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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 26058/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16523- 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 22 , presso lo studio dell'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con gli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CONSIGLIO dell’ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -2- -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA-resistente - avverso la decisione n. 5/2021 del [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 31/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con delibera n. 11 dell’11 novembre 2019, assunta all’unanimità, il III Collegio di disciplina del Consiglio di Disciplina istituito presso il Consiglio dell’ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Genova inflisse all’architetto [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 36 giorni,per non aver egli acquisito n. 36 crediti formativi minimi obbligatori,nel triennio 2014-2016.

In particolare, all’architetto era stata contestata la violazione dell’art. 7, primo comma , del d .P.R. n. 137/2012, dell’art. 9 , primo comma e dell’art. 11, primo comma, del codice deontologico nel testo in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017, nonché del secondo comma dell’art. 9 del codice deontologico, nel testo in vigore dal 29 settembre 2016.

2. Con decisione n. 5/2021,il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori respinse l’impugnazione di Campanini: ritenne, infatti, infondate, per quel che qui ancora rileva, le censure relative all’incompetenza del Collegio di disciplina alla pronuncia del provvedimento disciplinare, al difetto di istruttoria e di Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -3- motivazione, all’automatismo del calcolo della misura della sanzione di cui all’art. 9, all’assegnazione delle pratiche all’interno del Consiglio, alla mancanza di una espressa dichiarazione preventiva di assenza di incompatibilità; dichiarò, quindi,inammissibile la richiesta di sanatoria, perché esorbitante dalle sue competenze.

3. Avverso la decisione n. 5/2021 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, illustrati da successiva memoria; il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova ha resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 44 del r.d. n.2537 del 1925 e dell’art. 3 l.n. 241/1990 , nonché, in riferimento a i n. 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione: il provvedimento disciplinare sarebbe viziato per incompetenza, in quanto pronunciato daun Collegio discip linare e non dal Presidente del Consiglio di disciplina o dal Consiglio di d isciplina in composizione collegiale.

1.1. Il motivo è evidentemente infondato .

Correttamente il Consiglio nazionale ha escluso un vizio di competenza, atteso che, secondo la previsione dell’art.8 del d.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), proprio invocato dal ricorrente, e, poi, dal comma 3 dell’art. 1 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -4- dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, a norma dell’articolo 8, comma 3, suindicato, con delibera del 16 novembre 2012, «nei Consigli di disciplina territoriali con più di 3 componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da 3 consiglieri».

L’articolazione in Collegi ricorre, dunque, in conseguenza della dimensione numerica del Consiglio di disciplina: a ciascuna articolazione, pertanto, sono attribuite le medesime competenze disciplinari dell’unica struttura del Consiglio di disciplina, senza alcuna previsione di riserva.

2. Con il secondo motivo, l’architetto ha denunciato, in riferimento ain. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n.241/1990 per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; nel provvedimento non sarebbe stata considerat a la documentazione attestante la partecipazione a corsi di aggiornamento, eventi, mostre e viaggi di studio, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

2.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione della censura in riferimento contestuale a tre ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per difetto di specificità (non è, invece,a priori precluso dal limite della cosiddetta «doppia conforme», invocato dal controricorrente, perché il V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione precedente il d.lgs. n. 149/2022, è inapplicabile alla fattispecie , in cui il primo provvedimento ha natura meramenteamministrativa).

Il Consiglio nazionale, infatti, ha esplicitamente escluso la rilevanza della «serie di, a suo dire, importanti attività professionali», in quanto «attività che non danno diritto a acquisire CFP e comunque non svolte nel triennio di riferimento della sanzione»: il ricorrente si è limitato a reiterare l’argomento dell’avvenuta partecipazione, anche nel Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -5- triennio di riferimento della sanzione, di «eventi, mostre e vista di monumenti»(così in ricorso), senza specificare quale specifica attività avente idoneità ad attribuire crediti formativi non sia stata considerata.

Sul punto, in particolare, deve considerarsi che è l’art. 7 del d.P.R. 137/2012, prima ancora del codice deontologico di ciascun ordine, a sancire, al primo comma, l'obbligo del professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, qualificando quale illecito disciplinare la violazione di quest’obbligo e a individuare, al secondo comma, quali attività di aggiornamento siano idonee ad attribuire crediti formativi, prevedendo che a tale fine possanoessere organizzati corsi di formazione oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, purché autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi; dall’articolazione del motivo non si comprende neppure quale attività fosse rispondente a questi requisiti.

3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, ancora una volta in riferimento ai n. 3 , 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la nullità del provvedimento impugnato per « omessa pronuncia e omessa motivazione » sulla lamentata mancanza di specificazione delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti e sulla scelta e la determinazionedella sanzione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto,la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioèquando il giudice non decida su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci soltanto nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di na tura diversa, Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -6- relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(in ultimo, Cass. Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020 ; Sez. 1, n. 3388 del 18/02/2005).

La censura, inoltre, non si confronta con la motivazione della decisione: come detto, il Consiglio ha, infatti, evidenziato che l’architetto non ha conseguito, nel triennio considerato ai fini della sanzione, i crediti formativi nell’ammontare minimo prescritto e ha quindi rimarcato che, secondo l’art. 9 del codice deontologico, al mancato conseguimento dei crediti formativi minimi corrisponde una sanzionepredeterminato per tipologia e misura e, cioè, un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante ; la previsione, nel codice deontologico, dell’automatismo della sanzione discende dalla necessità di assicurare un uniforme trattamento sanzionatorio tra tutti gli iscritti.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato, pure in riferimento alle tre ipotesi del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa appli cazione della legge n. 241/1990: il Consiglio non avrebbe considerato che,dalla lettura del verbale del 26 marzo 2018,non sarebbe possibile comprendere i criteri di formazione dei Collegi e di assegnazione degli affari.

5. Con il quinto motivo, ha quindi denunciato, ex n. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dell’art. 3 comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e dell’art. 20 del d.lgs.n. 39 dell’8 aprile 2013: in particolare, non sarebbe stata espressa manifestamente alcuna dichiarazione di incompatibilità da parte dei membri del Collegio di disciplina, sicché il provvedimento disciplinare sarebbe stato affetto da nullità per essere Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -7- tale dichiarazione una condizione necessaria per la valida assunzione dell’incarico. 5.1.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili per più ragioni.

Innanzitutto è inconferente il richiamo all’art. 3 della l. 241/1990, perché il procedimento disciplinare a carico di architetti è regolato dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395 e ad esso non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest'ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all'esito (Cass. Sez. 6 -3, n. 21558 del 18/10/2011).

Ugualmente inconferente è il richiamo all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in quanto recante disposizioni in materia di inconferibilitàe incompatibilitàdi incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Ciò precisato, il Consiglio Nazionale , nella motivazione del provvedimento,ha ritenuto correttamente effettuata la ripartizione dei procedimenti, come risultante dallo stesso verbale , peraltro poi riportato nel motivo di ricorso, e ha fondatamente rappresentato che l’eventuale incompatibilità di un componente del Collegio avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e provata contestazione, ciò che non è accaduto: la deduzione della illegittima composizione di un organo giurisdizionale, infatti, involge un error in procedendo e comporta , anche in sede di legittimità, l’esame diretto degli atti; così non accade, invece, in sede amministrativa - qual è quell a del procedimento disciplinare dinnanzi al Collegio di disciplina – in cui spetta alla parte Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -8- che eccepisca la illegittimità della composizione dell’organo decidente darne dimostrazione (cfr. in materia di procedimento disciplinare a carico di notai, Cass. Sez. 3, n. 15141 del 23/11/2000).

6. Con il sesto ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto, in riferimento ai n. 3 , 4 e 5 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ.,la questione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per avere il Consiglio omesso l’esame della documentazione inviata in data 2 luglio 2019, volta a comprovare il conseguimento dei crediti formativi obbligatori nel triennio 2014-2016a mezzo di plurime attività alternative; con altro profilo, il ricorrente ha nuovamente lamentato la mancata motivazione sull’adeguatezza, congruità e legittimità della sanzione inflittae prospettato un difetto di motivazione anche in merito all’ammissibilità della richiesta di sanatoria.

6.1. Il motivo è, evidentemente, inammissibile per le ragioni già esposte ai punt i 2 .1. e

3.1. quanto alla omessa valutazione delle asserite attività di formazione alternative e alla congruità della sanzione; è, quindi, ugualmente inammissibile quanto alla richiesta di sanatoria avendo il Consiglio chiaramente spiegato di non essere competente a provvedere in merito.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguent e condanna dell’architetto ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Consiglio dell’ordine di Genova,come liquidate in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 16523 sez.

S2 -ud. 27-6-2024 -9- La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Consiglio dell’ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Genova, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16523- 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 22 , presso lo studio dell'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con gli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CONSIGLIO dell’ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -2- -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA-resistente - avverso la decisione n. 5/2021 del [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 31/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera n. 11 dell’11 novembre 2019, assunta all’unanimità, il III Collegio di disciplina del Consiglio di Disciplina istituito presso il Consiglio dell’ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Genova inflisse all’architetto [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 36 giorni,per non aver egli acquisito n. 36 crediti formativi minimi obbligatori,nel triennio 2014-2016. In particolare, all’architetto era stata contestata la violazione dell’art. 7, primo comma , del d .P.R. n. 137/2012, dell’art. 9 , primo comma e dell’art. 11, primo comma, del codice deontologico nel testo in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017, nonché del secondo comma dell’art. 9 del codice deontologico, nel testo in vigore dal 29 settembre 2016. 2. Con decisione n. 5/2021,il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori respinse l’impugnazione di Campanini: ritenne, infatti, infondate, per quel che qui ancora rileva, le censure relative all’incompetenza del Collegio di disciplina alla pronuncia del provvedimento disciplinare, al difetto di istruttoria e di Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -3- motivazione, all’automatismo del calcolo della misura della sanzione di cui all’art. 9, all’assegnazione delle pratiche all’interno del Consiglio, alla mancanza di una espressa dichiarazione preventiva di assenza di incompatibilità; dichiarò, quindi,inammissibile la richiesta di sanatoria, perché esorbitante dalle sue competenze. 3. Avverso la decisione n. 5/2021 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, illustrati da successiva memoria; il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova ha resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 44 del r.d. n.2537 del 1925 e dell’art. 3 l.n. 241/1990 , nonché, in riferimento a i n. 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione: il provvedimento disciplinare sarebbe viziato per incompetenza, in quanto pronunciato daun Collegio discip linare e non dal Presidente del Consiglio di disciplina o dal Consiglio di d isciplina in composizione collegiale. 1.1. Il motivo è evidentemente infondato . Correttamente il Consiglio nazionale ha escluso un vizio di competenza, atteso che, secondo la previsione dell’art.8 del d.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), proprio invocato dal ricorrente, e, poi, dal comma 3 dell’art. 1 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -4- dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, a norma dell’articolo 8, comma 3, suindicato, con delibera del 16 novembre 2012, «nei Consigli di disciplina territoriali con più di 3 componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da 3 consiglieri». L’articolazione in Collegi ricorre, dunque, in conseguenza della dimensione numerica del Consiglio di disciplina: a ciascuna articolazione, pertanto, sono attribuite le medesime competenze disciplinari dell’unica struttura del Consiglio di disciplina, senza alcuna previsione di riserva. 2. Con il secondo motivo, l’architetto ha denunciato, in riferimento ain. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n.241/1990 per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; nel provvedimento non sarebbe stata considerat a la documentazione attestante la partecipazione a corsi di aggiornamento, eventi, mostre e viaggi di studio, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. 2.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione della censura in riferimento contestuale a tre ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per difetto di specificità (non è, invece,a priori precluso dal limite della cosiddetta «doppia conforme», invocato dal controricorrente, perché il V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione precedente il d.lgs. n. 149/2022, è inapplicabile alla fattispecie , in cui il primo provvedimento ha natura meramenteamministrativa). Il Consiglio nazionale, infatti, ha esplicitamente escluso la rilevanza della «serie di, a suo dire, importanti attività professionali», in quanto «attività che non danno diritto a acquisire CFP e comunque non svolte nel triennio di riferimento della sanzione»: il ricorrente si è limitato a reiterare l’argomento dell’avvenuta partecipazione, anche nel Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -5- triennio di riferimento della sanzione, di «eventi, mostre e vista di monumenti»(così in ricorso), senza specificare quale specifica attività avente idoneità ad attribuire crediti formativi non sia stata considerata. Sul punto, in particolare, deve considerarsi che è l’art. 7 del d.P.R. 137/2012, prima ancora del codice deontologico di ciascun ordine, a sancire, al primo comma, l'obbligo del professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, qualificando quale illecito disciplinare la violazione di quest’obbligo e a individuare, al secondo comma, quali attività di aggiornamento siano idonee ad attribuire crediti formativi, prevedendo che a tale fine possanoessere organizzati corsi di formazione oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, purché autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi; dall’articolazione del motivo non si comprende neppure quale attività fosse rispondente a questi requisiti. 3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, ancora una volta in riferimento ai n. 3 , 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la nullità del provvedimento impugnato per « omessa pronuncia e omessa motivazione » sulla lamentata mancanza di specificazione delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti e sulla scelta e la determinazionedella sanzione. 3.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto,la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioèquando il giudice non decida su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci soltanto nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delleargomentazioni delle parti integra un vizio di na tura diversa, Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -6- relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(in ultimo, Cass. Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020 ; Sez. 1, n. 3388 del 18/02/2005). La censura, inoltre, non si confronta con la motivazione della decisione: come detto, il Consiglio ha, infatti, evidenziato che l’architetto non ha conseguito, nel triennio considerato ai fini della sanzione, i crediti formativi nell’ammontare minimo prescritto e ha quindi rimarcato che, secondo l’art. 9 del codice deontologico, al mancato conseguimento dei crediti formativi minimi corrisponde una sanzionepredeterminato per tipologia e misura e, cioè, un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante ; la previsione, nel codice deontologico, dell’automatismo della sanzione discende dalla necessità di assicurare un uniforme trattamento sanzionatorio tra tutti gli iscritti. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato, pure in riferimento alle tre ipotesi del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa appli cazione della legge n. 241/1990: il Consiglio non avrebbe considerato che,dalla lettura del verbale del 26 marzo 2018,non sarebbe possibile comprendere i criteri di formazione dei Collegi e di assegnazione degli affari. 5. Con il quinto motivo, ha quindi denunciato, ex n. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dell’art. 3 comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e dell’art. 20 del d.lgs.n. 39 dell’8 aprile 2013: in particolare, non sarebbe stata espressa manifestamente alcuna dichiarazione di incompatibilità da parte dei membri del Collegio di disciplina, sicché il provvedimento disciplinare sarebbe stato affetto da nullità per essere Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -7- tale dichiarazione una condizione necessaria per la valida assunzione dell’incarico. 5.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono inammissibili per più ragioni. Innanzitutto è inconferente il richiamo all’art. 3 della l. 241/1990, perché il procedimento disciplinare a carico di architetti è regolato dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395 e ad esso non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest'ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all'esito (Cass. Sez. 6 -3, n. 21558 del 18/10/2011). Ugualmente inconferente è il richiamo all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in quanto recante disposizioni in materia di inconferibilitàe incompatibilitàdi incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ciò precisato, il Consiglio Nazionale , nella motivazione del provvedimento,ha ritenuto correttamente effettuata la ripartizione dei procedimenti, come risultante dallo stesso verbale , peraltro poi riportato nel motivo di ricorso, e ha fondatamente rappresentato che l’eventuale incompatibilità di un componente del Collegio avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e provata contestazione, ciò che non è accaduto: la deduzione della illegittima composizione di un organo giurisdizionale, infatti, involge un error in procedendo e comporta , anche in sede di legittimità, l’esame diretto degli atti; così non accade, invece, in sede amministrativa - qual è quell a del procedimento disciplinare dinnanzi al Collegio di disciplina – in cui spetta alla parte Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -8- che eccepisca la illegittimità della composizione dell’organo decidente darne dimostrazione (cfr. in materia di procedimento disciplinare a carico di notai, Cass. Sez. 3, n. 15141 del 23/11/2000). 6. Con il sesto ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto, in riferimento ai n. 3 , 4 e 5 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ.,la questione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per avere il Consiglio omesso l’esame della documentazione inviata in data 2 luglio 2019, volta a comprovare il conseguimento dei crediti formativi obbligatori nel triennio 2014-2016a mezzo di plurime attività alternative; con altro profilo, il ricorrente ha nuovamente lamentato la mancata motivazione sull’adeguatezza, congruità e legittimità della sanzione inflittae prospettato un difetto di motivazione anche in merito all’ammissibilità della richiesta di sanatoria. 6.1. Il motivo è, evidentemente, inammissibile per le ragioni già esposte ai punt i 2 .1. e 3.1. quanto alla omessa valutazione delle asserite attività di formazione alternative e alla congruità della sanzione; è, quindi, ugualmente inammissibile quanto alla richiesta di sanatoria avendo il Consiglio chiaramente spiegato di non essere competente a provvedere in merito. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguent e condanna dell’architetto ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Consiglio dell’ordine di Genova,come liquidate in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021 n. 16523 sez. S2 -ud. 27-6-2024 -9- La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Consiglio dell’ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Genova, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26058/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris