sez. u.n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamentoa creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di proceduraconcorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardarein primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivoe che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessivedell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è talerelativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione lapermanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura dellaprocedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza fattori non imputabili, come untracollo economico.4.4.3. In sostanza, la giurisprudenza, a partire dalla sentenza ‘Palitta’ già citata, ha avvertitol'interprete della necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante (o il depauperamentocomunque causato della massa attiva) non semplicemente al "concetto di distrazione" in séconsiderato ed in qualunque tempo realizzato, bensì a qualità, natura e oggetto del distacco, chedeve sempre rappresentare "una sottrazione, un permanente segno "meno" nel patrimoniointeso come garanzia per la massa dei creditori. L’orientamento che ha preso piede nellagiurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche cheschiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare edapprofondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l'offesa provocatadal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deveessere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare leaspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nellaprospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezzatout court, ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioèa mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa (Sez. 5 -n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).4.4. Il ricorso, e prima ancora l’appello, facendo leva sulla vetustà dei veicoli distratti,hanno inteso porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata, nell'egida dellabancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto. La difesa ha, infatti, posto in luce ilvalore quasi nullo dei beni sottratti, da cui deriverebbe la conseguente inoffensività dellacondotta di reato, che, proprio per l'irrilevanza del valore economico dei beni mai rinvenuti eritenuti distratti, sarebbe inidonea ad arrecare pregiudizio ai creditori.4.5. A fronte di tale specifica deduzione non può ignorarsi l’istanza difensiva che chiede laverifica dell’offensività del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare, secondo i canoniinterpretativi declinati dal diritto vivente, ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità alla lucedei principi costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] di merito non può esimersi, cioè, dal misurarsi con l'esegesicostituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare,che declinandolo quale reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr.anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), impone di valutare la rilevanzapenale delle condotte e la loro offensività in base all'idoneità ex ante degli atti depauperativi amettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametrospazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio, entro il quale l'apprezzamento di unostato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione diogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo).4.6. Va, dunque, ribadito:- il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarottafraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a dire come ipotesi criminosache, basandosi sulla constatazione tout court dell'esistenza dell'atto distrattivo, si affidi ad unacatena di presunzioni fondate sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio,destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale,- che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericoloconcreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza delpatrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare,- che, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla meraconstatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità deldistacco patrimoniale.- che, fermo restando il principio consolidato, secondo cui la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancatadimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, la "qualità" della distrazionedeve essere accertata dal giudice d'appello, per consentire la verifica necessaria sulla pericolositàreale della condotta rispetto alla garanzia dei creditori sociali.4.7. Ed è proprio la qualità del distacco patrimoniale che viene in rilievo nel caso in esame,data l'obiezione difensiva riferita al valore quasi nullo della massa attiva ritenuta dolosamentedistratta dal ricorrente – costituita da tre mezzi meccanici - e alla non adeguata considerazionedi tale variabile da parte del giudice d'appello.4.7.1. Invece, la sentenza impugnata, pur dando atto di un valore attualizzato minimale deibeni strumentali sottratti in ragione della obsolescenza, si è limitata a sostenere che si tratta dibeni “che avevano quanto meno un valore in termini di rottamazione” disallineandosi rispettoalla corretta prospettiva ermeneutica invocata dal ricorrente e volta a determinare il valoreeconomico effettivo da attribuire ai beni contestati come distratti, al fine di orientare la verificanecessaria circa la pericolosità concreta della condotta.4.7.2. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte d'Appello dovrà affrontare il tema, lasciatoirrisolto dalla sentenza impugnata, della esatta configurazione della condotta distrattiva dei treveicoli della fallita, con le segnalate ricadute sullo scrutinio della pericolosità in concreto dellacondotta distrattiva, vale a dire sul se essa sia stata idonea a mettere a rischio la garanziapatrimoniale dei creditori dell'impresa fallita.5. I descritti vizi motivazionali, che danno luogo all’annullamento della sentenza impugnatacon riferimento ai fatti distrattivi, producono ricadute anche sulla tenuta della motivazioneafferente alla bancarotta distrattiva, che è incentrata - quanto al giudizio inferenziale chesorregge il dolo specifico, richiesto per la integrazione della bancarotta documentale persottrazione/occultamento delle scritture contabili - sullo scopo di recare pregiudizio ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e, dunque, di occultare le distrazioni. Si legge,infatti, nella sentenza impugnata, che “tale scopo ben può essere desunto ….dalle circostanzedel fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta”.5.1. Come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2prevede due fattispecie alternative: quella di occultamento delle scritture contabili, che consistenella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto formadella omessa tenuta, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in mododa rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita,che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenutadella contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, nonessendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (ex multis,Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).5.2. Nel caso in esame, l'imputazione riguarda la sottrazione dei libri e delle scritturecontabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, conl’ultroneo richiamo alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.5.3. La Corte d’appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto integrato il reato dibancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, sia sotto il profilo oggettivo (consegnaparziale e assolutamente frammentaria delle scritture contabili, mancata consegna del libroinventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società), sia sotto il profilosoggettivo. Il dolo specifico, in particolare, è stato logicamente tratto dalla mancata tenuta dellibro inventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società (e, dunque, dal 1999)e dalla frammentaria consegna delle ulteriori scritture contabili, nonché dalle accertate condottedistrattive, le quali, in particolare, avrebbero potuto fornire la copertura argomentativa alragionamento inferenziale, giacchè le operazioni fraudolente commesse sulle scritture contabilisono di regola funzionali all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi delpatrimonio sociale (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800).5.4. Anche il profilo dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale dovrà, pertanto,essere rivalutato nel giudizio di rinvio.6. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l‘annullamento della sentenza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in meritoalla bancarotta distrattiva e a quella documentale, contestate nei capi A) e B), restando assorbitoil tema relativo alle circostanze attenuanti generiche, da scrutinarsi eventualmente all’esito delgiudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 13137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris