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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08999/2026

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rso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti LauraPierallini e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/20263605/2023, pubblicata in data 3 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio,dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LTD, esponendo che: i)avevano acquistato due biglietti aerei cadauno, relativi ai voli sullatratta Roma – Dubai e sulla tratta Dubai - Bangkok, entrambi per ladata del 3 agosto 2016, e che il volo con tratta Roma – Dubai, puressere decollato in orario, era stato costretto a fare ritornoall’aeroporto di Roma a causa di un incendio verificatosi all’aeroportodi destinazione ed era poi ripartito solo alle ore 16,00 con arrivo aDubai poco prima delle 24 ora locale; ii) tale circostanza avevaimpedito l’imbarco sul volo per Bangkok previsto per le ore 22,10 oralocale; iii) il giorno seguente la compagnia aerea, pur essendodisponibili altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina epomeridiana, aveva indicato ai passeggeri, quale unica soluzione,l’imbarco sul volo [OSCURATO:PERSONA] la cui partenza era prevista la sera del4 agosto 2016 dopo le ore 22,00 ora locale, ma con partenza effettivadopo le ore 24,00 e, quindi, in data 5 agosto 2016; iv) durante lasosta a Dubai non avevano ricevuto assistenza a terra da parte dellacompagnia, per cui avevano subito il disagio di trascorrere una nottein aeroporto, sebbene avessero già anticipato il costo per ilpernottamento a Bangkok presso un hotel, ed avevano pure subito ildanno di perdere un giorno di permanenza in Thailandia, nonché lespese già sostenute per tale soggiorno.

Chiedevano pertanto lacondanna della convenuta, previo accertamento del suoinadempimento, al risarcimento dei danni subiti per mancatogodimento di un giorno di vacanza, per avere anticipato le speseNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026relative al pernottamento non goduto, nonché al risarcimento deldanno non patrimoniale scaturito dal disagevole pernottamento inaeroporto senza alcuna assistenza, per un importo totale di 1.045,00euro.[OSCURATO:PERSONA] LTD, senza contestare i fatti storici, insisteva per ilrigetto della domanda, deducendo che il danno lamentato era statodeterminato dalla chiusura, a causa di un incendio, dell’aeroporto diDubai e non da inadempimento della compagnia aerea.[OSCURATO:PERSONA] di pace adito accoglieva la domanda, riconoscendo infavore degli attori la sussistenza di un danno non patrimoniale eliquidava, in via equitativa, l’importo di euro 700,00.1.1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appellodella compagnia aere, rigettando la domanda di risarcimento deldanno non patrimoniale, osservando che gli appellati avevanomancato di specificare il ‹‹presupposto della risarcibilità, vale a dire lacopertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso››.1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tremotivi, per la cassazione della decisione d’appello.[OSCURATO:PERSONA] LTD resiste con controricorso.2.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1.

Pregiudizialmente deve darsi atto che il controricorso èimprocedibile perché tardivamente depositato in data 20 maggio2024, oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nellaformulazione introdotta dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022,applicabile ratione temporis, a fronte del ricorso notificato in data 2aprile 2024 (Cass., sez. 5, 23/04/2025, n. 10608; Cass., sez. 1,29/01/2024, n. 2599).Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/20262.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello reso una motivazionecarente ed illogica in merito all’eccezione di inammissibilitàdell’appello.

Evidenziano che, nel costituirsi in grado di appello,avevano rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], la quale, pur richiamando la violazione delle normeregolatrici della materia, ne aveva omesso la concreta individuazioneed indicazione.

Il giudice d’appello aveva frainteso la questioneprospettata, perché, nel dichiarare inammissibile l’appello, avevarilevato: “Parte appellata assume che il giudice di pace, trattandosi dicontroversia da decidere secondo diritto, non poteva decideresecondo equità come ha fatto”.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Il Tribunale, all’esito della lettura della sentenza di primogrado, ha ritenuto che il Giudice di pace avesse deciso la controversiasecondo diritto, anche se aveva poi proceduto alla liquidazione deldanno in via equitativa.La decisione, sia pure sintetica, non è né apparente né illogica, inquanto illustra il percorso argomentativo seguito per addivenire alrigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dagliallora appellati, ora ricorrenti, cosicché non può ritenersi che essa siaaffetta da una di quelle gravi anomalie motivazionali individuate dagliarresti delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e n. 22232 del2016.3.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e 339,comma terzo, cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appelloindicato le ragioni per le quali l’appello doveva considerarsiammissibile a fronte di una sentenza emessa secondo equità.Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026I ricorrenti rappresentano che l’eccezione di inammissibilitàdell’appello avrebbe dovuto essere accolta, perché le sentenze delGiudice di pace di valore non eccedente i millecento euro, salvo quellederivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediantemoduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerarsisempre pronunciate secondo equità, ai sensi del citato art. 113,secondo comma, cod. proc. civ.4.

Con il terzo motivo, articolato in quattro sub censure(contraddistinte dalle lettere a, b, c, d) i ricorrenti denunziano: a)‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ.››, per avere il giudice d’appello travisato il fattorilevante ritenuto dal Giudice di pace come produttivo di danno; b)art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame delleallegazioni probatorie concernenti l’avvenuto imbarco con oltre 24 oredi ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sulla medesima trattain fascia mattutina e pomeridiana; c) art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ., per non avere considerato provato l’avvenuto imbarco conoltre 24 ore di ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sullamedesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana, sebbene fatto maicontestato; d) art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazioneall’art. 16 della Costituzione, per non avere inquadrato il danno in unaviolazione di un diritto costituzionalmente garantito.Deducono che la domanda risarcitoria, sotto il profilo del dannonon patrimoniale, non era basata sulla mera improvvisa cancellazionedel volo, ma era piuttosto focalizzata sul comportamento tenuto dalvettore che, in seguito all’improvviso incendio divampato pressol’aeroporto di Dubai, aveva ritardato in maniera ingiustificata ilreimbarco degli stessi su altri voli pure disponibili per la destinazioneNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026programmata, costringendoli quindi a rimanere confinati presso lostesso aeroporto, così limitando la loro libertà di movimento per untempo rilevante di ben oltre le 24 ore.Non avendo la compagnia aerea contestato tali circostanzefattuali, il giudice d’appello non aveva esattamente individuato iconfini della domanda ed aveva escluso il riconoscimento del dannosenza considerare che il diritto leso dalla condotta del vettore dovevaessere individuato nella libertà di movimento e di autodeterminazionedi cui all’art. 16 Cost.4.1.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente perché connessi, sono per quanto di ragione fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati.4.2.

Ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., il Giudice di pace, salvoil limite delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi mediante moduli o formulari secondo le modalità di cuiall'art. 1342 cod. civ., decide sempre secondo equità se la causa èinferiore ai 1.100,00 euro.La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito chedall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 eparticolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili edelle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo allesentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite dellasua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati,previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unicorimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivied al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass., sez.

U,18/11/2008, n. 27339).Pertanto, per stabilire se una sentenza del giudice di pace siastata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo neiNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avereriguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore dellacausa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod.proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai finidel pagamento del contributo unificato (Cass., sez. 6 - 3,12/02/2018, n. 3290; Cass., sez. 3, 11/04/2024, n. 9870).4.3.

Chiarito, dunque, che l'individuazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace deveavvenire avendo riguardo al loro valore e non al contenuto concretodella decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o didiritto), non può dubitarsi che il giudizio formulato dal giudice di pacerientrava tra quelli cc.dd. ‹‹ad equità necessaria››, ai sensi dell'art.113, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione del limitatovalore della causa, e che pertanto l'appello era ammissibileesclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art. 339, terzo comma,cod. proc. civ.Il giudice d’appello ha evidenziato che gli appellati, ora ricorrenti,avevano dedotto la violazione di diritti inviolabili costituzionalmentetutelati da parte della compagnia aerea, la quale, a seguito dellacancellazione del volo aereo non aveva prestato la dovuta assistenza,ma li aveva anzi costretti a rimanere in aeroporto per una interanotte.

Alla luce di tale evidenziazione, deve ritenersi che l’appellonon esorbitasse dai limiti stabiliti dal citato art. 339, terzo comma,cod. proc. civ., tra cui rientra la violazione di norme costituzionali,dalla compagnia aerea proprio sull’assunto della inesistenza di lesionedi diritti inviolabili della persona, oltre che sull’assenza di prova inconcreto del danno non patrimoniale asseritamente patito daipasseggeri.5.

Posto ciò, emerge dalla sentenza impugnata che la compagniaNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026aerea non ha mosso contestazioni in merito all’imputabilitàdell’inadempimento, né in ordine alla circostanza che l’imbarco siaavvenuto con oltre 24 ore di ritardo, ma ha piuttosto dedotto il difettodi gravità della lesione ai diritti inviolabili della persona, nonché lacarenza di prova del danno.5.1.

Il Tribunale, pur tenendo presente i criteri che devonoindirizzare la risarcibilità del danno non patrimoniale stabiliti dalleSezioni Unite con la nota sentenza n. 26972 del 2008, ha reputatoinsussistente, nella specie, il presupposto della risarcibilità, permancanza di ‹‹copertura normativa ordinaria o costituzionaledell’interesse leso››; ha, sul punto, argomentato che i passeggeri nonavrebbero individuato ‹‹la protezione normativa che assiste il bene edinteresse dedotto››, che ‹‹il danno da stress non è automaticamentericonducibile alla fattispecie del pregiudizio alla salute, protettodall’art. 32 Cost, dovendo esso riflettersi in una lesione dell’integritàpsicofisica›› e che ‹‹non è rinvenibile una norma di legge chericonosca il risarcimento del danno non patrimoniale in caso dicancellazione di un volo aereo››.5.2.Nella richiamata sentenza le Sezioni Unite di questa Cortehanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei solicasi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile comereato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse dellapersona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanzacostituzionale;b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la leggeespressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale ancheal di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto alNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione deisoli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelarec) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave dirittiinviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; intal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrariodelle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, madovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il danno nonpatrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali dellapersona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile ─ sullabase di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 cod. civ. ─ anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorrealcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente ilristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbiarilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazioneper via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi dannonon patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccareinteressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesasuperi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere disolidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare leminime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmentescaturenti dalla convivenza);c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meridisagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormentespecificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione diNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026diritti inviolabili, va debitamente allegato e provato da chi lo invoca,anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass., Sez.

U,n. 33645 del 15/11/2022; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527;Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 3, 17/04/2023, n.10178).5.3.

Orbene, nella nell’impugnata sentenza il giudice dell’appelloha invero disatteso i suindicati principi.Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo ( protrattosiper oltre ventiquattro ore ) e dell’accertamento in punto di fatto delledescritte condizioni nelle quali gli odierni ricorrenti sono stati costrettiad attendere la ripresa del viaggio ( accertamento in ordine al qualela compagnia aerea non ha mosso contestazioni in facto ), il Tribunaleha offerto un’erronea valutazione della lesione di diritti fondamentalidella persona ex art. 2059 cod. civ.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, laConvenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale -come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999,ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12-‹‹si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimentodeterminativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, manon opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della personadel passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccomesuscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta››, sicché, nonravvisandosi ‹‹una previsione normativa espressa di risarcibilità deldanno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona lacui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettoreaereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi nonaltrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuatidal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto ditutela costituzionale›› (così, in motivazione, Cass., sez. 3, 14/7/2015,Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026n. 1466).Proprio con riferimento al tema dei danni da inesattoadempimento del contratto di trasporto aereo, questa Corte ha,invero, evidenziato la rilevanza, quale fondamento di risarcibilitàanche dei danni non patrimoniali, della lesione del dirittocostituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà dicircolazione (cfr. Cass., sez. 6 – 3, 15/02/2023, n. 4723; Cass., sez.3, 17/04/2023, n. 10178).5.4.

Nella sentenza impugnata il giudice dell’appello non si èposto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche nellaspecie il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazionesia stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto degliodierni ricorrenti, i quali si sono trovati nell’impossibilità diallontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcunaassistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata dellaloro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo intal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di undiritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro"libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorchébreve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti.D'altra parte, tale diritto gode di una protezione costituzionaleparticolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le suelimitazioni al principio della riserva di legge, la quale — sebbene dinatura relativa e non assoluta — presenta, tuttavia, carattere"rinforzato" ( v.

Corte Cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68).6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo,rigettato il primo motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti LauraPierallini e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/20263605/2023, pubblicata in data 3 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio,dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LTD, esponendo che: i)avevano acquistato due biglietti aerei cadauno, relativi ai voli sullatratta Roma – Dubai e sulla tratta Dubai - Bangkok, entrambi per ladata del 3 agosto 2016, e che il volo con tratta Roma – Dubai, puressere decollato in orario, era stato costretto a fare ritornoall’aeroporto di Roma a causa di un incendio verificatosi all’aeroportodi destinazione ed era poi ripartito solo alle ore 16,00 con arrivo aDubai poco prima delle 24 ora locale; ii) tale circostanza avevaimpedito l’imbarco sul volo per Bangkok previsto per le ore 22,10 oralocale; iii) il giorno seguente la compagnia aerea, pur essendodisponibili altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina epomeridiana, aveva indicato ai passeggeri, quale unica soluzione,l’imbarco sul volo [OSCURATO:PERSONA] la cui partenza era prevista la sera del4 agosto 2016 dopo le ore 22,00 ora locale, ma con partenza effettivadopo le ore 24,00 e, quindi, in data 5 agosto 2016; iv) durante lasosta a Dubai non avevano ricevuto assistenza a terra da parte dellacompagnia, per cui avevano subito il disagio di trascorrere una nottein aeroporto, sebbene avessero già anticipato il costo per ilpernottamento a Bangkok presso un hotel, ed avevano pure subito ildanno di perdere un giorno di permanenza in Thailandia, nonché lespese già sostenute per tale soggiorno. Chiedevano pertanto lacondanna della convenuta, previo accertamento del suoinadempimento, al risarcimento dei danni subiti per mancatogodimento di un giorno di vacanza, per avere anticipato le speseNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026relative al pernottamento non goduto, nonché al risarcimento deldanno non patrimoniale scaturito dal disagevole pernottamento inaeroporto senza alcuna assistenza, per un importo totale di 1.045,00euro.[OSCURATO:PERSONA] LTD, senza contestare i fatti storici, insisteva per ilrigetto della domanda, deducendo che il danno lamentato era statodeterminato dalla chiusura, a causa di un incendio, dell’aeroporto diDubai e non da inadempimento della compagnia aerea.[OSCURATO:PERSONA] di pace adito accoglieva la domanda, riconoscendo infavore degli attori la sussistenza di un danno non patrimoniale eliquidava, in via equitativa, l’importo di euro 700,00.1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appellodella compagnia aere, rigettando la domanda di risarcimento deldanno non patrimoniale, osservando che gli appellati avevanomancato di specificare il ‹‹presupposto della risarcibilità, vale a dire lacopertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso››.1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tremotivi, per la cassazione della decisione d’appello.[OSCURATO:PERSONA] LTD resiste con controricorso.2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Pregiudizialmente deve darsi atto che il controricorso èimprocedibile perché tardivamente depositato in data 20 maggio2024, oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nellaformulazione introdotta dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022,applicabile ratione temporis, a fronte del ricorso notificato in data 2aprile 2024 (Cass., sez. 5, 23/04/2025, n. 10608; Cass., sez. 1,29/01/2024, n. 2599).Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/20262. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello reso una motivazionecarente ed illogica in merito all’eccezione di inammissibilitàdell’appello. Evidenziano che, nel costituirsi in grado di appello,avevano rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], la quale, pur richiamando la violazione delle normeregolatrici della materia, ne aveva omesso la concreta individuazioneed indicazione. Il giudice d’appello aveva frainteso la questioneprospettata, perché, nel dichiarare inammissibile l’appello, avevarilevato: “Parte appellata assume che il giudice di pace, trattandosi dicontroversia da decidere secondo diritto, non poteva decideresecondo equità come ha fatto”.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Il Tribunale, all’esito della lettura della sentenza di primogrado, ha ritenuto che il Giudice di pace avesse deciso la controversiasecondo diritto, anche se aveva poi proceduto alla liquidazione deldanno in via equitativa.La decisione, sia pure sintetica, non è né apparente né illogica, inquanto illustra il percorso argomentativo seguito per addivenire alrigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dagliallora appellati, ora ricorrenti, cosicché non può ritenersi che essa siaaffetta da una di quelle gravi anomalie motivazionali individuate dagliarresti delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e n. 22232 del2016.3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e 339,comma terzo, cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appelloindicato le ragioni per le quali l’appello doveva considerarsiammissibile a fronte di una sentenza emessa secondo equità.Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026I ricorrenti rappresentano che l’eccezione di inammissibilitàdell’appello avrebbe dovuto essere accolta, perché le sentenze delGiudice di pace di valore non eccedente i millecento euro, salvo quellederivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediantemoduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerarsisempre pronunciate secondo equità, ai sensi del citato art. 113,secondo comma, cod. proc. civ.4. Con il terzo motivo, articolato in quattro sub censure(contraddistinte dalle lettere a, b, c, d) i ricorrenti denunziano: a)‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ.››, per avere il giudice d’appello travisato il fattorilevante ritenuto dal Giudice di pace come produttivo di danno; b)art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame delleallegazioni probatorie concernenti l’avvenuto imbarco con oltre 24 oredi ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sulla medesima trattain fascia mattutina e pomeridiana; c) art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ., per non avere considerato provato l’avvenuto imbarco conoltre 24 ore di ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sullamedesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana, sebbene fatto maicontestato; d) art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazioneall’art. 16 della Costituzione, per non avere inquadrato il danno in unaviolazione di un diritto costituzionalmente garantito.Deducono che la domanda risarcitoria, sotto il profilo del dannonon patrimoniale, non era basata sulla mera improvvisa cancellazionedel volo, ma era piuttosto focalizzata sul comportamento tenuto dalvettore che, in seguito all’improvviso incendio divampato pressol’aeroporto di Dubai, aveva ritardato in maniera ingiustificata ilreimbarco degli stessi su altri voli pure disponibili per la destinazioneNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026programmata, costringendoli quindi a rimanere confinati presso lostesso aeroporto, così limitando la loro libertà di movimento per untempo rilevante di ben oltre le 24 ore.Non avendo la compagnia aerea contestato tali circostanzefattuali, il giudice d’appello non aveva esattamente individuato iconfini della domanda ed aveva escluso il riconoscimento del dannosenza considerare che il diritto leso dalla condotta del vettore dovevaessere individuato nella libertà di movimento e di autodeterminazionedi cui all’art. 16 Cost.4.1. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente perché connessi, sono per quanto di ragione fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati.4.2. Ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., il Giudice di pace, salvoil limite delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi mediante moduli o formulari secondo le modalità di cuiall'art. 1342 cod. civ., decide sempre secondo equità se la causa èinferiore ai 1.100,00 euro.La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito chedall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 eparticolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili edelle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo allesentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite dellasua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati,previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unicorimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivied al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass., sez. U,18/11/2008, n. 27339).Pertanto, per stabilire se una sentenza del giudice di pace siastata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo neiNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avereriguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore dellacausa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod.proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai finidel pagamento del contributo unificato (Cass., sez. 6 - 3,12/02/2018, n. 3290; Cass., sez. 3, 11/04/2024, n. 9870).4.3. Chiarito, dunque, che l'individuazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace deveavvenire avendo riguardo al loro valore e non al contenuto concretodella decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o didiritto), non può dubitarsi che il giudizio formulato dal giudice di pacerientrava tra quelli cc.dd. ‹‹ad equità necessaria››, ai sensi dell'art.113, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione del limitatovalore della causa, e che pertanto l'appello era ammissibileesclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art. 339, terzo comma,cod. proc. civ.Il giudice d’appello ha evidenziato che gli appellati, ora ricorrenti,avevano dedotto la violazione di diritti inviolabili costituzionalmentetutelati da parte della compagnia aerea, la quale, a seguito dellacancellazione del volo aereo non aveva prestato la dovuta assistenza,ma li aveva anzi costretti a rimanere in aeroporto per una interanotte. Alla luce di tale evidenziazione, deve ritenersi che l’appellonon esorbitasse dai limiti stabiliti dal citato art. 339, terzo comma,cod. proc. civ., tra cui rientra la violazione di norme costituzionali,dalla compagnia aerea proprio sull’assunto della inesistenza di lesionedi diritti inviolabili della persona, oltre che sull’assenza di prova inconcreto del danno non patrimoniale asseritamente patito daipasseggeri.5. Posto ciò, emerge dalla sentenza impugnata che la compagniaNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026aerea non ha mosso contestazioni in merito all’imputabilitàdell’inadempimento, né in ordine alla circostanza che l’imbarco siaavvenuto con oltre 24 ore di ritardo, ma ha piuttosto dedotto il difettodi gravità della lesione ai diritti inviolabili della persona, nonché lacarenza di prova del danno.5.1. Il Tribunale, pur tenendo presente i criteri che devonoindirizzare la risarcibilità del danno non patrimoniale stabiliti dalleSezioni Unite con la nota sentenza n. 26972 del 2008, ha reputatoinsussistente, nella specie, il presupposto della risarcibilità, permancanza di ‹‹copertura normativa ordinaria o costituzionaledell’interesse leso››; ha, sul punto, argomentato che i passeggeri nonavrebbero individuato ‹‹la protezione normativa che assiste il bene edinteresse dedotto››, che ‹‹il danno da stress non è automaticamentericonducibile alla fattispecie del pregiudizio alla salute, protettodall’art. 32 Cost, dovendo esso riflettersi in una lesione dell’integritàpsicofisica›› e che ‹‹non è rinvenibile una norma di legge chericonosca il risarcimento del danno non patrimoniale in caso dicancellazione di un volo aereo››.5.2.Nella richiamata sentenza le Sezioni Unite di questa Cortehanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei solicasi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile comereato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse dellapersona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanzacostituzionale;b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la leggeespressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale ancheal di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto alNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione deisoli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelarec) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave dirittiinviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; intal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrariodelle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, madovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il danno nonpatrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali dellapersona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile ─ sullabase di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 cod. civ. ─ anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorrealcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente ilristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbiarilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazioneper via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi dannonon patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccareinteressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesasuperi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere disolidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare leminime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmentescaturenti dalla convivenza);c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meridisagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormentespecificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione diNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026diritti inviolabili, va debitamente allegato e provato da chi lo invoca,anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass., Sez. U,n. 33645 del 15/11/2022; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527;Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 3, 17/04/2023, n.10178).5.3. Orbene, nella nell’impugnata sentenza il giudice dell’appelloha invero disatteso i suindicati principi.Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo ( protrattosiper oltre ventiquattro ore ) e dell’accertamento in punto di fatto delledescritte condizioni nelle quali gli odierni ricorrenti sono stati costrettiad attendere la ripresa del viaggio ( accertamento in ordine al qualela compagnia aerea non ha mosso contestazioni in facto ), il Tribunaleha offerto un’erronea valutazione della lesione di diritti fondamentalidella persona ex art. 2059 cod. civ.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, laConvenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale -come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999,ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12-‹‹si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimentodeterminativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, manon opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della personadel passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccomesuscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta››, sicché, nonravvisandosi ‹‹una previsione normativa espressa di risarcibilità deldanno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona lacui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettoreaereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi nonaltrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuatidal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto ditutela costituzionale›› (così, in motivazione, Cass., sez. 3, 14/7/2015,Numero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026n. 1466).Proprio con riferimento al tema dei danni da inesattoadempimento del contratto di trasporto aereo, questa Corte ha,invero, evidenziato la rilevanza, quale fondamento di risarcibilitàanche dei danni non patrimoniali, della lesione del dirittocostituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà dicircolazione (cfr. Cass., sez. 6 – 3, 15/02/2023, n. 4723; Cass., sez.3, 17/04/2023, n. 10178).5.4. Nella sentenza impugnata il giudice dell’appello non si èposto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche nellaspecie il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazionesia stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto degliodierni ricorrenti, i quali si sono trovati nell’impossibilità diallontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcunaassistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata dellaloro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo intal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di undiritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro"libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorchébreve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti.D'altra parte, tale diritto gode di una protezione costituzionaleparticolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le suelimitazioni al principio della riserva di legge, la quale — sebbene dinatura relativa e non assoluta — presenta, tuttavia, carattere"rinforzato" ( v. Corte Cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68).6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo,rigettato il primo motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiNumero registro generale 7999/2024Numero sezionale 4573/2025Numero di raccolta generale 8999/2026Data pubblicazione 09/04/2026applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris