CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 173-1.-1 I i .7YL L'>-) 7-1)- z./.73:73 i-a ( , P [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro che ha annullato l'ordinanza del Gip del Tribunale con riguardo ai reati di cui ai capi 1) (violazione art. 416 bis cod. pen.) per insussistenza della gravità indiziaria e 10) (violazione artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv. 416 bis.1 cod. pen.) per insussistenza delle esigenze cautelari, lamentando vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi con riguardo ai fatti di cui al capo 10) sottolineando come tale decisione si ponga in contrasto con decisioni relative a coindagati nello stesso reato. 2. Considerato che il ricorrente è stato rimesso in libertà si pone l'esigenza di verificare, preliminarmente, la persistenza dell'interesse al ricorso. 3. È noto come nella materia cautelare la giurisprudenza di questa Corte ritenga persistente l'interesse dell'indagato alla impugnazione, pur se rimesso in libertà, in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento potrebbe costituire presupposto per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante). Corollario di tale principio è che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare permane solo quando si contestano le condizioni di applicabilità delle misure in punto sussistenza della gravità indiziaria non potendo infatti le censure avente ad oggetto le esigenze cautelari avere alcun utile sbocco in tal senso, atteso la estraneità di tale profilo al procedimento di cui all'articolo 314 cod. proc. pen. Anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari è però pur sempre necessaria la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, tenuto conto che l'art. 568 c.p.p., comma 4, richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola contenuta nell'art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame. Come espressamente indicato nella sentenza Durante, un tale interesse "non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato", priva di incidenza pratica sull'economia del procedimento. 4. Ciò detto deve rilevarsi che non può presumersi tale interesse sul presupposto che l'indagato agisca anche al fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art.314 c.p.p., comma 2, che tra l'altro disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale. Può infatti affermarsi che, in difetto di una espressa indicazione che dimostri l'intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l'interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell'azione di riparazione e l'impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un mero pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, quando è invece pacifico che la situazione pregiudizievole che l'impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l'atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta. Ciò comporta perlomeno l'onere a carico del ricorrente di rappresentare l'esistenza di un simile interesse, anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4. Occorre cioè che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione. (così: Cass. N. 13494 del 2006 Rv. 234308 - 01, N. 40769 del 2006 Rv. 235441 - 01, N. 9943 del 2007 Rv. 235886 - 01; n. 27580/2007 Rv. 237418). Situazione che non si è verificata nel caso in esame. 5. Altro discorso che deve essere fatto in relazione al meccanismo previsto dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, che collega la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero alla pronuncia della Corte di Cassazione sulla insussistenza dei gravi indizi. La norma prevede che la Corte di Cassazione, qualora si pronunci in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, vincoli le scelte del pubblico ministero inerenti l'esercizio dell'azione penale, che dovrà formulare la richiesta di archiviazione, a meno che non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Non può però affermarsi che sussista sempre e comunque l'interesse all'impugnazione da parte della persona sottoposta ad indagini, sul presupposto che la decisione della Corte di Cassazione condizionerà la scelta del Pubblico Ministero.Se l'interesse ad impugnare deve avere i requisiti della concretezza e dell'attualità, ne consegue che un interesse con tali caratteri non potrà rinvenirsi nella fattispecie in esame, dal momento che la richiesta del Pubblico Ministero è comunque subordinata ad una condizione, che è quella della mancata acquisizione di ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini (così Cass N. 14422 del 2006 Rv. 234023 - 01, N. 30382 del 2006 Rv. 235326 - 01, N. 4447 del 2007 Rv. 235885 - 01, N. 41877 del 2007 Rv. 237937 - 01, N. 42964 del 2007 Rv. 238107 - 01; N. 2210/2008 Rv 238633-01). Deve aggiungersi che nel caso in esame il controllo del giudice di legittimità è richiesto non con riguardo ad una asserita violazione di legge in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria bensì in relazione alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativa alla gravità indiziaria. Il petitum nel caso di specie non investe la insussistenza degli indizi di colpevolezza bensì il vizio della motivazione per contrasto con diverse valutazioni operate da questa Corte in diversi procedimenti incidentali che hanno riguardato coindagati, con la conseguenza che non è configurabile un interesse all'impugnazione ex art. 405 co, primo bis cod. proc. pen. in funzione della pronuncia di questa Corte. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di un quid pluris sintomatico di un concreto ed effettivo interesse al gravame, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]